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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22645/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ex dirigente di un ente universitario, collocato in quiescenza e poi destinatario di un incarico dirigenziale "esterno" conferito con effetto dal giorno successivo, ha chiesto che il rapporto fosse qualificato come lavoro subordinato, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che le parti avessero voluto instaurare un rapporto diverso da quello precedente, valorizzando l'ampia autonomia organizzativa riconosciuta al lavoratore, la mancanza di prova dell'eterodirezione e il rinvio al CCNL solo come parametro. In cassazione sono stati proposti quattro gruppi di censure: (1) violazione degli artt. 2094 c.c. e 409 n. 3 c.p.c., assumendo che la Corte di merito avesse dato peso decisivo alla volontà negoziale trascurando gli indici concreti di subordinazione; (2) violazione del CCNL dirigenziale per il mancato riconoscimento della retribuzione di risultato; (3) violazione del medesimo CCNL per gli aumenti della retribuzione di posizione e di risultato; (4) violazione dell'art. 2120 c.c. per il mancato riconoscimento del TFR. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la qualificazione del rapporto era stata effettuata dal giudice di merito con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità e che, comunque, i poteri attribuiti al dirigente e il concreto svolgimento del rapporto escludevano la subordinazione; ha inoltre affermato che, anche ove il rapporto fosse stato nullo per divieto di conferimento di incarichi a collaboratori cessati dal servizio, ciò non avrebbe comportato conversione in subordinazione. I motivi sul CCNL sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e per mancata dimostrazione della loro devoluzione in appello; il motivo sul TFR è stato respinto perché dipendente dalla non accolta tesi della subordinazione.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la subordinazione e ricondotto il rapporto a una collaborazione coordinata e continuativa; ha inoltre rilevato che, anche nell'ipotesi di nullità del rapporto per violazione del divieto di conferimento di incarichi previsto dalla legge, non sarebbe stata configurabile una trasformazione automatica in rapporto subordinato né il conseguente diritto alle differenze retributive. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione richiede soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore; la sua esistenza va provata da chi invoca il trattamento del lavoratore subordinato.

  • art. 409 n. 3 c.p.c.

    La collaborazione coordinata e continuativa è il paradigma alternativo alla subordinazione quando manchi l'assoggettamento al potere datoriale.

  • art. 366 c.p.c.

    In cassazione la censura deve essere specifica e deve dimostrare la devoluzione della questione nei gradi di merito.

  • art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001

    L'incarico a dirigenti esterni della P.A. è richiamato come figura eccezionalmente connotata da scelta fiduciaria, ma la Corte rileva che, in concreto, il rapporto può essere strutturato come autonomo/coordinato se mancano gli indici della subordinazione.

  • art. 97 Cost.

    Per i rapporti che debbano essere necessariamente subordinati opera la regola del concorso e la competenza statale in materia di ordinamento civile.

  • art. 25 della legge n. 724 del 1994

    Vieta, per i dipendenti pubblici cessati volontariamente con requisiti per la pensione anticipata, il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con rapporti nei cinque anni precedenti; la violazione comporta decadenza dell'incarico e sanzione pari al 100% della controprestazione.

  • art. 2126 c.c.

    La prestazione svolta in forme autonome, anche se in ipotesi nulla, non si converte per ciò solo in rapporto subordinato.

  • art. 2120 c.c.

    Il diritto al TFR dipende dalla qualificazione subordinata del rapporto; esclusa la subordinazione, la domanda non può essere accolta.

  • art. 29 del CCNL per i dirigenti dell'area regioni ed autonomie locali

    Invocato per la retribuzione di risultato, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica devoluzione in appello.

  • art. 16 del CCNL per i dirigenti dell'area regioni ed autonomie locali

    Invocato per gli aumenti della retribuzione di posizione e di risultato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 4 del d. lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla parte ricorrente come indice dell'assetto organizzativo dell'ente e della subordinazione gerarchica.

  • art. 8 della L.R. Campania n. 3 del 1986

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma istitutiva dell'ente e come elemento a sostegno della subordinazione.

  • art. 21, co. 1, della L.R. Campania n. 21 del 2002

    Richiamato dalla parte ricorrente come base dell'organizzazione dell'ente e dei poteri del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto di lavoro dipende dagli indici concreti di svolgimento della prestazione, ma il giudice di merito conserva un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se logicamente motivato.
  • Il requisito tipico della subordinazione è l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare altrui; chi chiede il trattamento del subordinato deve provarne gli elementi costitutivi.
  • Il comportamento successivo delle parti può prevalere sui dati formali iniziali solo quando evidenzi una diversa volontà o una diversa effettiva natura del rapporto; se il giudice di merito ha accertato in concreto la volontà contrattuale e il concreto assetto della prestazione, non è consentita in cassazione una nuova valutazione del fatto.
  • L'esistenza di un possibile divieto legale di conferire l'incarico o la nullità del rapporto non comporta automaticamente la conversione in rapporto subordinato né il riconoscimento di differenze retributive proprie di un rapporto mai effettivamente svolto in tali forme.
  • Le pretese economiche fondate su CCNL o su altre clausole contrattuali richiedono specifica deduzione e devoluzione nei gradi di merito; in cassazione non possono essere esaminate questioni nuove o non specificamente coltivate.
  • Il diritto al TFR presuppone, in linea di principio, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; se tale qualificazione è esclusa, la domanda va respinta.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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