Cassazione Penale, Sentenza n. 02413/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p. per la privazione della libertà subita dal 12/06/2021 al 16/09/2021: il ricorrente sostiene che tale periodo sia stato "sine titulo" in quanto, pur risultando la fine pena fissata al 12/06/2021 da provvedimenti esecutivi, è stato trattenuto in carcere fino al 16/09/2021 e chiede equa riparazione; deduce inoltre violazione degli artt. 5 e 6 CEDU, dell’art. 13 Cost. e dell’art. 2043 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per la sua genericità e aspecificità e ha confermato il principio applicato dalla Corte d’Appello di Lecce: il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. per proporre la domanda di riparazione decorre dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo che ha rideterminato la pena (nel caso, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 18/10/2019 che concedeva 90 giorni), e non dal solo momento di effettiva scarcerazione; in alternativa la Corte ha verificato che anche con riferimento alla data di scarcerazione (16/09/2021) il termine biennale era comunque decorso rispetto alla domanda presentata l'08/01/2025. La Corte ha inoltre ritenuto non ammissibile in cassazione la deduzione elegante di violazioni costituzionali e convenzionali non specificate e non utilizzabili come unico motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p.; ha escluso incompatibilità della disciplina italiana con l'art. 5 CEDU. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000; non è stata disposta la rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione come fondamento della domanda del ricorrente
art. 315 cod. proc. pen.
"La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni..."
La Corte interpreta il "dies a quo" del termine biennale come la data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo che ha rideterminato la pena (es. ordinanza del Tribunale di Sorveglianza), e non necessariamente la data di effettiva scarcerazione
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente: la Corte osserva che i motivi ammessi in cassazione sono tassativi e non includono, di per sé, la mera deduzione generica di violazioni costituzionali o convenzionali
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità (condanna alle spese) e per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 13 Cost.
Evocata dal ricorrente come fondamento costituzionale della tutela della libertà personale; la Corte rileva che la semplice invocazione costituzionale non è idonea, in cassazione, a sostituire motivazioni specifiche previste dall'art. 606 c.p.p.
art. 5 Convenzione EDU (CEDU)
Richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene che il termine procedurale italiano per la domanda di riparazione sia compatibile con la Convenzione e che la fissazione di un termine non violi il diritto alla liberta garantito dalla CEDU
Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 32349/2023
Principio richiamato secondo cui, in caso di rideterminazione della pena in sede esecutiva, il termine biennale decorre dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo e non dalla scarcerazione antecedente
Giurisprudenza: Sez. U., n. 877/2022 (Sacchettino) e Sez. U., n. 34559/2002 (De Benedictis)
Richiamate in relazione ai criteri di condanna alle spese e alla valutazione della genericità delle memorie e delle deduzioni del ricorrente
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione (art. 315 c.p.p.) deve essere proposta entro due anni: il dies a quo, quando vi sia una rideterminazione della pena in sede esecutiva, è la data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo (non necessariamente la data di scarcerazione).
- Le eccezioni fondate su violazioni costituzionali o convenzionali non possono costituire, da sole e in forma generica, motivo ammesso in cassazione: tali questioni sono strade diverse (es. questione di legittimità costituzionale) e richiedono specificità e contestualizzazione.
- La genericità e la mancanza di specifici motivi di diritto e di fatto nelle censure di cassazione comportano l'inammissibilità del ricorso; le deduzioni devono contenere analisi critica e puntuale degli errori della decisione impugnata.
- La fissazione di termini processuali per proporre azioni risarcitorie non è, di per sé, incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, purché il termine sia ragionevole e dia concrete possibilità di tutela.
- In situazioni simili è opportuno: (a) verificare sempre la data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo relativo alla pena; (b) proporre tempestivamente l'istanza di riparazione entro i due anni decorrenti da tale data; (c) se si intende invocare profili costituzionali o CEDU, indicare con precisione i profili di illegittimità normativa e, quando necessario, valutare l’eventuale esperimento di questione di legittimità costituzionale o altri rimedi idonei.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02272/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02274/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02275/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02278/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02279/2026 del 21/01/2026
- Sentenza penale · 21 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02280/2026 del 21/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →