Cassazione Penale, Sentenza n. 11015/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro il rigetto, del 27/08/2025, della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il motivo principale lamenta l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, del tempo decorso tra l'applicazione della misura custodiale e la domanda di misura sostitutiva, atteso che le condotte contestate risalgono fino al 2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il 22/01/2026 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso ordinanza che ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, conseguendo così il risultato perseguito dal ricorrente. Per tale motivo l'interesse all'impugnazione è venuto meno e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia determinata da fatti sopravvenuti, l'inammissibilità non comporta automaticamente la condanna alle spese processuali né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, richiamando il precedente Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta).
Norme richiamate
Sezione Unita', n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Il principio richiamato dispone che la sopravvenuta carenza di interesse, determinata da fatti intervenuti che rendono inutile l'impugnazione, determina l'inammissibilita' del ricorso e che, in tali ipotesi, non deve automaticamente conseguire la condanna del ricorrente alle spese processuali o l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando, dopo il deposito di un ricorso, sopravvengono fatti che realizzano pienamente l'oggetto della domanda impugnatoria (ad es. la concessione della misura sostitutiva richiesta), l'interesse ad agire si estingue e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilita' per sopravvenuta carenza di interesse non implica automaticamente l'imposizione delle spese processuali o di sanzioni pecuniarie; la giurisprudenza ammette che in tali casi il ricorrente non venga condannato, salvo diverse valutazioni del giudice.
- In situazioni analoghe è opportuno comunicare tempestivamente al giudice la sopravvenuta modificazione dello stato di fatto (es. ordinanza di sostituzione della misura) per evitare decisioni sul merito non più utili e per ottenere l'archiviazione o la dichiarazione di inammissibilita' senza oneri maggiori.
- La sopravvenuta cessione dell'interesse può impedire che il motivo sostanziale venga esaminato in Cassazione; quindi, se si vuole ottenere una pronuncia sul merito (ad es. per far valere un'illecita applicazione della misura), occorre valutare azioni processuali alternative o separate.
- Nel valutare richieste di sostituzione di misure cautelari, il fattore temporale tra l'applicazione della misura e la domanda sostitutiva può essere rilevante, ma diventa irrilevante se il risultato concreto viene ottenuto prima della decisione sull'impugnazione.
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