Cassazione Civile, Sentenza n. 19785/2020 del 22/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che aveva accolto il ricorso per revocazione proposto dalla Mancini Costruzioni relativo al primo rilievo dell'avviso di accertamento (maggior reddito 2005) sulla base di documenti rinvenuti dopo il giudizio e consegnati tardivamente dal precedente consulente/ commercialista. L'Agenzia deduceva che non sussistevano i presupposti per la revocazione: mancata prova della 'forza maggiore' o della diligente ricerca dei documenti e mancata decisività degli stati patrimoniali prodotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso per revocazione della società Mancini Costruzioni e soci. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente i documenti dal precedente consulente e che gli stati patrimoniali prodotti non fossero decisivi perché non fornivano prova certa della natura commerciale (o meno) dei movimenti contestati, dato che si trattava di saldi globali non accompagnati dai movimenti di conto che ne chiarissero la natura. Ha condannato i contribuenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (confermata la compensazione per il giudizio di revocazione).
Norme richiamate
art. 395 c.p.c. (n. 3) - revocazione ordinaria
La Corte ricorda che la revocazione per documenti sopravvenuti richiede l'impossibilità di produrli per causa non imputabile alla parte (forza maggiore o fatto del terzo) e che incombe sulla parte che chiede la revocazione l'onere di provare di aver compiuto tutte le diligenti operazioni per acquisire i documenti; la semplice conoscenza dell'esistenza del documento non basta se non si dimostra di aver cercato diligentemente la sua acquisizione.
art. 366 c.p.c. (n. 3) - requisito di esposizione sommaria del ricorso per cassazione
La Corte afferma che il ricorso di Cassazione deve contenere la sintesi dei fatti utili alla decisione; nel caso in esame il ricorso dell'Agenzia è stato ritenuto sufficientemente dettagliato e quindi ammissibile.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato dalla Agenzia nella censura subordinata relativa alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte non ha ritenuto necessario accogliere tale profilo dopo aver deciso per insufficienza dei presupposti di revocazione.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione ai profili di motivazione e agli atti del processo tributario; non ha modificato l'esito, essendo prevalsi i principi processuali civili applicabili alla revocazione.
art. 402 c.p.c.
Richiamato insieme ad altri articoli sul tema della motivazione e del vizio di decisione; la Corte ha ritenuto assorbite le censure secondarie dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato nella censura relativa alla motivazione (omessa o contraddittoria); la Corte ha tratto la decisione principale valutando i presupposti della revocazione e la decisività dei documenti.
Massime di principio
- La revocazione per documenti sopravvenuti (art. 395 c.p.c., n.3) richiede che la parte provi non solo l'esistenza del documento, ma anche che la sua mancata produzione nel giudizio precedente sia dipesa da causa non imputabile alla parte (forza maggiore o fatto del terzo) e che la parte abbia compiuto tutte le diligenti ricerche per ottenerlo.
- Il semplice 'cambio' del consulente o la restituzione tardiva di documenti da parte del vecchio commercialista non costituiscono automaticamente causa di forza maggiore: la parte deve dimostrare di aver adottato tempestive e concrete iniziative per ottenere la documentazione.
- La decisività del documento sopravvenuto va valutata in relazione alla motivazione della sentenza impugnata: il documento deve essere idoneo a far decidere diversamente la lite (non è sufficiente produrre dati globali o saldi che non chiariscono la natura dei rapporti contestati).
- Documenti che riportano solo saldi o situazioni patrimoniali complessive, senza il dettaglio dei movimenti o di documentazione integrativa, sono spesso insufficienti a modificare la qualificazione dei fatti economici già esaminati in giudizio.
- In controversie fiscali basate sulla ricostruzione della natura di operazioni (commerciali vs finanziarie), è decisivo produrre documentazione probatoria che permetta di ricostruire i singoli movimenti e le causali (contratti, documenti di trasporto, registrazioni analitiche), non solo bilanci o stati patrimoniali finali.
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