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Sentenza

Sentenza n. 1759/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202101678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di reiscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis, adottato per la persistente carenza del requisito antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il diniego di reiscrizione, deducendo violazione e falsa applicazione del regolamento dell’Albo e dell’art. 10, commi 2 e 3, del D.M. 120/2014, della legge 190/2012, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011, oltre a violazione degli artt. 4 e 41 Cost. e dei principi di legalità e proporzionalità, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, motivazione perplessa, illogicità, manifesta ingiustizia e contraddittorietà. Ha sostenuto che la Sezione dell’Albo avrebbe dovuto accertare d’ufficio i requisiti e valutare le circostanze sopravvenute: l’assoluzione del coniuge della legale rappresentante, estraneo alla compagine aziendale, e l’istruttoria prefettizia di aggiornamento della posizione antimafia. Ha inoltre contestato che l’informativa antimafia potesse costituire causa di cancellazione o impedire la reiscrizione, lamentando la mancata considerazione delle proprie osservazioni, una disparità rispetto ad altre imprese in analoga fase di aggiornamento e deducendo di avere adottato controlli aziendali ai sensi del d.lgs. 231/2001.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la cancellazione era stata disposta per carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. f), D.M. 120/2014, in presenza di un’informativa antimafia ancora efficace alla data del diniego. Ha ritenuto che il diniego di iscrizione all’Albo, finché perdura l’interdittiva non sospesa, costituisca atto dovuto e che l’assoluzione del coniuge della legale rappresentante non determini da sola il venir meno degli effetti dell’informativa né faccia sorgere il potere di reiscrizione. Occorre un aggiornamento positivo della situazione antimafia della ricorrente, da concludersi con apposito provvedimento formale della Prefettura; la pendenza della relativa istruttoria giustificava quindi il diniego allo stato. La contestazione circa l’irrilevanza dell’informativa per l’iscrizione è stata respinta in ragione dell’effetto ostativo dell’interdittiva finché permane. Le allegazioni relative alla posizione di altre imprese sono state ritenute genericamente dedotte e comunque irrilevanti; i controlli aziendali ex d.lgs. 231/2001 possono essere fatti valere nell’aggiornamento prefettizio, ma non fondano la reiscrizione all’Albo. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza dell’11 novembre 2021. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, lett. f), D.M. 120/2014

    Si precisa che la ricorrente era stata cancellata dall’Albo dei Gestori Ambientali per carenza del requisito previsto dall’art. 10, comma 2, lettera f, D.M. 120/2014, a motivo di un’informativa antimafia a suo carico, non venuta meno alla data dell’adozione del provvedimento quivi impugnato.

    La permanenza dell’informativa antimafia comportava la persistente carenza del requisito ostativo alla reiscrizione all’Albo.

  • art. 10, comma 3, D.M. 120/2014

    La pendenza, presso la competente Prefettura, della fase istruttoria in ordine all’istanza di aggiornamento della posizione della ricorrente in materia di prevenzione antimafia costituisce circostanza idonea a giustificare l’operato dell’operato dell’Albo Gestori Ambientali che aveva ritenuto non sussistere, allo stato, i presupposti per la re-iscrizione, risultando invero necessaria la conclusione positiva del citato procedimento pendente presso la succitata Prefettura.

    L’accertamento dei presupposti per la reiscrizione non può considerarsi positivo mentre è ancora pendente l’aggiornamento prefettizio della posizione antimafia; è necessaria la conclusione positiva di tale procedimento.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Quanto, infine, alla dedotta ininfluenza dell’informativa antimafia in ordine all’iscrizione al citato Albo, la natura di atto dovuto del diniego di iscrizione all’Albo, evidenziato dalla giurisprudenza sopra richiamata, è circostanza idonea a riflettersi sull’impossibilità di re-iscrizione all’Albo dell’impresa interessata fin quando perduri detta condizione.

    L’informativa antimafia ancora efficace impedisce la reiscrizione all’Albo finché permane la condizione ostativa.

Massime di principio

  • Finché un’informativa antimafia efficace non sia superata da un aggiornamento positivo formalizzato dalla Prefettura, il diniego di iscrizione o reiscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce atto dovuto.
  • La pendenza dell’istruttoria prefettizia per l’aggiornamento della posizione antimafia non equivale a un esito favorevole e giustifica il diniego della reiscrizione allo stato.
  • L’assoluzione penale di un soggetto collegato al titolare o al legale rappresentante dell’impresa non determina, di per sé, il venir meno degli effetti dell’informativa antimafia rilevanti per l’iscrizione all’Albo; occorre un aggiornamento positivo della posizione antimafia adottato dalla competente Prefettura.
  • Le misure di controllo aziendale adottate dall’impresa possono essere valutate nell’ambito dell’aggiornamento prefettizio della posizione antimafia, ma non fondano autonomamente la reiscrizione all’Albo.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiInterdittiva e informazione antimafia
RamiAmbienteAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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