Circolare numero 61 del 15-3-2007
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla FAPI dei contributi associativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà atto della convenzione nazionale stipulata l’8 giugno 2006 tra INPS e FAPI per la riscossione dei contributi associativi di coltivatori diretti, coloni, mezzadri, ditte e imprenditori agricoli professionali. Richiama le modalità operative già definite dalla circolare n. 85 del 20 aprile 1998 e precisa che la riscossione avviene insieme a quella dei contributi obbligatori, senza che ciò attribuisca all’INPS poteri di esazione coattiva. Sono inoltre stabiliti gli obblighi della FAPI in tema di trasmissione telematica dei dati, presentazione delle deleghe e convalida da parte delle strutture territoriali INPS.
Convenzione INPS-FAPI per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-FAPI per la riscossione dei contributi associativi
La circolare prende atto della convenzione nazionale stipulata l’8 giugno 2006 tra INPS e Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI), finalizzata alla riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché delle ditte e degli imprenditori agricoli professionali (IAP). Per le modalità operative viene richiamata la circolare n. 85 del 20 aprile 1998, che resta il riferimento attuativo.
Ambito e natura della riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Sui modelli predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori deve essere riportato anche l’importo del contributo associativo, con la specifica dicitura "contributo associativo FAPI".
Natura volontaria del contributo
La circolare chiarisce che il fatto che il contributo sia riscosso insieme ai contributi obbligatori non ne altera la natura volontaria. Ne consegue che per l’INPS resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.
Adempimenti della FAPI e scadenze
La FAPI deve trasmettere per via telematica alla Direzione Generale INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni:
- entro il 10 gennaio di ogni anno, i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe;
- entro il 31 marzo di ogni anno, la parte residua dei dati;
- i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
Convalida delle posizioni e presentazione delle deleghe
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle strutture INPS territorialmente competenti i dati ricevuti, affinché queste provvedano alla convalida degli associati. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla competente struttura FAPI, devono poi essere presentate alle strutture INPS competenti per territorio entro il 31 marzo.
Copie fotostatiche delle deleghe
Nel caso in cui venga presentata una copia fotostatica della delega rilasciata dall’associato, la copia deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale della FAPI, così da attestare la conformità all’originale conservato presso l’Associazione.
Punti principali
Convenzione nazionale INPS-FAPI
L’8 giugno 2006 è stata stipulata una convenzione tra INPS e Federazione Artigiani Pensionati Italiani (FAPI), ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché delle ditte e degli imprenditori agricoli professionali (IAP). La convenzione ha carattere nazionale.
Modalità di riscossione del contributo associativo
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sui modelli di pagamento dei contributi obbligatori deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo, con la dicitura specifica "contributo associativo FAPI".
Natura volontaria del contributo
La riscossione insieme ai contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Per l’INPS resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Trasmissione telematica dei dati degli associati
La FAPI deve trasmettere telematicamente all’INPS - Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe. Deve inoltre comunicare i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non pagare più la quota associativa.
Convalida da parte delle strutture territoriali INPS
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei supporti telematici, affinché queste possano procedere alla convalida degli associati.
Presentazione delle deleghe e copie conformi
Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla competente struttura FAPI, devono essere presentate dall’Associazione alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 31 marzo. Se viene presentata una copia fotostatica della delega, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale FAPI per attestare la conformità all’originale conservato dall’Associazione.
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