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Circolare

Circolare numero 59 del 14-3-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che la BCE ha innalzato al 3,75% il tasso ufficiale di riferimento dal 14 marzo 2007. Di conseguenza l’interesse di differimento e quello di dilazione per i debiti contributivi diventano pari al 9,75%, mentre vengono aggiornate anche le misure delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento. Sono precisati gli effetti sulle rateazioni già in corso, sui differimenti autorizzati e sulle diverse casistiche sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi

Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi

La circolare interviene per aggiornare i parametri applicabili ai debiti contributivi in conseguenza della decisione della Banca Centrale Europea di innalzare al 3,75% il tasso ufficiale di riferimento (TUR), con decorrenza 14 marzo 2007. L’adeguamento incide sugli interessi di dilazione e differimento, nonché sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento

Dal 14 marzo 2007 il TUR è fissato al 3,75%. La circolare precisa che tale valore costituisce il parametro da utilizzare per determinare il tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi verso gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Interessi di dilazione

Per le rateazioni concesse dal 14 marzo 2007, l’interesse di dilazione deve essere calcolato nella misura del 9,75%, risultante dal TUR maggiorato di 6 punti percentuali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996.

La circolare precisa inoltre che:

  • la nuova misura del TUR sarà inserita dalla Direzione nelle tabelle centrali;
  • i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedentemente vigente non subiscono modifiche.

Interessi di differimento

Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,75% si applica alla contribuzione relativa al mese di marzo 2007.

Sanzioni civili

La variazione del TUR produce effetti anche sulle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento. La circolare distingue più ipotesi:

  • per il ritardato pagamento di inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al 9,25% annuo, cioè TUR 3,75% più 5,5 punti, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b) secondo periodo, della legge n. 388/2000;
  • per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati entro 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
  • per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 9,25% annuo.

Procedure concorsuali e criteri di calcolo

Per le procedure concorsuali, il richiamo al "prime-rate" contenuto nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, cioè 3,75%.

La circolare ricorda infine che l’importo della sanzione ridotta, come riportato nel prospetto della circolare n. 88/2002, non può in nessun caso essere inferiore al limite fissato dalla legge, individuato negli interessi legali.

Punti principali

Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (TUR) nella misura del 3,75% con decorrenza 14 marzo 2007. Il nuovo tasso si applica ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria ed è il parametro base per il calcolo degli interessi di dilazione e differimento.

Interessi di dilazione

Per le rateazioni concesse dal 14 marzo 2007, l’interesse di dilazione deve essere calcolato al 9,75%, cioè TUR maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996. I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente restano invariati.

Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,75% si applica alla contribuzione relativa al mese di marzo 2007 e successivi.

Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento

La variazione del TUR incide anche sulle sanzioni civili. Per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate entro un anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al 9,25% annuo (TUR 3,75% più 5,5 punti), ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b) secondo periodo, della legge n. 388/2000.

Sanzioni per contributi accertati e altre ipotesi

Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati entro 30 giorni, il tasso resta pari al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000. Per le ipotesi previste dal comma 10 dello stesso articolo, la sanzione civile è anch’essa pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 9,25% annuo.

Procedure concorsuali e limite minimo

Per le procedure concorsuali, il richiamo al "prime-rate" contenuto nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal TUR, cioè 3,75%. Inoltre, viene ribadito che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, individuato negli interessi legali.

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