L.R. FVG 20/2021
Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna in Friuli Venezia Giulia la normativa su parchi, riserve e biotopi: ridefinisce organismi e procedure, introduce i parchi comunali/intercomunali, riorganizza gestione, vigilanza, sanzioni e finanziamenti, e prevede nuovi contributi per riserve, siti Natura 2000 e aree naturali. Le nuove misure del capo II bis decorrono dall’1 gennaio 2022.
Riforma della disciplina di parchi, riserve naturali, biotopi e contributi per aree naturali del Friuli Venezia Giulia
Riforma della disciplina di parchi, riserve naturali, biotopi e incentivi
La legge interviene in modo organico sulla legge regionale Friuli Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, e su alcune norme collegate, aggiornando definizioni, competenze, organi di gestione, strumenti di pianificazione, vigilanza, sanzioni e regime dei contributi. Rafforza inoltre il raccordo con la rete Natura 2000 e con il Piano paesaggistico regionale.
Ambito della riforma e obiettivi generali
Il provvedimento ridefinisce le finalità della disciplina regionale sulle aree naturali tutelate, valorizzando biodiversità, sviluppo ecosostenibile, uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili. La Regione riconosce e promuove il valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.
Definizioni e perimetro delle aree tutelate
La nozione di biotopo naturale viene tipizzata come area di limitata estensione soggetta a vincoli di tutela per evitare alterazioni degli elementi che la compongono, in presenza di emergenze naturalistiche di grande interesse e a rischio di distruzione o scomparsa. Viene inoltre introdotto il parco comunale e intercomunale, come territorio con elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico, finalizzato anche alla connettività ecologica.
Biotopi naturali
I biotopi naturali sono individuati, fuori dai parchi, dalle riserve e dalle aree Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune interessato e con parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico. Il decreto definisce perimetro, norme di tutela e modalità di gestione, che possono essere affidate al Comune o, in caso di rinuncia, a istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. La proposta può provenire da Comuni e associazioni ambientaliste. Gli interventi di ripristino ambientale regionali nei biotopi sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili.
Parchi comunali e intercomunali
I Comuni singoli, associati o convenzionati possono istituire parchi comunali e intercomunali, purché i territori non coincidano con quelli di parchi naturali o riserve statali o regionali. L’istituzione avviene con contestuale approvazione del progetto di parco e della variante urbanistica, secondo la procedura urbanistica regionale. Per i parchi intercomunali sono richieste varianti coordinate dei piani regolatori dei Comuni interessati e una disciplina unitaria dell’ambito.
Gli elaborati richiesti comprendono, tra l’altro:
- elaborati grafici, normativi e descrittivi della variante urbanistica;
- carta di progetto;
- analisi naturalistiche territoriali;
- programma di gestione;
- regolamento delle attività consentite;
- programma finanziario;
- parere vincolante favorevole del Servizio competente in materia di biodiversità;
- pareri di settore.
Le successive modifiche al progetto che incidono sulla variante urbanistica seguono la procedura urbanistica regionale con parere del Servizio competente; le altre variazioni possono essere approvate dagli enti con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, sempre previo parere del Servizio competente. Se l’istituzione interessa beni paesaggistici, le varianti devono adeguarsi al Piano paesaggistico regionale. L’attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti sulla gestione delle riserve di caccia.
Coordinamento con Natura 2000 e criteri di perimetrazione
Nella perimetrazione di ulteriori riserve, l’Amministrazione regionale deve utilizzare prioritariamente i perimetri dei siti Natura 2000 come base di riferimento. Nei procedimenti relativi ai parchi e alle riserve, il perimetro provvisorio è rappresentato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, disponibile in formato digitale nell’IRDAT e nello strato informativo del Piano paesaggistico regionale. Le norme sostituiscono anche il riferimento da “compatibili” a “coerenti” per il raccordo tra discipline.
Comitato tecnico-scientifico e governance tecnico-consultiva
Il Comitato tecnico-scientifico assume una funzione espressamente scientifica. Le sue competenze sono rimodulate, con attribuzioni in materia di istituzione dei biotopi e di nuove aree naturali disciplinate dalla legge, mentre alcune precedenti funzioni sono soppresse. Il Comitato esprime anche pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.
La composizione viene aggiornata includendo:
- rappresentanti regionali competenti in materia di biodiversità, risorse forestali, fauna, patrimonio ittico e produzioni agricole e zootecniche;
- quattro laureati esperti in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali e scienze agrarie, con indicazioni da parte delle Università di Trieste e di Udine;
- un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.
