Sentenza del 15/07/2015 n. 4104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali ICI - Presupposto d'imposta - Diritto di proprietà o altro diritto reale - Pignoramento o sequestro penale del bene - Non rileva - Soggettività passiva - Permane in capo al titolare del diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006 e 2007, ritenendo che il sequestro penale degli immobili avesse escluso la disponibilità dei beni e quindi il presupposto dell'imposta. L'ente ha sostenuto che il semplice sequestro o pignoramento non trasferisce la soggettività passiva, che rimane in capo al proprietario o al titolare di altro diritto reale fino all'emissione del decreto di trasferimento o alla confisca.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello di Roma Capitale e ha riformato la decisione di primo grado, riconoscendo la legittimità degli avvisi di accertamento ICI. Ha stabilito che il proprietario resta soggetto passivo anche durante il sequestro penale, poiché la soggettività passiva dipende dalla titolarità del diritto reale e non dall'effettiva disponibilità materiale del bene. Il trasferimento dell'obbligo all'assegnatario si verifica solo con l'emissione del decreto di trasferimento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa
La norma è interpretata nel senso che il soggetto passivo ICI è il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull'immobile. Il sequestro o il pignoramento, privando il titolare della disponibilità materiale ma non della titolarità giuridica, non fanno venir meno l'obbligazione tributaria.
Art. 32, d.lgs. n. 175/2014
La disposizione ha introdotto una disciplina speciale di sospensione del versamento delle imposte sugli immobili sequestrati o confiscati non definitivamente nell'ambito della normativa antimafia. La sua portata limitata conferma, per le ipotesi estranee a tale disciplina, la permanenza dell'obbligo tributario in capo al proprietario.
Art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011
Prevede, per i beni immobili sottoposti a sequestro o confisca non definitiva nell'ambito delle misure antimafia e di prevenzione, la sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi fino all'assegnazione o destinazione definitiva dei beni.
Massime di principio
- Il sequestro penale o il pignoramento, di regola, non trasferiscono la soggettività passiva del tributo: il proprietario o titolare del diritto reale continua a essere obbligato al pagamento.
- La mera perdita della disponibilità materiale dell'immobile non è sufficiente a escludere il presupposto d'imposta, se permane la titolarità giuridica del bene.
- Il trasferimento dell'obbligo tributario si verifica normalmente con un atto giuridico definitivo, come il decreto di trasferimento o la confisca, non con il semplice sequestro.
- Eventuali sospensioni o esenzioni devono risultare da una specifica disposizione di legge e non possono essere estese automaticamente a fattispecie analoghe.
- La disciplina speciale prevista per i sequestri e le confische antimafia non si applica necessariamente ai sequestri penali ordinari o ai pignoramenti.
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