Cassazione Penale, Ordinanza n. 04674/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti con atto unitario nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 20/03/2025, censuravano: 1) la motivazione sulla responsabilità per invasione di edifici ex art. 633 c.p., deducendo travisamento della prova quanto alla stabile permanenza nell'immobile e contestando la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito; 2) il mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 3) il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) la mancata esclusione della recidiva, assumendo che la valutazione della Corte territoriale fosse erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la censura sulla responsabilità tendeva a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio e una inammissibile rivalutazione del fatto; ha rilevato che la Corte d'appello aveva già escluso un pericolo grave per la famiglia, negando correttamente lo stato di necessità; ha dato atto che il diniego della particolare tenuità del fatto era stato motivato in base alle modalità della condotta; ha infine reputato corretta la conferma della recidiva, perché la valutazione non può arrestarsi alla sola gravità del fatto o alla distanza temporale, ma deve considerare in concreto il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti, secondo i criteri dell'art. 133 c.p. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
La Corte conferma la configurabilità dell'invasione arbitraria di edifici quando l'immobile altrui venga occupato senza titolo al fine di adibirlo a privata dimora.
art. 54 c.p.
Lo stato di necessità è escluso quando il giudice di merito accerti che non sia integrato un pericolo grave per la famiglia.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere negata in base alle concrete modalità della condotta, se adeguatamente motivate dal giudice di merito.
art. 133 c.p.
Ai fini della recidiva, la valutazione richiede un esame concreto del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di travisamento della prova quando la censura mira, in realtà, a ottenere una nuova lettura degli elementi probatori.
- L'invasione arbitraria di un immobile è integrata quando l'occupazione avvenga senza titolo e con la finalità di destinare l'immobile a privata dimora, se tale ricostruzione è sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede l'accertamento di un pericolo grave attuale; se il giudice di merito esclude motivatamente tale pericolo, la censura in cassazione è infondata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice di merito valorizza le modalità concrete della condotta e dà conto delle ragioni del mancato riconoscimento.
- La recidiva non può essere esclusa o confermata sulla sola base della gravità del fatto o del tempo trascorso: occorre una valutazione concreta, alla luce dell'art. 133 c.p., del rapporto tra precedente criminalità e reato per cui si procede.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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