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Circolare

Circolare numero 63 del 16-3-2007

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3564 del 9 febbraio 2007 Periodi oggetto di sospensione e modalità di recupero Adempimenti delle Aziende Adempimenti delle Sedi Art. 21 comma 6 O.P.C.M. n.3559/2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni già diffuse con riferimento alle ordinanze di protezione civile per i territori delle province di Campobasso e Foggia. In particolare, prende atto della proroga al 31 dicembre 2007 del termine di sospensione dei contributi e chiarisce che la sospensione comprende anche i lavoratori autonomi. Vengono indicati i periodi contributivi interessati, le modalità di recupero dal gennaio 2008 mediante rateizzazione fino a 24 rate o pagamento in unica soluzione, e gli adempimenti richiesti alle aziende e alle Sedi INPS. È inoltre richiamato il regime delle sanzioni per eventuali omissioni di pagamento e la copertura finanziaria degli oneri a carico delle risorse delle Regioni Molise e Puglia.

Sospensione e recupero dei contributi previdenziali e assistenziali per Campobasso e Foggia

Sospensione e recupero dei contributi previdenziali e assistenziali per Campobasso e Foggia

La circolare aggiorna le disposizioni relative alla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi operanti nelle province di Campobasso e Foggia. L’intervento prende le mosse dalle ordinanze di protezione civile già richiamate con la circolare n.64 del 3 maggio 2006 e recepisce la proroga introdotta dall’O.P.C.M. n.3564 del 9 febbraio 2007.

Quadro normativo e proroga del termine

L’O.P.C.M. n.3564/2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 2007, stabilisce che il termine del 31 dicembre 2006, previsto dall’art. 3 dell’O.P.C.M. n.3496/2006 e successivamente modificata dall’O.P.C.M. n.3507/2006, è differito al 31 dicembre 2007. La circolare precisa inoltre che, nell’ambito delle sospensioni contributive già previste, devono considerarsi compresi anche i lavoratori autonomi.

Periodi contributivi oggetto di sospensione

Alla luce delle nuove disposizioni, la sospensione riguarda i pagamenti con scadenza dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. Il testo distingue i soggetti interessati e i relativi periodi sospesi:

  • per le aziende agricole assuntrici di manodopera: 3° e 4° trimestre 2005, tutti i trimestri del 2006, 1° e 2° trimestre 2007;
  • per coltivatori diretti, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: 4ª rata 2005, tutte le rate 2006, 1ª, 2ª e 3ª rata 2007;
  • per piccoli coloni e compartecipanti familiari: 4ª rata 2005, tutte le rate 2006, 1ª, 2ª e 3ª rata 2007.

Modalità di recupero della contribuzione sospesa

L’art. 3, comma 3, dell’O.P.C.M. n.3564/2007 disciplina il recupero dei contributi sospesi. Dal mese di gennaio 2008 le aziende interessate devono riprendere il versamento della contribuzione, scegliendo tra:

  • pagamento in un’unica soluzione;
  • rateizzazione fino a 24 rate mensili.

La circolare evidenzia che le modalità operative saranno comunicate alle aziende anche mediante lettera di accoglimento e prospetto-guida con l’indicazione dell’importo mensile da versare o dell’importo complessivo dovuto in caso di soluzione unica.

Adempimenti a carico delle aziende

La sospensione dei versamenti non incide sugli obblighi dichiarativi. Restano infatti dovute:

  • le dichiarazioni trimestrali Mod. DMAG;
  • le dichiarazioni annuali modelli ACC1/PC/CF;
  • le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi.

Tali adempimenti sono necessari per l’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati. Le aziende aventi diritto devono presentare alle Sedi competenti il modulo allegato, attraverso il quale optare per il pagamento in unica soluzione o per una rateizzazione entro i limiti previsti dalla normativa. Il versamento va effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese, tenendo conto dell’unificazione dei versamenti fiscali e previdenziali.

Se il contribuente non trasmette tempestivamente il modello predisposto o riceve in ritardo gli F24, dovrà versare con la prima rata utile anche le rate già scadute. Il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione, ma configura un’omissione contributiva limitata alla singola rata, con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge n.388/2000.

