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Circolare

Circolare numero 60 del 15-3-2007

1. Premessa 2. Legge 27 dicembre 2006 n.296 art. 1 c. 1011 3. Adempimenti delle aziende 4. Adempimenti delle Sedi

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la chiusura agevolata delle posizioni contributive e tributarie per i destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005. In base alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 1011, è consentito definire la posizione entro il 30 giugno 2007 versando il 50% dell’importo residuo, calcolato al netto di quanto già pagato a titolo di capitale e interessi, in unica soluzione oppure mediante rate mensili. Le aziende devono presentare alla Sede competente l’apposito modulo per il ricalcolo del debito residuo, mentre le Sedi devono utilizzare una specifica sigla procedurale. Non sono ammessi rimborsi per versamenti già eseguiti.

Definizione agevolata e ricalcolo del debito residuo per i soggetti dell’ordinanza PCM n. 3442/2005

Definizione agevolata del debito residuo per i destinatari dell’ordinanza PCM n. 3442/2005

La circolare disciplina le modalità di definizione agevolata delle posizioni contributive e tributarie riferite ai soggetti destinatari dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, in continuità con quanto già richiamato dalla circolare n. 112 del 17/10/2005. L’intervento riguarda il ricalcolo del debito residuo e la possibilità di chiudere la posizione con il pagamento ridotto del 50% entro una data stabilita dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La base normativa è l’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione consente ai soggetti destinatari dell’ordinanza n. 3442/2005 di definire la propria posizione entro il 30 giugno 2007 con riferimento ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi, ridotto del 50 per cento. La norma lascia ferme le modalità di rateizzazione già vigenti.

Ambito applicativo

La circolare ribadisce che la precedente disciplina riguardava i datori di lavoro privati aventi sede legale o operativa nei comuni elencati nella circolare n. 112 del 17/10/2005. Il nuovo intervento si rivolge ai medesimi soggetti destinatari dell’ordinanza del 2005, per consentire la definizione della posizione secondo il meccanismo agevolato previsto dalla legge finanziaria 2007.

Modalità di definizione e pagamento

I soggetti interessati possono versare entro il 30 giugno 2007 il 50% dell’importo residuo, ricalcolato al netto dei versamenti già effettuati a titolo di capitale e interessi. Il pagamento può avvenire:

  • in un’unica soluzione;
  • in rate mensili.

Per le rate pagate in ritardo si rinvia alle disposizioni della circolare n. 25 del 26 gennaio 2007.

Adempimenti a carico delle aziende

Le aziende devono presentare alla Sede competente l’apposito modulo allegato per il ricalcolo del debito residuo, specificando la modalità di versamento prescelta. La circolare precisa inoltre che non possono essere autorizzati rimborsi per i versamenti già effettuati.

Adempimenti delle Sedi e istruzioni operative

Per l’acquisizione delle domande, le Sedi devono utilizzare la seguente sigla procedurale:

  • TERR/AGR.5 PROVINCIA DI CATANIA (l. 26 dicembre 2006 n. 296 art. 1 c. 1011)

La circolare si conclude con l’indicazione della sigla da impiegare nella procedura e con il riferimento all’allegato n. 1, che contiene il modulo da utilizzare per il ricalcolo del debito residuo.

Punti principali

Ambito e richiamo alla precedente circolare

La circolare richiama la n. 112 del 17/10/2005, che aveva comunicato alle Sedi le disposizioni dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3442/2005. Per i datori di lavoro privati con sede legale o operativa nei comuni indicati nella precedente circolare era stata prevista la rateizzazione del debito residuo da 17 a 24 rate.

Definizione agevolata prevista dalla legge n. 296/2006

L’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 consente ai soggetti destinatari dell’ordinanza n. 3442/2005 di definire la propria posizione entro il 30 giugno 2007. La definizione riguarda adempimenti e versamenti e prevede il pagamento dell’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già effettuati a titolo di capitale e interessi, con riduzione del 50%, ferma restando la vigente modalità di rateizzazione.

Modalità di pagamento e rateizzazione

I soggetti interessati possono versare entro il 30 giugno 2007 il 50% dell’importo residuo ricalcolato: il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in rate mensili. Per le rate versate in ritardo si rinvia alle disposizioni della circolare n. 25 del 26 gennaio 2007.

Adempimenti delle aziende

Le aziende devono presentare alla Sede competente l’allegato modulo per il ricalcolo del debito residuo, indicando il tipo di versamento prescelto. È inoltre precisato che non possono essere autorizzati rimborsi per i versamenti già effettuati.

Adempimenti delle sedi e gestione procedurale

Le Sedi devono acquisire le domande utilizzando la sigla procedurale indicata: "TERR/AGR.5 PROVINCIA DI CATANIA (l. 26 dicembre 2006 n.296 art. 1 c.1011)".

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