Cassazione Penale, Sentenza n. 08847/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado che aveva rideterminato la pena per peculato e accesso abusivo al sistema informatico del Servizio centrale di protezione. Ha dedotto cinque motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per la presunta inutilizzabilità degli accertamenti informatici e linosufficiente esclusione delle relative prove; (2) violazione degli artt. 191 c.p.p. e 132 Codice della privacy per l'utilizzazione dei dati del traffico telefonico; (3) errata valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati separatamente giudicati, senza confrontarsi con discrasie e senza riscontri oggettivi; (4) vizio nella valutazione della prova indiziaria, ritenuta priva dei requisiti di certezza, univocità e concordanza; (5) errato riconoscimento dellaggravante di cui allart. 615-ter, comma 3, cod. pen., perché il sistema informatico interessato sarebbe destinato solo alla gestione economica dei collaboratori di giustizia e non alla sicurezza pubblica.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: le dichiarazioni dei coimputati sono state valutate analiticamente e risultano corroborate da elementi oggettivi (condivisione del luogo e dei sistemi di lavoro, accertamenti interni e le ammissioni in dibattimento); i dati informatici acquisiti nellambito di verifiche interne anteriori alla notitia criminis non sono stati dichiarati inutilizzabili e potevano legittimamente supportare le testimonianze; i dati del traffico telefonico sono stati adeguatamente corroborati da altri elementi, in conformità alla giurisprudenza e alla disciplina transitoria sulla acquisizione dei dati telematici; l'aggravante ex art. 615-ter, comma 3, è stata ritenuta applicabile in quanto il sistema era almeno di interesse pubblico, e dunque la circostanza aggravante sussisteva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. pen.
Menziionato in relazione alle censure sulle modalita di acquisizione dei dati informatici; la Corte osserva che il Tribunale non ha dichiarato l'inutilizzabilita degli accertamenti ma ha censurato le modalita operative
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla utilizzazione dei dati del traffico telefonico; la Corte ha ritenuto che la utilizzazione fosse lecita in presenza di elementi di corroborazione
art. 132 Codice della privacy
Richiamato dalla difesa per profili di violazione della privacy; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura alla luce della correttezza dellimpiego dei dati e della loro corroborazione
art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, conv. in L. 23 novembre 2021, n. 178 (norma transitoria sui dati telematici)
Interpretata alla luce della giurisprudenza consolidata: i cd. dati esteriori del traffico richiedono elementi corroboranti che possono essere di qualsiasi natura; la Corte ha ritenuto presenti elementi idonei a corroborare i dati telefonici
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito ai requisiti della prova indiziaria; la Corte ha concluso che la responsabilita non si fondava su indizi isolati ma sulla chiamata in correita ampiamente riscontrata
art. 615-ter, comma 3, cod. pen.
Norma sullaggravante per l'accesso abusivo a sistemi informatici relativi alla sicurezza pubblica o di interesse pubblico; la Corte ha ritenuto che il sistema, destinato alla gestione dei fondi per la protezione di collaboratori, fosse quantomeno di interesse pubblico e dunque sussistesse laggravante
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei coimputati (chiamate in correità) possono fondare la responsabilità dellimputato se analiticamente valutate e corroborate da riscontri oggettivi; la mera iniziale discordanza tra versioni non è di per sé decisiva se spiegata plausibilmente e seguita da ammissioni concordi in dibattimento
- Dati e accertamenti informatici acquisiti nellambito di verifiche interne anteriori alla notitia criminis non sono automaticamente inutilizzabili per vizi procedurali e possono essere utilizzati a supporto della prova dichiarativa ove emergano dallindagine interna precedente lavvio dellattività giudiziaria
- I dati del traffico telefonico richiedono elementi di corroborazione ai sensi della disciplina transitoria, ma tali elementi possono essere di qualsiasi natura (storici o indiretti) e devono essere valutati nella loro complessiva logicità e consequenzialità
- La prova indiziaria deve rispettare i criteri di certezza, univocità e concordanza, ma la presenza di chiamate in correità oggettivamente riscontrate può integrare un quadro probatorio idoneo a escludere lanteriorità degli indizi
- Laggravante per accesso abusivo a sistemi informatici 'di interesse pubblico' o 'relativi alla sicurezza pubblica' può ricorrere anche quando il sistema gestisca funzioni di protezione di persone o fondi pubblici; la qualificazione come sistema di interesse pubblico è sufficiente per lapplicazione dellaggravante
- In sede di impugnazione, questioni relative allutilizzabilità di prove tecniche o allattendibilità di elementi accessori possono diventare ininfluenti se la condanna si fonda su prove dichiarative e riscontri ritenuti solidi dal giudice
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