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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1781

Regolamento (UE) 2020/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1139, per quanto riguarda la riduzione di capacità di pesca nel Mar Baltico, e il regolamento (UE) n. 508/2014, per quanto riguarda l’arresto definitivo delle attività di pesca per le flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l’aringa del Baltico occidentale

Normativa europea32020R1781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in un contesto di grave deterioramento ecologico ed economico del Mar Baltico, soprattutto per il merluzzo bianco del Baltico orientale, e introduce misure di riduzione della capacità di pesca nei segmenti di flotta interessati. A tal fine modifica il piano pluriennale per il Baltico e riapre, in condizioni specifiche, il sostegno del FEAMP all’arresto definitivo delle attività di pesca mediante demolizione dei pescherecci. Prevede inoltre obblighi rafforzati di controllo e limiti più stringenti per la notifica preventiva e per lo sbarco delle catture di merluzzo bianco.

Modifica il regolamento (UE) 2016/1139 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per consentire e finanziare la riduzione della capacità di pesca nel Mar Baltico, con particolare riguardo al merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale e all’aringa del Baltico occidentale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e ai segmenti di flotta dell’Unione che praticano la pesca mirata o dispongono di possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l’aringa del Baltico occidentale; incide inoltre sulle navi dell’Unione operanti nelle sottodivisioni CIEM 22-32 del Mar Baltico per quanto riguarda l’obbligo di sbarco per il salmone atlantico. Sul piano finanziario riguarda il FEAMP e gli interventi di arresto definitivo delle attività di pesca. Le nuove disposizioni sull’ammissibilità delle spese si applicano dal 1º dicembre 2020, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento (UE) 2020/1781: riduzione della capacità di pesca nel Mar Baltico e modifica del FEAMP

Il regolamento nasce dalla grave crisi biologica e socioeconomica del Mar Baltico, in particolare del merluzzo bianco del Baltico orientale, e si inserisce nel quadro del piano pluriennale di gestione degli stock del Baltico. Il legislatore UE ritiene necessario combinare misure di conservazione, riduzione strutturale della flotta e sostegno finanziario mirato per accompagnare la ristrutturazione dei segmenti di flotta più esposti.

Contesto e finalità

I considerando richiamano una situazione ambientale deteriorata nel Mar Baltico, con eccesso di nutrienti, aree ipossiche e contaminanti elevati, che incide negativamente sugli ecosistemi e sulla resilienza degli stock ittici. Il merluzzo bianco del Baltico orientale è descritto come stock in condizioni insostenibili, con biomassa ai minimi storici e raccomandazione scientifica del CIEM di non effettuare catture; allo stesso tempo, le riduzioni delle possibilità di pesca per altri stock limitano la possibilità di riconversione delle flotte. In questo contesto, il regolamento mira sia a rafforzare le misure di conservazione sia a rendere disponibile un sostegno pubblico per l’arresto definitivo e la demolizione dei pescherecci.

Modifiche al regolamento (UE) 2016/1139

Il regolamento amplia il perimetro del piano pluriennale per il Baltico, chiarendo che esso disciplina anche le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per il salmone atlantico nelle sottodivisioni CIEM 22-32. Inoltre, limita per il salmone atlantico i poteri delegati della Commissione alle sole misure indicate all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Riduzione di capacità di pesca: articolo 8 bis

Il nuovo articolo 8 bis costituisce il nucleo della riforma sul piano strutturale. Gli Stati membri che abbiano adottato un piano d’azione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 possono attuare misure di arresto definitivo per i segmenti di flotta che praticano pesca mirata su uno o più dei tre stock interessati:

  • merluzzo bianco del Baltico orientale;
  • merluzzo bianco del Baltico occidentale;
  • aringa del Baltico occidentale.

Il sostegno è ammesso solo se il piano d’azione fissa obiettivi specifici di riduzione della capacità di pesca. Gli Stati membri possono aggiornare in ogni momento la relazione annuale di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per introdurre o modificare il piano d’azione.

Limiti di capacità e prevenzione della ricostituzione della flotta

La capacità di pesca dello Stato membro deve essere ridotta di un importo corrispondente alla capacità dei pescherecci ritirati con aiuti pubblici. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione sia le riduzioni dei limiti di capacità sia i dati di base sulla capacità media annua 2015-2019 dei pescherecci aventi possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock, oltre al totale della capacità ritirata.

Per evitare effetti elusivi o ricostituzione della sovracapacità, gli Stati membri devono fare in modo che la capacità complessiva dei pescherecci con possibilità di pesca per i tre stock non superi la media comunicata alla Commissione. La riassegnazione di capacità ai medesimi gruppi di navi è vietata prima che siano trascorsi cinque anni dal ritiro oppure, se anteriore, prima che lo stock interessato sia rimasto sopra l’MSY Btrigger per tre anni.

