Cassazione Civile, Ordinanza n. 15975/2026 del 24/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una società appaltatrice conveniva in giudizio un comune chiedendo il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di maggiori compensi per riserve iscritte in contabilità a seguito dell'anomalo andamento di lavori pubblici di riqualificazione. Il tribunale accoglieva solo parzialmente sia la domanda principale sia la riconvenzionale del comune relativa alla penale per ritardo. In appello il comune insisteva sull'incompetenza del giudice ordinario per effetto di una clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale d'appalto; la corte d'appello accoglieva l'appello incidentale del comune e dichiarava l'incompetenza del giudice ordinario, ritenendo che il rinvio contenuto nel contratto al capitolato speciale valesse a recepire anche la clausola arbitrale. La società ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1341, 1342, 1421 c.c., sostenendo che il richiamo contrattuale era generico e non specifico, che il capitolato non era stato sottoscritto integralmente e che, trattandosi di capitolato predisposto unilateralmente dall'ente, la clausola compromissoria non poteva ritenersi validamente pattuita senza specifica approvazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il rinvio del contratto al capitolato speciale ('per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al capitolato speciale d'appalto') non integrasse un richiamo espresso e specifico alla clausola compromissoria contenuta nel capitolato, mancando quindi una 'relatio perfecta' idonea a dimostrare la consapevole deroga alla giurisdizione ordinaria. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato quale parametro per denunciare la violazione di legge nella qualificazione ed efficacia della clausola compromissoria
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nell'apprezzamento della clausola e del suo richiamo
richiamato per sostenere la necessità di specifica approvazione delle clausole vessatorie, tra cui la clausola compromissoria
richiamato per contestare l'efficacia del rinvio al capitolato predisposto unilateralmente
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta invalidità della clausola
richiamato in tema di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, ritenuta sanabile
evocato nel riferimento all'arbitrato estero e alla forma della clausola compromissoria
art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958
richiamato per affermare che la clausola compromissoria deve essere redatta per iscritto e identificare con esattezza le future controversie
d.P.R. n. 1063/1962
richiamato per distinguere tra appalti dello Stato o di enti tenuti ex lege al capitolato generale e appalti di altri enti pubblici, nei quali il capitolato ha valore negoziale solo se richiamato
art. 38 del capitolato speciale d'appalto
clausola compromissoria invocata dal comune come fonte della devoluzione ad arbitri delle controversie
art. 12 del contratto d'appalto
clausola di rinvio al capitolato speciale ritenuta troppo generica per integrare un richiamo espresso e specifico alla clausola arbitrale
Massime di principio
- Negli appalti pubblici diversi da quelli soggetti ex lege al capitolato generale, il capitolato richiamato nel contratto assume natura negoziale e vincola le parti solo nei limiti del richiamo effettivamente operato.
- La devoluzione ad arbitri delle controversie in un appalto pubblico deve risultare da una volontà espressa in modo esplicito e univoco; un generico rinvio al capitolato speciale non basta a integrare il consenso alla clausola compromissoria.
- Per le clausole compromissorie richiamate per relationem, il requisito di forma e di conoscenza consapevole è soddisfatto solo se il contratto rinvia specificamente alla clausola arbitrale, e non al solo documento che la contiene.
- Se il rinvio contrattuale è generico e non identifica la clausola compromissoria, non può ritenersi validamente derogata la giurisdizione del giudice ordinario.
- Una volta accolto il motivo che esclude l'efficacia della clausola compromissoria, restano assorbite le ulteriori doglianze volte a contestarne la validità o efficacia sotto altri profili.
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