Sentenza del 19/05/2016 n. 1279 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Commissione tributaria - membro del collegio - incompatibilità - istanza di ricusazione - è necessaria - omissione - validità della sentenza - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la sentenza fosse nulla perché uno dei giudici del collegio ricopriva anche la funzione di Dirigente regionale dell’Agenzia del Demanio, prospettando quindi una situazione di incompatibilità. L’eccezione era stata proposta soltanto nell’atto d’appello e non mediante una preventiva istanza di ricusazione. Veniva inoltre contestato il deposito della sentenza avvenuto dopo un considerevole intervallo dalla discussione in pubblica udienza, in asserita violazione del termine di 30 giorni previsto per il deposito.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’incompatibilità del componente del collegio non comporta la nullità della sentenza quando non sia stata fatta valere tempestivamente attraverso un’istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c., ma venga dedotta per la prima volta soltanto in appello. Anche il deposito tardivo della sentenza non determina nullità, poiché il termine di 30 giorni previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura ordinatoria e non perentoria.
Norme richiamate
Art. 52 c.p.c.
L’incompatibilità o la causa di ricusazione del giudice deve essere fatta valere mediante apposita istanza di ricusazione; la mera deduzione successiva nell’atto di appello non è sufficiente a determinare la nullità della sentenza.
Artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 546/1992
Le disposizioni disciplinano la deliberazione e la pubblicazione della sentenza tributaria, senza prevedere che il mancato rispetto del termine ordinatorio di deposito comporti automaticamente la nullità della decisione.
Art. 37 del d.lgs. n. 546/1992
Il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Il termine è qualificato come ordinatorio, non perentorio. Il suo superamento può eventualmente rilevare sotto altri profili, ma non produce di per sé la nullità della sentenza.
Massime di principio
- Una causa di incompatibilità o ricusazione del giudice deve essere contestata tempestivamente con lo specifico strumento processuale previsto dalla legge; non è normalmente sufficiente dedurla per la prima volta con l’impugnazione della sentenza.
- La mancata presentazione dell’istanza di ricusazione può impedire di far valere successivamente l’incompatibilità come causa di nullità della decisione.
- La violazione di un termine processuale comporta la nullità soltanto quando il termine sia qualificato come perentorio o quando la legge colleghi espressamente alla sua inosservanza una sanzione processuale.
- Il mero ritardo nel deposito della sentenza, se riferito a un termine ordinatorio, non rende automaticamente invalida la decisione.
- Per valutare una possibile nullità occorre distinguere tra irregolarità procedurali, vizi sanabili e violazioni di norme poste a pena di nullità.
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