Cassazione Penale, Ordinanza n. 03402/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito pronunciata dalla Corte d'appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Era contestato per reati tributari ex artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. In ricorso la difesa ha dedotto, da un lato, una violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e, dall'altro, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte rileva che la prima doglianza è generica, perché non confuta adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata e mira solo a proporre una lettura alternativa delle risultanze di fatto, non consentita in sede di legittimità. La seconda censura è ritenuta manifestamente infondata, poiché la giurisprudenza di legittimità esclude la violazione del principio di correlazione quando, in tema di fatture per operazioni inesistenti, la contestazione e la condanna riguardano la diversa qualificazione dell'inesistenza come oggettiva o soggettiva, trattandosi di distinzione non decisiva ai fini della configurabilità del reato richiamato dalla Corte.
Norme richiamate
Richiamato come una delle norme incriminatrici contestate all'imputato, nell'ambito di reati tributari. Dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma.
Richiamato come una delle norme incriminatrici contestate all'imputato, nell'ambito di reati tributari. Dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
"non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo"
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel reato di dichiarazione fraudolenta, l'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti rileva sia che l'inesistenza sia oggettiva sia che sia soggettiva, senza che tale differenza incida sulla configurabilità del reato ai fini del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti quando l'imputazione riguardi, in sostanza, l'impiego di fatture per operazioni inesistenti, poiché la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva non esclude la configurabilità del reato tributario richiamato.
- Quando la contestazione sostanziale e la decisione riguardano la medesima condotta di avvalersi di documentazione fiscale falsa o ideologicamente non corrispondente al reale, la diversa qualificazione dell'inesistenza dell'operazione non determina, di per sé, un vizio di correlazione rilevante ai fini dell'annullamento.
- Il ricorso per cassazione che non individui un vero errore di diritto ma riproponga questioni di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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