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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10449/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (25/10/2022) per presunto errore percettivo e violazione del principio del ne bis in idem e dell'irretrattabilità dell'azione penale. Il ricorrente deduceva che era già stato irrevocabilmente giudicato dal Tribunale di Palmi (sentenza 04/03/2015) per fatti associativi con dies ad quem indicato al 31/12/2009, per cui una nuova contestazione che iniziasse dal 01/01/2010 o che si sovrapponesse temporalmente avrebbe violato il divieto di nuova azione penale sullo stesso fatto. Si contestava inoltre che la Cassazione, nel rigettare l'eccezione, avesse fatto riferimento a precedenti decisioni definitive che in realtà non riguardavano Domenico Crea.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che la questione sollevata sia infondata o, in ogni caso, risolta nel quadro dell'interpretazione giurisprudenziale sull'irretrattilità dell'azione penale e sulla disciplina delle imputazioni "aperte" e "chiuse". La Corte osserva che la pronuncia di merito impugnata ha adottato un orientamento ermeneutico (orientamento maggioritario) sul punto e che la doglianza del ricorrente non prova un errore di fatto capace di rendere ammissibile il ricorso. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per Cassazione avverso le decisioni delle Corti d'appello in materia penale; qui è la disposizione procedurale sulla quale è stato proposto il ricorso.

  • art. 50, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio di irretrattabilità dell'azione penale: una volta esercitata l'azione penale con imputazione, il pubblico ministero non può revocare l'atto di esercizio dell'azione in modo da sottrarre al giudice parti dell'imputazione originaria; tale principio limita la possibilità per il PM di 'ri-perimetrarre' l'arco temporale di un'imputazione aperta.

  • artt. 516 e 517 cod. proc. pen.

    Richiamati per chiarire i poteri del pubblico ministero: il PM può integrare l'accusa ma non può autonomamente correggere o eliminare elementi essenziali dell'imputazione già devoluti al giudice.

Massime di principio

  • Se esiste una sentenza irrevocabile che ha giudicato una imputazione formulata in forma "aperta" (dies ad quem non indicato), quella imputazione copre, di regola, l'intero arco temporale fino alla conclusione del giudizio; il PM non può sottrarre artificialmente porzioni di tale imputazione per promuovere successivi procedimenti sulle stesse condotte.
  • La modifica del dies ad quem dell'imputazione da parte del PM in sede di udienza non ha efficacia se tende a eliminare una porzione di contestazione già devoluta al giudice: l'irretrattabilità impedisce al PM di riformulare unilateralmente l'oggetto del processo in maniera da eludere il giudicato o creare proliferazione artificiosa di procedimenti.
  • Per verificare la sussistenza del ne bis in idem è necessario un raffronto concreto e fattuale tra i capi di imputazione e le condotte accertate nei diversi procedimenti (identità storico-naturalistica del fatto e coincidenza delle persone): non basta la parziale sovrapposizione temporale se le vicende storiche contestate sono differenti.
  • Una decisione della Corte di Cassazione che abbia già risolto la questione in relazione allo stesso imputato e allo stesso nucleo di imputazione può impedire la rinnovazione della questione; viceversa, pronunce rese in relazione a diversi imputati omonimi o a fatto diverso non vincolano automaticamente.
  • In fase difensiva è fondamentale documentare con precisione i capi di imputazione, le date (dies a quo e dies ad quem), i dispositivi delle sentenze pregresse e richiedere al giudice un accertamento comparativo tra i procedimenti per dimostrare la sovrapponibilità delle condotte e la conseguente improcedibilità o estinzione per ne bis in idem.
  • Se il PM intende esercitare nuova azione per porzione di condotta che sarebbe stata indebitamente sottratta ad un processo precedente, la preclusione può scattare per effetto del giudicato o per l'improcedibilità conseguente al principio di irretrattabilità; il giudice del nuovo procedimento deve valutare la fondatezza di tali eccezioni mediante confronto delle imputazioni e dell'accertamento già compiuto.

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