Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 4143 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella esattoriale relativa all'IVA 1995, sostenendo principalmente che il nuovo ruolo fosse illegittimo dopo lo sgravio del ruolo originario disposto nelle more del giudizio, che non fosse applicabile la riscossione frazionata prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, e che il ruolo e la cartella fossero viziati per carenza di sottoscrizione o di potere del funzionario, tardività della notifica, omissione del responsabile del procedimento e irregolarità della relata e della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi sesto e decimo, relativi all'omessa indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento, e ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi, soprattutto per difetto o genericità dei quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., nonché per carenza di autosufficienza e mancata specifica correlazione tra censure e motivazione impugnata. È stata quindi confermata la decisione sfavorevole alla società. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.645,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 68

    prevede la riscossione frazionata ed il pagamento del tributo "per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale"

    La CTR ha ritenuto applicabile la riscossione frazionata anche nella vicenda esaminata; tuttavia la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione, dichiarando il relativo motivo inammissibile per non pertinenza del quesito di diritto.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4

    il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato

    La sottoscrizione non deve necessariamente provenire personalmente dal titolare dell'ufficio: è sufficiente anche quella di un delegato. Chi contesta la validità deve allegare specificamente sia l'assenza della qualifica del firmatario sia l'assenza di una delega.

  • L. n. 212/2000, art. 7, comma 2

    Per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella non comportava la nullità dell'atto. La sanzione di nullità è stata prevista dal D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter, solo per le cartelle relative a ruoli consegnati a decorrere da tale data.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    La cartella è il documento destinato alla riscossione degli importi iscritti a ruolo e deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; la sua validità non dipende necessariamente dall'apposizione di una firma autografa del funzionario, quando l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    In caso di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento può sostituire la relata di notifica. Le contestazioni sulla notificazione devono essere specifiche e devono confrontarsi con tutte le ragioni poste dalla sentenza a fondamento della decisione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, il quesito di diritto doveva essere specifico, pertinente alla censura e riferito alla concreta fattispecie. Quesiti generici, non correlati al motivo o privi di autosufficienza comportavano l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate in modo preciso e autosufficiente, indicando chiaramente la norma violata, il fatto concreto e l'errore attribuito alla sentenza; questioni generiche o non pertinenti possono essere dichiarate inammissibili senza esame del merito.
  • La contestazione della firma apposta su un ruolo deve indicare concretamente perché il firmatario non sarebbe il titolare dell'ufficio né un delegato; non è sufficiente dedurre genericamente la mancanza di una qualifica dirigenziale.
  • Per gli atti di riscossione emessi nell'epoca considerata, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità della cartella, in particolare per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.
  • La cartella notificata tramite servizio postale può essere provata mediante l'avviso di ricevimento, anche in assenza di una relata redatta con modalità ordinarie, purché l'atto e la sua provenienza risultino identificabili.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più autonome ragioni, il ricorrente deve contestarle tutte in modo specifico; ignorarne una rende la censura non decisiva e quindi inammissibile.
  • Lo sgravio del ruolo originario e la successiva formazione di un ruolo collegato all'esito del giudizio costituiscono questioni tecniche che devono essere contestate tempestivamente e con motivi coerenti; la Cassazione, se il ricorso è inammissibile, non esamina la correttezza sostanziale dell'operazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.