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Sentenza

Sentenza n. 5295/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. 9481 del 20.4.2025, con cui il Responsabile del 5° Settore Politiche del Territorio del comune di Orta di Atella ha disposto la revoca dei pareri rilasciati alla DUFERCO SVILUPPO s.p.a. in data 30 luglio 2024 con le note registrate ai numeri 16523, 16526 e 16528, compresi tutti gli atti e procedimenti successivi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202502808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale del 20 aprile 2025 di annullamento in autotutela delle attestazioni del 30 luglio 2024 relative al perfezionamento di due PAS per impianti fotovoltaici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato il 15 e 16 aprile 2024 due PAS per impianti fotovoltaici in località Masseria Cinque Vie e Ponte Rotto. Decorso il termine di trenta giorni senza provvedimenti inibitori, le procedure si erano perfezionate; il Comune aveva poi attestato il 30 luglio 2024 la validità ed efficacia dei titoli, riconoscendo che gli impianti ricadevano in aree idonee. Con atto del 20 aprile 2025, qualificato dall’amministrazione come revoca e dal TAR come annullamento, il Comune rimosse quelle attestazioni sostenendo che gli interventi non fossero assentibili con PAS, ma richiedessero l’autorizzazione unica, perché non previsti dall’art. 67 delle NTA del PUC e non qualificabili come agrivoltaici. La ricorrente dedusse: (1) violazione dell’art. 6 d.lgs. 28/2011, applicabile ratione temporis, e indebita applicazione del sopravvenuto d.lgs. 190/2024, oltre alla tardività dell’intervento comunale oltre il termine di trenta giorni e alla conseguente liceità degli interventi; (2) illegittimo esercizio dell’autotutela per carenza dei presupposti temporali e sostanziali, difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto, mancata comparazione con l’affidamento maturato e violazione delle garanzie partecipative; (3) insussistenza dell’incompatibilità urbanistica, poiché gli impianti ricadevano in aree agricole idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. 199/2021 e l’art. 67 NTA non poneva un divieto specifico. Il Comune, Coldiretti e le imprese agricole intervenienti sostenevano che i terreni fossero aree agricole di interesse strategico, soggette a tutela e a limitazioni delle trasformazioni del suolo. Il TAR ha inoltre esaminato la censura sulla tardività rispetto al termine dell’art. 21-nonies l. 241/1990.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento comunale annullato, salvi gli ulteriori atti; spese compensate per la particolarità e complessità della controversia. Il TAR ha accertato che le aree erano idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. 199/2021, essendo comprese nel buffer di 500 metri da insediamenti produttivi e non risultando gravate da vincoli; tale qualificazione era stata anche attestata dal Comune e non specificamente contestata nell’atto impugnato. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla compatibilità urbanistica: la previsione legislativa di idoneità supera o integra le disposizioni locali di azzonamento che non includono espressamente il fotovoltaico tra gli usi ammessi in zona agricola. L’art. 67 NTA e le disposizioni richiamate, nella parte in cui tipizzano gli interventi consentiti in zona agricola, non erano quindi sufficienti a giustificare l’annullamento della PAS. Il TAR ha precisato che la deroga riguarda l’azzonamento e non elimina l’obbligo di rispettare gli altri parametri urbanistico-edilizi; tuttavia, il Comune aveva fondato l’atto sulla mancata previsione degli impianti fotovoltaici, senza individuare una distinta violazione di tali parametri. La censura di tardività è stata invece respinta: il termine di dodici mesi dell’art. 21-nonies decorreva almeno dal perfezionamento della PAS, intervenuto dopo i trenta giorni dalla presentazione, e non risultava scaduto il 20 aprile 2025. Le ulteriori censure, comprese quelle sulla motivazione dell’interesse pubblico, sull’affidamento e sulla partecipazione procedimentale, sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    A tal fine la norma richiede che la dichiarazione di parte sia accompagnata «da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati» (art. 6, co. 2, d.lgs. 28/2011).

    La PAS è utilizzabile solo se il progetto è compatibile con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e non è contrario agli strumenti adottati. La compatibilità urbanistica resta il presupposto per l’abilitazione semplificata, ferma la possibilità che la disciplina sulle aree idonee superi le previsioni locali di mero azzonamento.

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. 199/2021

    Senonché tale motivazione è di per sé insufficiente a giustificare l’annullamento dell’atto impugnato, in quanto le disposizioni di cui sopra vanno considerate, ad avviso del Collegio, quali previsioni di azzonamento e, come tali, vanno ritenute superate o, comunque, integrate dalle norme del citato D.lgs n. 199/2021, nella misura in cui queste ultime consentono l'installazione di impianti da energia rinnovabile nelle aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, lett- c ter, n. 2.

    La qualificazione legislativa di un’area agricola come idonea consente di superare o integrare le previsioni urbanistiche locali di azzonamento che impediscano in quel luogo l’installazione di impianti fotovoltaici. Non comporta invece una deroga generalizzata agli altri parametri urbanistico-edilizi applicabili.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Al riguardo, infatti, va precisato che il dies a quo non può farsi decorrere, come ritiene la ricorrente dalla data di presentazione della PAS, bensì quantomeno dal suo perfezionamento, avvenuto solo decorsi 30 giorni, con la conseguenza che alla data dell’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela il termine non era decorso.

    Ai fini del termine per l’annullamento in autotutela della PAS, il dies a quo decorre almeno dal perfezionamento della procedura, successivo al decorso dei trenta giorni dalla presentazione, e non dalla data di presentazione stessa.

Massime di principio

  • La procedura abilitativa semplificata per impianti da fonti rinnovabili richiede la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati; se per la fattispecie è invece necessario un diverso titolo, il decorso del termine previsto per la PAS non determina la formazione di quel titolo.
  • La qualificazione di un’area agricola come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 supera o integra le previsioni urbanistiche locali di mero azzonamento che escludono gli impianti fotovoltaici dall’area agricola, ma non esonera dal rispetto degli altri parametri urbanistici ed edilizi vigenti.
  • Per annullare una PAS già perfezionata non è sufficiente richiamare disposizioni locali che non elencano espressamente gli impianti fotovoltaici tra gli interventi ammessi in zona agricola, quando tali disposizioni costituiscono previsioni di azzonamento superate o integrate dalla disciplina legislativa delle aree idonee.
  • Il termine per l’esercizio dell’annullamento in autotutela di una PAS decorre almeno dal suo perfezionamento, che si verifica dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamento

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