L.R. FVG 17/2021
Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia promuove attività educative, didattiche e aggregative in ambienti agricoli, con particolare attenzione ai minori e alla prima infanzia, e coordina la disciplina regionale sull’agricoltura sociale e sui servizi educativi 0-6. Introduce anche regole sul rapporto di connessione con l’attività agricola principale e richiama gli obblighi settoriali applicabili ai servizi per la prima infanzia.
Promozione di servizi educativi e aggregativi nell’agricoltura sociale
Promozione di servizi educativi e aggregativi nell’agricoltura sociale
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina e valorizza le attività extra agricole svolte in contesti produttivi agricoli, con finalità educative, formative, sociali e di benessere. L’intervento si innesta sulla normativa regionale in materia di prima infanzia e agricoltura sociale, coordinandosi con il quadro statale e con la disciplina del sistema integrato 0-6 anni.
Finalità della disciplina
La Regione valorizza e promuove:
- attività extra agricole dirette alla crescita, all’educazione e alla formazione dei minori in ambienti produttivi agricoli;
- azioni volte a favorire benessere personale e relazionale;
- opportunità di crescita e integrazione sociale, anche per persone appartenenti a fasce deboli, disagiate o a rischio di emarginazione.
L’obiettivo è riconoscere il ruolo dell’agricoltura sociale non solo in chiave produttiva, ma anche come contesto idoneo allo sviluppo di servizi educativi, didattici e aggregativi.
Interventi sulla disciplina dei servizi per la prima infanzia
La legge modifica la legge regionale 20/2005 sul sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ampliando la disciplina urbanistica/edilizia rilevante per tali servizi. In particolare, nella norma richiamata viene inserita anche la destinazione d’uso residenziale agricolo accanto a quella residenziale.
In sostanza, la modifica facilita il collocamento di servizi per la prima infanzia anche in contesti abitativi connessi all’attività agricola, purché restino rispettate le regole del settore.
Aggiornamento delle finalità dell’agricoltura sociale
La legge regionale in materia di agricoltura sociale viene integrata per includere tra le attività riconosciute anche quelle rivolte ai minori e, più in generale, a adulti e anziani.
Le nuove finalità comprendono:
- l’accompagnamento dei minori nel rapporto di scoperta e crescita rispetto all’ambiente e al territorio in cui vivono;
- lo svolgimento di attività ludiche e formative, incluse quelle riconducibili ai servizi per la prima infanzia;
- la produzione di esperienze e forme di benessere personale e relazionale per adulti e anziani.
Coordinamento istituzionale e competenze amministrative
La legge aggiorna anche il meccanismo di proposta degli atti amministrativi relativi alla disciplina dell’agricoltura sociale.
Le decisioni regionali interessate devono ora essere assunte:
- su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse agroalimentari;
- di concerto con gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali, oppure, in altro passaggio normativo, sentiti i medesimi Assessori.
La modifica rafforza il coordinamento tra politiche agricole, educative e sociali.
Rapporto di connessione con l’attività agricola principale
La legge introduce una disciplina specifica sul rapporto di connessione necessario per svolgere il servizio educativo di cui alla normativa regionale sulla prima infanzia.
Per gli operatori dell’agricoltura sociale:
- il servizio educativo deve essere svolto in rapporto di connessione con l’attività agricola principale;
- il carattere di principalità dell’attività agricola si considera realizzato quando il tempo-lavoro agricolo è superiore a quello dedicato alle attività di agricoltura sociale;
- inoltre, il personale assunto con qualifica non agricola deve risultare numericamente inferiore, oppure al massimo pari, al personale normalmente impiegato per la gestione ordinaria dell’attività agricola primaria.
Per i soggetti che operano ai sensi della disciplina dell’impresa agricola sociale richiamata dalla legge regionale, il rapporto di connessione va verificato esclusivamente all’interno dell’attività agricola svolta secondo il codice civile, escludendo le altre attività eventualmente svolte ai sensi della legge sulle cooperative sociali.
Strumenti contrattuali ammessi
Per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, i soggetti interessati possono utilizzare strumenti contrattuali di natura associativa, secondo le disposizioni di legge e secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550.
La norma consente quindi forme organizzative flessibili, purché conformi alla disciplina statale di settore.
Regole applicabili ai servizi per la prima infanzia svolti in agricoltura sociale
Gli operatori dell’agricoltura sociale che erogano servizi rivolti alla prima infanzia sono espressamente assoggettati alla disciplina del sistema integrato 0-6 anni e alla normativa regionale sui servizi per la prima infanzia.
In particolare, devono osservare:
- il decreto legislativo n. 65/2017;
- la legge regionale 20/2005;
- il regolamento regionale n. 230/2011 sui requisiti, l’organizzazione, il funzionamento, la vigilanza, l’avvio e l’accreditamento dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi.
La legge chiarisce quindi che l’innovazione organizzativa legata all’agricoltura sociale non esonera dagli standard propri dei servizi educativi per i più piccoli.
Decorrenza
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Non emergono, dal testo fornito, limiti temporali di efficacia ulteriori o regimi transitori specifici.
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