Cassazione Penale, Sentenza n. 25157/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato (richiesta originaria ex art. 175 c.p.p., poi riqualificata ex art. 629-bis c.p.p.) sostenendo di non aver conosciuto la fissazione e la celebrazione del giudizio di appello per la morte del proprio difensore di fiducia (Avv. Massimo Proietti) e per l'irregolare elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato dalla Corte (Avv.ssa Alessia Nunzi). Ha eccepito la nullità delle notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio e la illegittima dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., lamentando inoltre che non poteva provare la data e le modalità con cui venne a conoscenza della sentenza perché l'informazione le sarebbe stata data da terzi che si rifiutavano di rendere dichiarazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivato il giudizio della Corte di appello che aveva escluso la tempestività e la prova dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. In particolare la Corte territoriale aveva accertato che la ricorrente era a conoscenza della proposizione dell'appello (atto depositato nel 2020) e aveva ricevuto nel febbraio 2021 notifiche relative agli appelli di altri imputati; le notifiche successivamente eseguite presso il difensore d'ufficio furono ritenute eseguite in qualità di consegnatario ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. e non invalide; inoltre la Corte ha ritenuto non provata un'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo e ha richiamato la possibilità di ritenere un comportamento di colpevole trascuratezza o disinteresse. La Cassazione ha inoltre precisato che, anche applicando la disciplina previgente (per effetto dell'art. 89 d.lgs. 150/2022), la richiesta di rescissione non era stata adeguatamente provata e quindi il ricorso è infondato.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello... entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento...
La Corte ha applicato la norma (nella versione previgente o, alternativamente, nella versione vigente) per valutare la possibilità di rescindere il giudicato: l'onere di prova della tempestività e dell'incolpevole mancata conoscenza grava rigorosamente sul ricorrente e non è soddisfatto da presunzioni generiche.
art. 420-bis c.p.p.
La dichiarazione di assenza richiede l'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo o della volontaria sottrazione; non è sufficiente la mera regolarità formale della notifica al difensore d'ufficio: il giudice deve verificare che l'imputato abbia avuto conoscenza della vocatio in iudicium.
art. 161 c.p.p.
La Corte ha ritenuto che in concreto le notifiche fossero state eseguite ai sensi del comma 4 (consegna al difensore di ufficio per inidoneità del domicilio eletto) e, in tale veste, valide come consegna, non comportando di per sé nullità.
art. 157 e art. 159 c.p.p.
La difesa sosteneva che, per il decesso del difensore domiciliatario, le notifiche dovessero essere effettuate secondo le regole di impossibilità sopravvenuta (art. 157/159). La Corte ritiene che non sia stata fornita prova che la situazione richiedesse l'applicazione di queste disposizioni in modo da invalidare le notifiche eseguite.
art. 171 c.p.p.
Riguarda le nullità delle notificazioni; la Corte ha escluso la nullità invocata dalla difesa, ritenendo le notifiche sostanzialmente regolari/efficaci come consegna al difensore di ufficio.
art. 598-ter c.p.p.
La difesa ha prospettato l'irrilevanza della norma per il caso concreto (perché l'appello era stato depositato prima della sua entrata in vigore); la Corte ha considerato applicabile la disciplina transitoria e/o ha ritenuto comunque insussistenti i presupposti per invocarne gli effetti qui.
art. 162, comma 4-bis c.p.p.
La difesa ha chiesto l'inefficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto che, anche valutando l'elezione, risultava la conoscenza della pendenza dell'appello e l'onere della ricorrente di attivarsi.
art. 581 c.p.p. e disposizioni connesse (commi introdotti dalla riforma)
Richiamati in relazione alla tempestività e modalità di impugnazione; la Corte ha valutato la normativa previgente o la transizione secondo l'art. 89 d.lgs. 150/2022.
art. 89 d.lgs. 150/2022 (disposizioni transitorie in materia di assenza)
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente della rescissione (art. 629-bis nella versione anteriore al d.lgs. 150/2022) ai procedimenti pendenti e quindi ha valutato il caso anche secondo i requisiti previgenti.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 (norma sostanziale)
Citata in relazione ai reati contestati (spaccio di stupefacenti); non centrale per la decisione sulla rescissione, ma parte della motivazione di condanna confermata.
Massime di principio
- Onere probatorio: chi chiede la rescissione per mancata conoscenza deve allegare e provare tempestivamente, con elementi concreti e documentabili, il momento e le circostanze della effettiva conoscenza della decisione; mere dichiarazioni generiche o riferite a terzi non collaborativi non sono sufficienti.
- Distinzione pendenza vs vocatio in iudicium: la conoscenza della mera pendenza del processo non equivale alla conoscenza della data/ora/luogo dell'udienza; per procedere in assenza il giudice deve accertare la conoscenza effettiva della vocatio o la volontaria sottrazione.
- Decesso del difensore: la morte del difensore domiciliatario può configurare una impossibilità sopravvenuta di notifica, ma spetta all'interessato dimostrare che non ha potuto essere informato con mezzi ordinari; in mancanza di prova, le notifiche presso il difensore d'ufficio come consegnatario possono essere ritenute valide.
- Notifiche al difensore d'ufficio: la regolarità formale della notifica al difensore d'ufficio (ex art. 161 c.4) non esonera il giudice dall'accertare l'effettiva conoscenza dell'imputato quando si procede in assenza; tuttavia, se risulta che notifiche rilevanti sono comunque pervenute all'imputato, ciò pesa contro la domanda di rescissione.
- Regime transitorio delle riforme: per i processi pendenti valgono disposizioni transitorie; è necessario verificare quale testo normativo sia applicabile e valutare la richiesta alla luce della versione normativa pertinente.
- Comportamento dell'imputato: l'inerzia o il disinteresse (colpevole trascuratezza) nel seguire gli sviluppi del procedimento può giustificare il rigetto della domanda di rescissione quando emergono elementi della conoscenza o di possibilità di conoscere.
- Cosa fare in situazioni analoghe: se muore il proprio difensore, notificare tempestivamente il fatto al giudice, chiedere la sostituzione o la sospensione del procedimento, fornire prove documentali dei tentativi di comunicazione e raccogliere dichiarazioni di terzi che possono attestare l'assenza di informazione; conservare ricevute/atto di elezione di domicilio e ogni contatto ricevuto delle parti per dimostrare la tempestività di una eventuale istanza.
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