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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04674/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti con atto unitario nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 20/03/2025, censuravano: 1) la motivazione sulla responsabilità per invasione di edifici ex art. 633 c.p., deducendo travisamento della prova quanto alla stabile permanenza nell'immobile e contestando la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito; 2) il mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 3) il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) la mancata esclusione della recidiva, assumendo che la valutazione della Corte territoriale fosse erronea.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la censura sulla responsabilità tendeva a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio e una inammissibile rivalutazione del fatto; ha rilevato che la Corte d'appello aveva già escluso un pericolo grave per la famiglia, negando correttamente lo stato di necessità; ha dato atto che il diniego della particolare tenuità del fatto era stato motivato in base alle modalità della condotta; ha infine reputato corretta la conferma della recidiva, perché la valutazione non può arrestarsi alla sola gravità del fatto o alla distanza temporale, ma deve considerare in concreto il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti, secondo i criteri dell'art. 133 c.p. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    La Corte conferma la configurabilità dell'invasione arbitraria di edifici quando l'immobile altrui venga occupato senza titolo al fine di adibirlo a privata dimora.

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità è escluso quando il giudice di merito accerti che non sia integrato un pericolo grave per la famiglia.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere negata in base alle concrete modalità della condotta, se adeguatamente motivate dal giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della recidiva, la valutazione richiede un esame concreto del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di travisamento della prova quando la censura mira, in realtà, a ottenere una nuova lettura degli elementi probatori.
  • L'invasione arbitraria di un immobile è integrata quando l'occupazione avvenga senza titolo e con la finalità di destinare l'immobile a privata dimora, se tale ricostruzione è sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
  • La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede l'accertamento di un pericolo grave attuale; se il giudice di merito esclude motivatamente tale pericolo, la censura in cassazione è infondata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice di merito valorizza le modalità concrete della condotta e dà conto delle ragioni del mancato riconoscimento.
  • La recidiva non può essere esclusa o confermata sulla sola base della gravità del fatto o del tempo trascorso: occorre una valutazione concreta, alla luce dell'art. 133 c.p., del rapporto tra precedente criminalità e reato per cui si procede.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCause di non punibilitàRecidivaImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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