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Circolare

Circolare numero 185 del 23-10-2001

Riliquidazione delle pensioni, a seguito di riapertura dei termini per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 36/1974. Inapplicabilità del termine decennale di prescrizione agli importi arretrati scaturenti dalla riliquidazione delle pensioni contemplate dalla norma.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge 9 giugno 1999, n. 172, che riapre fino al 28 dicembre 1999 il termine per presentare la domanda di ricostruzione della posizione assicurativa dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali. Richiama la disciplina della legge n. 36/1974 e chiarisce che, per le pensioni riliquidate in base a tali contributi, gli arretrati devono essere corrisposti dalla decorrenza originaria della pensione, senza applicazione del limite decennale di prescrizione. Le sedi devono attenersi alle istruzioni già emanate e sospendere le domande in attesa della ricostituzione del competente Comitato ministeriale.

Riapertura dei termini per la domanda di ricostruzione della posizione assicurativa ex lege n. 36/1974

Riapertura dei termini per la ricostruzione della posizione assicurativa ex lege n. 36/1974

La circolare interviene sulla legge 9 giugno 1999, n. 172, che ha riaperto il termine per presentare la domanda di ricostruzione della posizione assicurativa dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali. Vengono richiamati il quadro normativo originario della legge n. 36/1974, le modalità di trattamento delle domande e il criterio di liquidazione degli arretrati conseguenti alla riliquidazione delle pensioni.

Ambito soggettivo e presupposti della disciplina

La legge 15 febbraio 1974, n. 36, riguarda i lavoratori dipendenti da enti o imprese private il cui rapporto di lavoro sia stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per ragioni riconducibili al credo politico, alla fede religiosa, all’appartenenza sindacale o alla partecipazione ad attività sindacali. Per tali soggetti è ammessa, a tutti gli effetti di legge, la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l’invalidità e la vecchiaia per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e il raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione per la pensione di vecchiaia.

Riapertura del termine per la domanda

L’articolo 1 della legge n. 172/1999 ha differito il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione assicurativa, già previsto dall’articolo 5 della legge n. 36/1974 e prorogato dalla legge n. 648/1979, fino al centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge stessa. Poiché la legge è entrata in vigore il 1° luglio 1999, il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato individuato nel 28 dicembre 1999.

Effetti della ricostruzione sulla posizione contributiva e sulle prestazioni

L’articolo 8 della legge n. 36/1974 stabilisce che i contributi accreditati in base alla legge sono parificati, a tutti gli effetti, ai contributi effettivamente versati durante il rapporto di lavoro. Quando tali contributi si riferiscono a periodi anteriori alla decorrenza della prestazione, essi danno diritto, su domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell’assicurato o dei superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse. Quando invece si riferiscono a periodi successivi alla decorrenza della prestazione, danno diritto a supplementi o maggiorazioni secondo la normativa del fondo o della cassa interessata.

Decorrenza della prestazione più favorevole

Il secondo comma dell’articolo 8 prevede inoltre che, se i contributi accreditati risultano determinanti per il conseguimento di una prestazione previdenziale o per una decorrenza più favorevole, la prestazione deve essere concessa, su domanda dell’interessato, dalla data in cui siano stati maturati tutti i requisiti di legge, valorizzando i contributi come se fossero stati versati nei periodi cui si riferiscono. La circolare richiama la finalità risarcitoria della disciplina, diretta a ripristinare integralmente la posizione dell’interessato come se il licenziamento non fosse intervenuto.

Arretrati e prescrizione decennale

Il punto centrale della circolare riguarda il trattamento degli arretrati conseguenti alla riliquidazione delle pensioni. In sede di applicazione della legge n. 172/1999 si era posto il dubbio se gli arretrati dovessero essere limitati agli ultimi dieci anni dalla domanda oppure riconosciuti dalla decorrenza originaria della pensione. La circolare, confermando le precedenti istruzioni e il parere del Coordinamento Generale Legale, chiarisce che la riapertura dei termini per la domanda di ricostruzione comporta l’inapplicabilità del termine decennale di prescrizione agli importi arretrati derivanti dalla riliquidazione. Pertanto, gli arretrati devono essere corrisposti dalla decorrenza originaria della pensione, anche se risalente a oltre dieci anni.

Indicazioni operative per le sedi

La legge n. 172/1999 non modifica il contenuto sostanziale della legge n. 36/1974; per questo motivo le sedi devono fare riferimento alle circolari già emanate in materia. Le domande presentate nel periodo di riapertura del termine devono essere temporaneamente sospese, in attesa della ricostituzione del Comitato ministeriale competente previsto dall’articolo 5 della legge n. 36/1974.

Punti principali

Riapertura del termine per la domanda

La legge 9 giugno 1999, n. 172, ha differito il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione assicurativa previsto dall’articolo 5 della legge n. 36/1974. Poiché la legge è entrata in vigore il 1° luglio 1999, le domande potevano essere presentate fino al 28 dicembre 1999.

Ambito della disciplina originaria

La legge n. 36/1974 tutela i lavoratori dipendenti da enti o imprese private il cui rapporto sia stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi politici, religiosi o sindacali. In tali casi è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per invalidità e vecchiaia per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto e il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Effetti contributivi e prestazioni

L’articolo 8 della legge n. 36/1974 equipara i contributi accreditati ex lege ai contributi effettivamente versati. Se riferiti a periodi pregressi, danno diritto alla riliquidazione delle prestazioni in godimento dal momento della loro decorrenza; se riferiti a periodi successivi, danno diritto a supplementi o maggiorazioni secondo le regole del fondo o della cassa competente.

Decorrenza più favorevole della prestazione

Il secondo comma dell’articolo 8 prevede che, se i contributi accreditati sono determinanti per il conseguimento di una prestazione previdenziale o per una decorrenza più favorevole, la prestazione deve essere concessa su domanda dalla data in cui risultano maturati tutti i requisiti di legge, valutando i contributi come se fossero stati versati nei periodi cui si riferiscono.

Chiarimento sugli arretrati

In sede applicativa si è posto il problema del pagamento degli arretrati. La circolare, confermando le istruzioni già impartite e acquisito il parere del Coordinamento Generale Legale, precisa che la riapertura dei termini comporta l’inapplicabilità del termine decennale di prescrizione agli arretrati derivanti dalla riliquidazione delle pensioni. Gli importi devono quindi essere corrisposti dalla decorrenza originaria della pensione, anche se anteriore al decennio.

Indicazioni operative per le sedi

Poiché la legge n. 172/1999 non modifica il testo della legge n. 36/1974, le sedi devono continuare a fare riferimento alle circolari precedenti in materia. Le domande presentate devono essere tenute in sospeso fino alla ricostituzione del competente Comitato ministeriale previsto dall’articolo 5 della legge n. 36/1974.

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