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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44059/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Crotone che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di uno specchio in bronzo di epoca greca. Il ricorrente eccepiva di essere pieno proprietario del bene, asserendo provenienza dal nonno residente negli Stati Uniti e acquisizione anteriore al 1900 con successivo invio legittimo a casa d'aste; deduceva la violazione dell'art. 240 cod. pen. (presunzione di pubblica proprietà dei beni culturali), degli artt. 10-17 del Dlgs. 42/2004 (mancata dichiarazione di interesse), degli artt. 111 Cost. comma 6 e 6 CEDU (garanzie processuali), nonché carenza di motivazione della confisca. Sosteneva inoltre la qualificazione a "terzo" e l'estinzione del procedimento penale relativo al bene, la sussistenza di analisi tecniche sullo specchio e la indicazione del ricorrente come proprietario da parte della casa d'aste.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato pieno confronto con l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale di Crotone: lo specchio è stato qualificato come bene archeologico soggetto a presunzione di proprietà pubblica ai sensi dell'art. 240 cod. pen., superabile solo se il privato dimostra di essere legittimo assegnatario o cessionario di beni archeologici oppure acquirente in epoca anteriore alla legge n. 364/1909. Il Tribunale aveva valutato insufficiente la documentazione prodotta (in particolare le dichiarazioni della "sedicente" zia) e la mancanza di atti formali che comprovassero assegnazione, cessione o acquisto anteriore alla normativa. Quanto al Dlgs. 42/2004, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non è necessaria una formale dichiarazione amministrativa di interesse quando la "culturalità" del bene è desumibile dalle sue caratteristiche. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende secondo l'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Predisposizione della confisca per i beni culturali e presunzione di pubblica proprietà per i beni archeologici, superabile solo mediante prova di legittima titolarità secondo i casi previsti dalla norma.

  • art. 240 comma 4 cod. pen.

    Specifica che la presunzione di pubblica proprietà può essere superata dimostrando di essere assegnatario o cessionario legittimo di beni archeologici ovvero acquirente anteriore alla legge n. 364/1909.

  • Dlgs. 42/2004, artt. 10-17

    Richiamati dal ricorrente ma la Corte osserva che, per i beni archeologici, non è necessaria una formale dichiarazione amministrativa di interesse; la "culturalità" può desumersi dalle caratteristiche materiali del bene.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Richiamato in relazione alla presunta violazione delle garanzie processuali dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto provata la violazione in assenza di elementi che contrastassero la motivazione del giudice dell'esecuzione.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente in tema di equo processo; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non abbia trovato fondamento nel mancato apporto probatorio e nel confronto con la motivazione impugnata.

  • legge n. 364/1909

    Rilevante ai fini della prova della legittima acquisizione anteriore alla normativa che valorizza i diritti privati su beni archeologici; il ricorrente non ha dimostrato fatti idonei a provare un acquisto anteriore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente a seguito di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'obbligo di versamento in favore della Cassa delle Ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.

  • Giurisprudenza Sez. 3 - n. 30653 del 05/06/2024 (Rv. 286801-01)

    Richiamo giurisprudenziale secondo il quale la qualificazione di bene culturale/archeologico può essere desunta dalle caratteristiche del bene senza necessità di un provvedimento amministrativo formale.

Massime di principio

  • Quando un bene è qualificato come archeologico opera una presunzione di proprietà pubblica: il privato ha l'onere di dimostrare, con atti formali e documentazione, di rientrare nelle ipotesi che legittimano la proprietà privata (assegnazione/cessione o acquisto anteriore alla legge 364/1909).
  • Dichiarazioni testimoniali generiche (es. di parenti) sono spesso insufficienti a superare la presunzione pubblica: servono documenti probatori (titoli di proprietà, atti di cessione/assegnazione, prove di acquisto antecedente alla normativa rilevante).
  • Non è sempre necessaria una formale dichiarazione amministrativa di interesse per qualificare un bene come culturale: la "culturalità" può essere desumibile dalle caratteristiche materiali e storiche dell'oggetto.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è indispensabile confrontarsi nel merito con la motivazione del provvedimento impugnato: la mancata contestazione puntuale della motivazione può rendere il ricorso inammissibile.
  • Se si assume l'acquisto anteriore alla legge del 1909, occorre documentarlo specificamente; affermazioni generiche di provenienza estera o antecedente non sono sufficienti.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione conviene aver già prodotto e fatto valutare in sede di merito tutte le prove documentali e tecniche a supporto della proprietà; in caso di insufficienza probatoria il rimedio in Cassazione può non essere percorribile.
  • L'indicazione del proprietario da parte di una casa d'aste o l'esistenza di analisi tecniche non sostituiscono automaticamente documenti di titolarità formale: tali elementi devono essere inseriti in un quadro probatorio coerente e completo.

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