L.R. FVG 18/2021
Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel solo territorio del Friuli Venezia Giulia, la promozione del gelato artigianale di qualità, definendone requisiti produttivi, denominazioni, elenco regionale delle gelaterie abilitate, formazione dei responsabili di produzione e controlli. È in vigore dal 25 novembre 2021; il testo fornito non indica abrogazioni o termini di efficacia limitati.
Promozione e tutela del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia
Promozione e tutela del gelato artigianale di qualità
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia istituisce una disciplina per valorizzare la produzione di gelato artigianale di qualità, tutelare il consumatore e sostenere i produttori locali. L’intervento opera esclusivamente nel territorio regionale e si concentra su requisiti di produzione, denominazioni utilizzabili, formazione, iscrizione in un elenco regionale e controlli.
Finalità e ambito di intervento
La Regione favorisce e valorizza il gelato artigianale di qualità, promuovendo:
- metodi e processi di produzione qualificati;
- reti tra produttori di materie prime del territorio regionale e produttori di gelato;
- la qualità della produzione artigianale sul territorio;
- la tutela del consumatore, in particolare sull’informazione relativa alle caratteristiche del prodotto, all’origine e alla qualità delle materie prime, con previsione di controlli.
Definizioni rilevanti
La legge distingue tra diverse tipologie di prodotto e di esercizio:
- gelato artigianale di qualità: prodotto ottenuto secondo i metodi e processi fissati dalla Giunta regionale;
- gelato regionale di qualità: gelato artigianale di qualità prodotto da impresa artigiana, agricola o di ristorazione con sede in Friuli Venezia Giulia, utilizzando materie prime provenienti dalla filiera del territorio regionale;
- gelato di qualità: gelato artigianale di qualità prodotto da impresa artigiana, agricola o di ristorazione con sede nel territorio regionale;
- gelateria artigianale di qualità: impresa artigiana iscritta all’Albo delle imprese artigiane con sede in regione, che produce e commercializza secondo i metodi previsti;
- gelateria di qualità: impresa di ristorazione con sede in regione che produce e commercializza secondo i metodi previsti;
- gelateria agricola di qualità: impresa agricola con sede in regione che produce e commercializza secondo i metodi previsti.
Sono inoltre definiti:
- controllo: attività di verifica della conformità del prodotto ai processi e metodi di produzione;
- filiera: insieme degli operatori che concorrono alla produzione e fornitura delle materie prime prodotte e trasformate da aziende con sede nel territorio regionale;
- origine: provenienza delle materie prime e sede di produzione del prodotto finito.
Requisiti di produzione e denominazioni
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli artigiani e le associazioni di categoria della ristorazione, stabilisce i metodi e i processi di produzione e le modalità di uso delle denominazioni. Può avvalersi anche dell’ERSA.
Il gelato artigianale di qualità deve:
- essere privo di grassi idrogenati vegetali;
- essere privo di additivi non naturali;
- per i prodotti a base di latte, panna e altri derivati del latte, utilizzare ingredienti freschi.
Per il gelato regionale di qualità:
- i gelati a base latte, panna e altri derivati del latte devono essere certificati AQUA oppure provenire dalla filiera del territorio regionale;
- le altre materie prime devono provenire dalla filiera regionale, ove esistenti e reperibili;
- per sorbetti e prodotti senza latte o derivati a base di frutta o verdura, frutta e verdura devono provenire dalla filiera regionale, ove esistenti e reperibili.
Per il gelato di qualità è sufficiente l’impiego di prodotti con le caratteristiche qualitative previste dalla legge oppure di prodotti di qualità ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Quando il gelato artigianale di qualità è realizzato da impresa agricola, deve essere prodotto con il latte di propria produzione.
La produzione deve svolgersi nell’ambito aziendale, anche con pluralità di punti vendita, garantendo l’intero ciclo produttivo dalla selezione delle materie prime alla commercializzazione, tramite impianti adeguati per struttura e organizzazione del lavoro.
Elenco regionale delle gelaterie di qualità
Presso la Direzione centrale competente in materia di artigianato è tenuto e aggiornato l’Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità.
L’elenco è articolato in tre sezioni:
- prima sezione: gelaterie artigianali di qualità;
- seconda sezione: gelaterie di qualità;
- terza sezione: gelaterie agricole di qualità.
L’iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di produzione e, per il responsabile di produzione, al possesso di una qualificazione professionale regionale riferita all’area “produzione di gelati” oppure alla frequenza del corso previsto dalla legge; per le gelaterie già attive all’entrata in vigore della legge è sufficiente il corso breve, se previsto.
La cancellazione dall’elenco avviene in caso di:
- mancata frequenza dei corsi di aggiornamento da parte dei responsabili di produzione;
- accertato mancato rispetto dei requisiti di legge o dei metodi e processi stabiliti dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale disciplina anche le modalità di tenuta dell’elenco e individua la dotazione minima di impianti e attrezzature necessaria alla produzione.
Tavolo tecnico
La Giunta regionale istituisce presso la Direzione competente un tavolo tecnico composto da funzionari regionali e da esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani e dalle associazioni di categoria della ristorazione.
Il tavolo ha il compito di:
- individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità;
- elaborare strategie per agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori;
- promuovere la commercializzazione del prodotto.
La partecipazione degli esperti esterni non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.
Formazione professionale
La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento dei responsabili di produzione come garanzia dei processi, dei prodotti e della tutela del consumatore.
La Giunta regionale definisce contenuti, durata e modalità dei corsi, articolati in:
- corso;
- corso breve;
- corso di aggiornamento.
Tali percorsi servono per la produzione del gelato artigianale di qualità, per l’iscrizione all’elenco regionale e per il mantenimento dell’iscrizione.
Sono esonerati dall’obbligo di frequenza dei corsi, salvo quelli di aggiornamento, e dall’esame i soggetti in possesso della qualificazione professionale regionale riconducibile all’area “Produzione di gelati”.
Ispezioni e controlli
L’ERSA effettua ispezioni e controlli a campione nelle imprese iscritte all’elenco regionale, senza pregiudizio per le competenze di altri enti. I controlli servono a verificare la conformità dell’attività e del prodotto alla legge e alla deliberazione attuativa della Giunta.
I titolari devono consentire e agevolare i controlli, collaborando con il personale incaricato e garantendo l’accesso ai locali.
Al termine di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale, trasmesso al titolare e alla Direzione centrale competente in materia di artigianato.
Regime finanziario e decorrenza
L’attuazione della legge è dichiarata neutrale sul piano finanziario, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
La legge è entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale, quindi dal 25 novembre 2021.
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