Ordinanza n. 5256/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, e per la declaratoria di nullità: a) della delibera della Commissione straordinaria con poteri di Consiglio del Comune di Poggiomarino n. -OMISSIS-, recante “Revoca della deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS-, delle convenzioni urbanistiche del 23.07.2021 e 07.09.2021 e del permesso di costruire n. -OMISSIS- rilasciato alla società -OMISSIS- -OMISSIS- s.n.c.”, notificato in data 14 maggio 2026; b) della relazione prefettizia redatta dalla Commissione d’indagine, nella parte in cui ha ritenuto che l’adozione della delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 2021 fosse riconducibile a presunte interferenze da parte della criminalità organizzata e, in particolare, del collaboratore di giustizia -OMISSIS- in favore della famiglia -OMISSIS-; c) di ogni altro atto connesso in preordine e conseguenza, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione straordinaria del Comune di Poggiomarino che ha revocato una deliberazione consiliare, due convenzioni urbanistiche e un permesso di costruire ai sensi dell’art. 145, comma 4, d.lgs. 267/2000, nonché la presupposta relazione prefettizia
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e la declaratoria di nullità, la delibera della Commissione straordinaria del Comune di Poggiomarino notificata il 14 maggio 2026, con cui sono stati revocati una deliberazione del Consiglio comunale, due convenzioni urbanistiche e il permesso di costruire rilasciato alla società. È stata inoltre contestata la relazione prefettizia nella parte in cui riconduceva l’adozione della deliberazione consiliare a presunte interferenze della criminalità organizzata e ogni atto connesso. Il TAR non ha esaminato le censure di merito, rilevando invece una questione di riparto interno delle controversie tra le sezioni del TAR Campania - Napoli. Poiché l’atto impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 145, comma 4, d.lgs. 267/2000 e si inserisce nel sistema delle misure di contrasto alla criminalità organizzata conseguenti allo scioglimento degli organi comunali per infiltrazione o condizionamento mafioso, la materia principale è stata ritenuta quella delle misure antimafia, nonostante l’incidenza dell’atto su convenzioni urbanistiche e titolo edilizio.
La decisione
Il TAR Campania - Napoli, Sezione Seconda, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per l’eventuale riassegnazione alla Prima Sezione. Il Collegio ha applicato il criterio interno secondo cui la competenza sezionale va individuata in base al contenuto dell’atto impugnato, al potere esercitato e alla domanda proposta. In presenza di controversie concernenti più materie, il ricorso deve essere assegnato alla sezione competente per la materia logicamente e giuridicamente prevalente o principale e/o pregiudiziale. Nel caso concreto, le censure riguardano prevalentemente i presupposti e i limiti del potere di revoca esercitato ai sensi dell’art. 145, comma 4, d.lgs. 267/2000, mentre la disciplina urbanistica ed edilizia assume rilievo soltanto marginale. L’ordinanza non decide sull’annullamento, sulla nullità o sulla sospensione degli atti impugnati e non formula una valutazione cautelare di fumus o periculum. Disposta anche l’oscurazione delle generalità della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 145, comma 4, d.lgs. 267/2000
Revoca della deliberazione di Consiglio comunale, delle convenzioni urbanistiche e del permesso di costruire
Il potere esercitato è qualificato come misura amministrativa di contrasto alla criminalità organizzata nell’ambito delle conseguenze dello scioglimento degli organi comunali per infiltrazione o condizionamento mafioso.
art. 1 del Decreto del Presidente del TAR Napoli n. 23 del 2025
Riparto materie dal 1° gennaio 2026
Attribuisce alla Prima Sezione le controversie relative alle misure amministrative per il contrasto della criminalità organizzata.
art. 3 del Decreto del Presidente del TAR Napoli n. 23 del 2025
I ricorsi saranno assegnati con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato e/o alla domanda proposta
Il criterio di assegnazione interna è fondato sul contenuto dell’atto, sul potere esercitato e sulla domanda proposta; in caso di pluralità di materie prevale quella logicamente e giuridicamente principale o pregiudiziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini del riparto interno delle controversie tra le sezioni di un tribunale amministrativo, rilevano il contenuto dell’atto impugnato, il potere concretamente esercitato e la domanda proposta, non la sola materia sulla quale l’atto produce effetti.
- Quando un ricorso investe contemporaneamente più materie o più atti, la controversia deve essere assegnata alla sezione competente per la materia o sub-materia che, sotto il profilo logico e giuridico, risulta prevalente, principale o pregiudiziale.
- Un provvedimento adottato nell’ambito delle misure conseguenti allo scioglimento di organi comunali per infiltrazione o condizionamento mafioso resta riconducibile alla materia del contrasto alla criminalità organizzata anche se incide concretamente su convenzioni urbanistiche o titoli edilizi, qualora le censure riguardino principalmente i presupposti e i limiti del potere antimafia esercitato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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