Sentenza del 02/03/2016 n. 4143 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella esattoriale relativa all'IVA 1995, sostenendo principalmente che il nuovo ruolo fosse illegittimo dopo lo sgravio del ruolo originario disposto nelle more del giudizio, che non fosse applicabile la riscossione frazionata prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, e che il ruolo e la cartella fossero viziati per carenza di sottoscrizione o di potere del funzionario, tardività della notifica, omissione del responsabile del procedimento e irregolarità della relata e della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi sesto e decimo, relativi all'omessa indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento, e ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi, soprattutto per difetto o genericità dei quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., nonché per carenza di autosufficienza e mancata specifica correlazione tra censure e motivazione impugnata. È stata quindi confermata la decisione sfavorevole alla società. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.645,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 68
prevede la riscossione frazionata ed il pagamento del tributo "per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale"
La CTR ha ritenuto applicabile la riscossione frazionata anche nella vicenda esaminata; tuttavia la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione, dichiarando il relativo motivo inammissibile per non pertinenza del quesito di diritto.
D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4
il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato
La sottoscrizione non deve necessariamente provenire personalmente dal titolare dell'ufficio: è sufficiente anche quella di un delegato. Chi contesta la validità deve allegare specificamente sia l'assenza della qualifica del firmatario sia l'assenza di una delega.
L. n. 212/2000, art. 7, comma 2
Per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella non comportava la nullità dell'atto. La sanzione di nullità è stata prevista dal D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, solo per le cartelle relative a ruoli consegnati a decorrere da tale data.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
La cartella è il documento destinato alla riscossione degli importi iscritti a ruolo e deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; la sua validità non dipende necessariamente dall'apposizione di una firma autografa del funzionario, quando l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
In caso di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento può sostituire la relata di notifica. Le contestazioni sulla notificazione devono essere specifiche e devono confrontarsi con tutte le ragioni poste dalla sentenza a fondamento della decisione.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, il quesito di diritto doveva essere specifico, pertinente alla censura e riferito alla concreta fattispecie. Quesiti generici, non correlati al motivo o privi di autosufficienza comportavano l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate in modo preciso e autosufficiente, indicando chiaramente la norma violata, il fatto concreto e l'errore attribuito alla sentenza; questioni generiche o non pertinenti possono essere dichiarate inammissibili senza esame del merito.
- La contestazione della firma apposta su un ruolo deve indicare concretamente perché il firmatario non sarebbe il titolare dell'ufficio né un delegato; non è sufficiente dedurre genericamente la mancanza di una qualifica dirigenziale.
- Per gli atti di riscossione emessi nell'epoca considerata, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità della cartella, in particolare per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.
- La cartella notificata tramite servizio postale può essere provata mediante l'avviso di ricevimento, anche in assenza di una relata redatta con modalità ordinarie, purché l'atto e la sua provenienza risultino identificabili.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più autonome ragioni, il ricorrente deve contestarle tutte in modo specifico; ignorarne una rende la censura non decisiva e quindi inammissibile.
- Lo sgravio del ruolo originario e la successiva formazione di un ruolo collegato all'esito del giudizio costituiscono questioni tecniche che devono essere contestate tempestivamente e con motivi coerenti; la Cassazione, se il ricorso è inammissibile, non esamina la correttezza sostanziale dell'operazione.
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