Sentenza n. 4652/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 210/2024 - RG n. 786/2023, pubblicata in data 25 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II civile, in funzione del Giudice del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione II civile, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, per un totale di 3.500 euro ciascuna
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 210/2024 del Tribunale di Como, notificata il 10 dicembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere a ciascuna docente la Carta del docente per sette anni scolastici, per complessivi 3.500 euro. Hanno chiesto l'esecuzione del giudicato e anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. È fondato: la documentazione comprova il credito riconosciuto dal giudicato e il Ministero non ha dedotto di aver adempiuto. Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, gli importi dovuti a ciascuna ricorrente, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso. La domanda di penalità di mora è stata respinta: nel caso concreto la misura sarebbe manifestamente iniqua, considerata la nomina del commissario e il ritardo principalmente riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso sulla Carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA, con distrazione al difensore antistatario e contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
La penalità di mora non è automatica: la sua applicazione va valutata in concreto e può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, considerando anche le condizioni del debitore pubblico e il rischio di sanzioni eccessive.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza da eseguire.
art. 114 c.p.a.
Nel caso di perdurante inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà entro i successivi 60 (sessanta) giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo, quindi, ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine e predisporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile; se il credito riconosciuto dal giudicato è documentalmente comprovato e l'amministrazione non allega l'avvenuto pagamento, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e fissare un termine per l'adempimento.
- Per assicurare l'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, subordinandone l'attivazione all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede una valutazione concreta e può essere negata quando, alla luce delle circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua; la disponibilità di un rimedio esecutivo commissariale e le ragioni del ritardo possono concorrere a tale valutazione.
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