Controllo e notifica delle catture

La disciplina di controllo viene inasprita in due direzioni. Da un lato, il nuovo articolo 14 bis impone agli Stati membri di rafforzare monitoraggio e controllo dei pescherecci con contingenti di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale o con possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico occidentale o l’aringa del Baltico occidentale. Dall’altro, viene abbassata la soglia che fa scattare l’obbligo di notifica preventiva e di sbarco in luogo determinato:

  • per il merluzzo bianco, la soglia è fissata a 250 kg;
  • per gli stock pelagici resta la soglia di 2 tonnellate;
  • l’obbligo riguarda i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri.

Modifiche al regolamento (UE) n. 508/2014 e sostegno FEAMP

Sul piano finanziario, il regolamento reintroduce la possibilità di sostegno FEAMP per l’arresto definitivo delle attività di pesca mediante demolizione dei pescherecci nei segmenti interessati. L’articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 viene adattato per includere i pescherecci che praticano la pesca dei tre stock baltici interessati e per collegare il sostegno agli obiettivi del piano pluriennale e dell’articolo 8 bis del regolamento (UE) 2016/1139.

Le spese relative a tali misure sono ammissibili al FEAMP dal 1º dicembre 2020. Viene inoltre esclusa, per questi casi, la deroga che consente l’arresto definitivo senza demolizione tramite riadattamento a usi non commerciali: per i segmenti interessati il sostegno è concesso solo per la demolizione dei pescherecci.

Relazione annuale e termine finale di attuazione

L’articolo 114 del regolamento (UE) n. 508/2014 viene modificato per fissare l’obbligo di presentazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma operativo entro il 31 maggio di ogni anno fino al 2024 compreso. Il riferimento del 2016 resta limitato agli anni 2014 e 2015.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza di rendere immediatamente disponibile il sostegno ai pescherecci più colpiti. Trattandosi di regolamento UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione del piano pluriennale per il Baltico al salmone atlantico

All’articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139 viene precisato che il regolamento disciplina anche le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per il salmone atlantico (Salmo salar) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 nelle acque dell’Unione del Mar Baltico. All’articolo 7, paragrafo 1, si limita inoltre, per il salmone atlantico, la delega alla Commissione alle sole misure di cui alla lettera a) del primo comma.

Riduzione di capacità di pesca per i tre stock interessati

È inserito nel regolamento (UE) 2016/1139 il nuovo capo VI bis, con l’articolo 8 bis, che consente agli Stati membri che abbiano adottato un piano d’azione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 di attuare misure di arresto definitivo per i segmenti di flotta che praticano la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell’aringa del Baltico occidentale. Il sostegno è subordinato alla previsione, nel piano d’azione, di obiettivi specifici di riduzione della capacità di pesca.

Notifica, comunicazioni e limiti di capacità

Gli Stati membri possono modificare in qualsiasi momento la relazione annuale prevista dall’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per introdurre o modificare il piano d’azione. La capacità di pesca dello Stato membro si riduce per un importo pari alla capacità corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione eventuali riduzioni dei limiti di capacità e fornire la media annua 2015-2019 della capacità totale dei pescherecci con possibilità di pesca per ciascuno dei tre stock, nonché la capacità totale ritirata.

Vincoli anti-ricostituzione della capacità

Gli Stati membri devono evitare che la capacità di pesca dei pescherecci con possibilità di pesca per i tre stock interessati superi la media annua comunicata alla Commissione. A tal fine non possono riassegnare capacità di pesca a tali gruppi di navi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del ritiro o prima che lo stock interessato sia rimasto al di sopra dell’MSY Btrigger per tre anni, se tale data è anteriore.

Controlli rafforzati e soglia di notifica preventiva

Viene introdotto l’articolo 14 bis, che impone agli Stati membri di rafforzare monitoraggio e controllo dei pescherecci con contingenti di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale o con possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Baltico occidentale o l’aringa del Baltico occidentale. Inoltre, l’articolo 11 è modificato per estendere l’obbligo di notifica preventiva ai pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 250 kg di merluzzo bianco o 2 tonnellate di stock pelagici; l’articolo 14 riduce a 250 kg la soglia per il merluzzo bianco.

Sostegno FEAMP all’arresto definitivo e deroghe

L’articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 è modificato per consentire il sostegno all’arresto definitivo delle attività di pesca in relazione ai pescherecci che praticano la pesca del merluzzo bianco del Baltico orientale, del merluzzo bianco del Baltico occidentale o dell’aringa del Baltico occidentale. Per tali stock, il sostegno è collegato ai piani d’azione e all’articolo 8 bis del regolamento (UE) 2016/1139; le spese sono ammissibili dal 1º dicembre 2020. È inoltre precisato che, in deroga alla regola generale, il sostegno per arresto definitivo senza demolizione non si applica a tali interventi.

Ammissibilità temporale delle spese e relazione annuale FEAMP

Le spese connesse alle misure di arresto definitivo per il Mar Baltico diventano ammissibili al FEAMP dal 1º dicembre 2020. Viene inoltre esteso fino al 2024 il termine per la presentazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma operativo, da trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno; la relazione 2016 restava riferita agli anni civili 2014 e 2015.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaaiuti di stato e fondi europeiconservazione degli stock itticiambiente marino

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