Sentenza del 05/12/2017 n. 5087 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Consegna al portiere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notificazione fosse invalida perché il plico era stato consegnato al portiere dello stabile presso il quale risiedeva, senza che fosse previamente accertata o certificata l'assenza del destinatario e degli altri componenti del nucleo familiare.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La Corte ha ritenuto valida la notificazione eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e consegna del plico al portiere. Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001, il portiere è abilitato a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario. Tale modalità non richiede l'accertamento o la certificazione dell'assenza del destinatario, dei familiari o dei conviventi.
Norme richiamate
Art. 39 del decreto del Ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001
Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi, i collaboratori familiari dello stesso e il portiere.
La norma consente la consegna dell'invio postale al portiere dello stabile quale soggetto abilitato alla ricezione presso il domicilio del destinatario, senza necessità di dimostrare preventivamente l'assenza del destinatario o dei suoi familiari.
Massime di principio
- Quando la notificazione di una cartella viene eseguita direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la consegna del plico al portiere dello stabile può rendere valida la notificazione.
- La consegna al portiere non richiede, di per sé, un verbale o una certificazione attestante l'assenza del destinatario, dei familiari, dei conviventi o dei collaboratori domestici.
- La contestazione della notificazione non può fondarsi soltanto sul fatto che il plico sia stato ricevuto dal portiere; occorre dimostrare ulteriori irregolarità relative all'indirizzo, alla procedura o alla documentazione della consegna.
- La validità della notificazione presuppone comunque che la raccomandata sia stata indirizzata al domicilio corretto del destinatario e che l'avviso di ricevimento documenti regolarmente la consegna.
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