Il regolamento di funzionamento del Comitato deve essere approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il Comitato nella nuova composizione deve essere costituito entro 180 giorni; fino ad allora continuano a svolgere le funzioni il precedente Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve.
Pianificazione dei parchi e delle riserve
Per ogni parco o riserva istituiti, l’Amministrazione regionale predispone un piano di conservazione e sviluppo (PCS) coerente con le misure di conservazione dei siti Natura 2000. Il PCS ha valore di piano urbanistico ed efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello; per i parchi regionali deve inoltre conformarsi al Piano paesaggistico regionale e ai relativi regolamenti.
Le norme di salvaguardia valgono fino all’approvazione del PCS, con esclusione delle zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, e vietano in particolare:
- opere che riducano superfici boscate o a prato naturale o che alterino corsi d’acqua o morfologia del territorio, salvo opere di preminente interesse pubblico con parere vincolante del Servizio competente;
- strumenti urbanistici e varianti che aumentino aree edificabili o indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.
Organi di gestione dei parchi e loro funzioni
L’Ente parco svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare PCS e regolamento del parco e gestisce anche le aree Natura 2000 affidate ai sensi della legge comunitaria regionale. La disciplina aggiorna anche le competenze interne: viene istituita la Giunta esecutiva, compresa tra gli organi dell’Ente, e il revisore dei conti è confermato come organo autonomo di controllo economico-finanziario.
Il Consiglio direttivo vede ridefiniti criteri di composizione e attribuzioni, con attenzione alla maturata esperienza nella materia delle aree protette e alla rappresentanza delle categorie economiche, in particolare agricole e forestali. È inoltre introdotta la presenza di un giovane o una giovane tra 18 e 30 anni designato congiuntamente dai Sindaci dei Comuni interessati; se la designazione è tardiva, il Consiglio si costituisce senza tale componente.
Tra le competenze del Consiglio direttivo rientrano anche:
- nomina dei componenti della Giunta esecutiva;
- approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione;
- approvazione del disciplinare per l’uso del nome/emblema o marchio di qualità.
La Giunta esecutiva è composta da tre membri del Consiglio direttivo, dura fino alla scadenza del Consiglio che l’ha nominata e può adottare atti urgenti, il programma annuale e pluriennale di manutenzione dei beni e gli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di immobili.
Il Direttore esprime pareri su specifici atti patrimoniali e di gestione, con incarico dirigenziale di Direttore di servizio.
Consulta e partecipazione
Ciascun Ente parco può istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni agricole e forestali maggiormente rappresentative, con particolare attenzione ai giovani residenti nei Comuni coinvolti. La Consulta esprime pareri su programmi e interventi dell’Ente e può presentare proposte.
Anche per le riserve è prevista una Consulta analoga, facoltativa, istituita dall’Organo gestore di una o più riserve limitrofe, disciplinata da regolamento regionale.
Regolamenti, controlli e vigilanza
Lo schema di regolamento del parco o della riserva è predisposto dal Servizio competente in materia di biodiversità, secondo i principi della legge quadro statale sulle aree protette, ed è adottato dall’Organo gestore previo parere del Comitato tecnico-scientifico. Il regolamento è poi trasmesso al Servizio competente per il controllo e l’approvazione definitiva con deliberazione della Giunta regionale; entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.
La vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni sono attribuite al Corpo forestale regionale, che opera anche su segnalazione dell’Organo gestore e collabora con gli enti gestori tramite protocolli d’intesa per attività faunistiche, monitoraggi, controllo della percorribilità, prevenzione incendi, educazione ambientale, supporto a manifestazioni e coordinamento della vigilanza.
Regime sanzionatorio
Il regime sanzionatorio viene ricalibrato in base alla gravità del danno:
- 60-600 euro per danneggiamento reversibile;
- 600-6.000 euro per danneggiamento irreversibile;
- 50-150 euro per altre violazioni senza danno;
- 50-500 euro per violazione delle disposizioni dell’Organo gestore;
- 100-1.000 euro per violazione delle norme di tutela dei biotopi.
