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Ordinanza

Ordinanza n. 81/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di declaratoria di decadenza dal "Bonus Badanti" adottato da Filse s.p.a. per conto della Regione Liguria

Giustizia amministrativa202600277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: declaratoria di decadenza dal "Bonus Badanti" per tardiva rendicontazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore del beneficio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui Fi.L.S.E. s.p.a., per conto della Regione Liguria, ha dichiarato la sua decadenza dal beneficio economico denominato "Bonus Badanti". La decadenza era motivata dalla tardività della rendicontazione. Nella fase cautelare sono state sollevate eccezioni preliminari dalla resistente, la cui definizione è stata ritenuta non agevole in sede sommaria. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la ricorrente contestava, almeno sotto il profilo cautelare, l'imputabilità del ritardo all'amministrazione o a un malfunzionamento della piattaforma, facendo riferimento alle interlocuzioni via email con l'amministratore di sostegno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, a una valutazione sommaria, il fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che la tardività dell'adempimento non fosse imputabile né all'amministrazione né a un malfunzionamento della piattaforma, come desumibile dalle interlocuzioni via email con l'amministratore di sostegno prodotte dalla resistente. Le eccezioni preliminari sono state lasciate impregiudicate, non prestandosi a un'agevole definizione nella fase cautelare. Il periculum in mora non è espressamente esaminato, risultando decisiva l'assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 4 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    previa sospensione dell'efficacia

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Rileva quale disciplina dei dati relativi alla salute, giustificando l'oscuramento disposto nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Concorre a fondare la misura di oscuramento dei dati personali e sanitari.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, sulla base della cognizione sommaria propria di tale fase, il ricorso non presenta il fumus boni iuris; non è necessario procedere a un autonomo esame del periculum in mora quando l'insussistenza del fumus è già decisiva.
  • In una controversia relativa alla decadenza da un beneficio economico per tardiva rendicontazione, il fumus boni iuris non sussiste, in sede cautelare, quando dagli atti disponibili risulta che il ritardo non è imputabile all'amministrazione né a un malfunzionamento della piattaforma utilizzata per l'adempimento.
  • Le eccezioni preliminari che non consentono una definizione agevole nella fase cautelare possono essere riservate alla decisione di merito, senza che ciò impedisca al giudice di respingere la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris.
  • Quando il provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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