Adempimenti delle Sedi e gestione procedurale

Ai Direttori delle Sedi interessate è richiesto di contattare le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per illustrare i contenuti della circolare e favorire una corretta compilazione delle domande di rateizzazione, oltre al rispetto dei termini di presentazione. La circolare richiama, per l’acquisizione dei provvedimenti legislativi e delle domande, la disciplina già contenuta nella circolare n.158 del 23 ottobre 2002, che ha introdotto la procedura "gestione ex SCAU" per le partite sospese. Le sigle procedurali da utilizzare sono:

  • SOSP7/B FOGGIASO;
  • SP8/C CAMPOBASSO.

Copertura degli oneri finanziari

Infine, la circolare richiama l’art. 21, comma 6, dell’O.P.C.M. n.3559/2006, secondo cui gli oneri derivanti dal mancato introito dei contributi sospesi sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate alle Regioni Molise e Puglia, secondo le modalità previste dall’O.P.C.M. n.3496/2006. La quantificazione degli importi e la regolazione dei rapporti finanziari tra INPS e Regioni saranno definite mediante apposita convenzione.

Punti principali

Proroga della sospensione contributiva

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3564 del 9 febbraio 2007 differisce al 31 dicembre 2007 il termine originariamente fissato dall’art. 3 dell’O.P.C.M. n.3496 del 2006, come modificata dall’O.P.C.M. n.3507 del 2006. La proroga riguarda le sospensioni contributive previste per le province di Campobasso e Foggia e include espressamente anche i lavoratori autonomi.

Periodi e soggetti interessati

La sospensione riguarda i versamenti contributivi con scadenza dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. Per le aziende agricole assuntrici di manodopera sono sospesi il 3° e 4° trimestre 2005, tutti i trimestri del 2006 e il 1° e 2° trimestre 2007. Per coltivatori diretti, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, nonché per piccoli coloni e compartecipanti familiari, sono sospese la 4ª rata 2005, tutte le rate del 2006 e la 1ª, 2ª e 3ª rata 2007.

Recupero dei contributi sospesi

L’art. 3, comma 3, dell’O.P.C.M. n.3564/2007 stabilisce che dal mese di gennaio 2008 le aziende interessate devono riprendere il versamento della contribuzione sospesa. Il recupero può avvenire in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a 24 rate mensili.

Adempimenti delle aziende

La sospensione non esonera dalla presentazione delle dichiarazioni trimestrali Mod. DMAG, delle annuali modelli ACC1/PC/CF, né dalle eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, poiché tali adempimenti restano necessari per l’aggiornamento delle posizioni assicurative. Le aziende aventi diritto devono presentare alle Sedi il modulo allegato per scegliere il pagamento in unica soluzione o in rate in numero pari o inferiore a quello previsto dalla legge. In base alla scelta, verrà inviata una lettera di accoglimento con il prospetto degli importi dovuti. Il pagamento va effettuato con modello F24 entro il giorno 16 del mese. Se il modulo non viene inviato tempestivamente o gli F24 arrivano in ritardo, con la prima rata utile devono essere pagate anche le rate già scadute. Il mancato pagamento di una rata non determina decadenza dal beneficio della rateazione, ma integra un’omissione contributiva sulla singola rata, con applicazione delle sanzioni dell’art. 116, commi 8-20, della legge n.388/2000.

Adempimenti delle Sedi

I Direttori delle Sedi interessate devono prendere contatti con le Associazioni datoriali e con gli Enti di Patronato per illustrare la circolare e per favorire la corretta compilazione delle domande di rateizzazione, nonché il rispetto dei termini di presentazione. Per l’acquisizione dei provvedimenti e delle domande si richiama la procedura di cui alla circolare n.158 del 23 ottobre 2002, con implementazione della gestione ex SCAU per le partite sospese. Le sigle procedurali indicate sono SOSP7/B FOGGIASO e SP8/C CAMPOBASSO.

Copertura finanziaria degli oneri

L’art. 21, comma 6, dell’O.P.C.M. n.3559/2006 stabilisce che gli oneri derivanti dal mancato introito dei contributi sospesi sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate alle Regioni Molise e Puglia, secondo le modalità previste dall’O.P.C.M. n.3496/2006. La quantificazione degli importi e la regolazione dei rapporti finanziari tra INPS e Regioni saranno definite con apposita convenzione.

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