In caso di danno irreversibile, l’Organo gestore individua anche gli interventi compensativi a spese del trasgressore. La determinazione e irrogazione delle sanzioni per i parchi spetta al Direttore dell’Ente parco; per le riserve e per la sanzione relativa ai biotopi compete alla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
Contributi, trasferimenti e incentivi per aree naturali
La legge inserisce un nuovo capo dedicato agli incentivi a favore delle aree naturali, con diverse linee di finanziamento:
- trasferimenti agli Enti parco delle Dolomiti Friulane e delle Prealpi Giulie per spese di funzionamento e fini istituzionali;
- trasferimenti agli organi gestori delle riserve elencate per spese di gestione;
- contributi ai gestori delle aree Natura 2000 per spese della successiva annualità, fino al 100% delle spese ammissibili;
- contributi a Enti parco e organi gestori per interventi strutturali e acquisto di immobili, fino al 100% della spesa ammissibile;
- contributi per parchi comunali e intercomunali, fino al 60% della spesa ammissibile;
- contributi a conduttori pubblici e privati per conservazione di habitat e specie di interesse unionale in riserve o biotopi, secondo il regime de minimis.
Sono inoltre previsti trasferimenti e contributi esclusi dall’ambito dell’articolo 107 TFUE perché destinati a enti pubblici per funzioni pubbliche.
Per alcune misure sono stabiliti termini specifici:
- le richieste annuali di rimborso per gli indennizzi ai proprietari sono presentate entro il 30 giugno;
- i programmi di spesa per la gestione delle riserve sono presentati entro il 30 settembre di ciascun anno;
- per le Riserve della Biosfera UNESCO le domande di contributo vanno presentate entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Riserve della Biosfera UNESCO
L’Amministrazione regionale può finanziare attività di promozione e gestione delle Riserve della Biosfera riconosciute dall’UNESCO sul territorio regionale. I soggetti pubblici o privati cui sono demandate le funzioni di coordinamento e gestione presentano entro il 28 febbraio di ogni anno domanda di contributo con preventivo di spesa. Il contributo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili ed è concesso entro 60 giorni dalla domanda, con termini e modalità di rendicontazione fissati nel provvedimento di concessione.
Gestione delle aree Natura 2000
La gestione delle aree della Rete Natura 2000 è attribuita agli Enti parco per le aree interne ai loro perimetri e all’Amministrazione regionale per le aree esterne. L’Amministrazione può poi attribuire la gestione:
- all’organo gestore della riserva richiedente per le aree interne al proprio perimetro;
- all’Ente parco o all’organo gestore della riserva, per aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.
Gli enti/gestori interessati partecipano anche ai pareri e alle attività di conservazione previste dalla legge comunitaria regionale.
Disciplina patrimoniale, finanziaria e compensi
La Regione può attribuire al Servizio competente in materia di biodiversità beni immobili del patrimonio regionale a finalità naturalistica, che il Servizio gestisce e vigila, curandone manutenzione e interventi per conservazione e fruizione didattica/scientifica, nonché acquisizione e gestione di terreni di pregio naturalistico.
Sono aggiornati anche i compensi degli organi dell’Ente parco:
- Presidente: indennità mensile di 1.443 euro;
- componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva: gettone di 30 euro per seduta, oltre al rimborso spese;
- Revisore dei conti: indennità annuale di 2.473 euro.
Disposizioni transitorie e decorrenze
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma il nuovo capo II bis sugli incentivi a favore delle aree naturali produce effetti dall’1 gennaio 2022. Restano validi fino alla scadenza gli accordi di programma e le convenzioni vigenti; per i procedimenti in corso si applica la normativa previgente.
Alcune discipline precedenti continuano ad applicarsi in via transitoria, tra cui:
- la vecchia disciplina dei biotopi per le domande presentate entro il 30 settembre 2022 e il 30 settembre 2023 relative ai trienni 2020-2022 e 2021-2023;
- la disciplina previgente dei contributi per i parchi comunali/intercomunali fino al nuovo regolamento attuativo;
- i regolamenti previgenti fino all’adozione di quelli nuovi sui parchi e sulle riserve;
- le aree di rilevante interesse ambientale già delimitate dai Comuni restano efficaci finché gli strumenti urbanistici non si conformano o adeguano al Piano paesaggistico regionale.
Abrogazioni e depotenziamento del testo previgente
La legge abroga numerose disposizioni della legge regionale 42/1996 e di altre leggi regionali collegate, eliminando norme ormai superate in materia di parchi, riserve, finanziamenti e gestione. Nel complesso, l’atto non ha carattere meramente storico ma resta ancora utile per la disciplina vigente, pur con alcune parti transitorie già esaurite nel tempo.
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