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Circolare

Circolare numero 187 del 24-10-2001

Il divieto di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL riguarda solo la pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 sull’incumulabilità tra alcune prestazioni pensionistiche INPS e la rendita INAIL per lo stesso evento invalidante. Alla luce della giurisprudenza della Cassazione, il divieto non si applica alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento e da pensioni di invalidità antecedenti alla legge n. 222/1984, né alle pensioni indirette e a quelle ai superstiti di titolare di assegno ordinario di invalidità. La disciplina rileva solo per il periodo 1° settembre 1995-30 giugno 2000, poiché dal 1° luglio 2000 il divieto è venuto meno; vengono inoltre indicate le modalità di definizione delle domande pendenti e di pagamento degli arretrati.

Incumulabilità tra pensioni INPS e rendita vitalizia INAIL: chiarimenti interpretativi e limiti temporali

Incumulabilità tra prestazioni pensionistiche INPS e rendita INAIL

La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina il rapporto tra alcune prestazioni pensionistiche a carico dell’AGO e la rendita vitalizia INAIL riconosciuta per il medesimo evento invalidante. Il documento chiarisce, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle successive precisazioni normative, quali trattamenti restano soggetti al divieto di cumulo e quali ne sono invece esclusi, nonché il perimetro temporale entro il quale la disciplina ha effettiva rilevanza.

Disciplina originaria dell’art. 1, comma 43, legge n. 335/1995

La norma prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non siano cumulabili con la rendita vitalizia INAIL attribuita per lo stesso evento, fino a concorrenza della rendita stessa.

Restano tuttavia salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. L’incumulabilità opera, in linea generale, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi.

Chiarimenti precedenti e orientamento giurisprudenziale

Un messaggio INPS richiamato nella circolare aveva precisato che l’incumulabilità della pensione ai superstiti doveva trovare applicazione anche nel caso di titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale che avesse dato luogo alla rendita INAIL.

Successivamente, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 16128, 16132 e 16136 del 2000, ha affermato che il divieto di cumulo non riguarda i trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia. Secondo la Corte, lo scopo della norma è evitare che prestazioni di enti diversi vengano erogate per il medesimo evento invalidante; la morte del lavoratore, pur potendo essere conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, non costituisce di per sé un evento invalidante nel sistema dell’assicurazione generale obbligatoria, ma il presupposto ordinario della reversibilità ai superstiti.

Estensione dell’esclusione dal divieto ai superstiti

Sulla base della lettura della Cassazione, la circolare estende l’esclusione dal divieto anche ad altre ipotesi analoghe. In particolare, il divieto non deve operare per:

  • le pensioni liquidate ai superstiti di titolari di pensione di vecchiaia;
  • le pensioni liquidate ai superstiti di titolari di pensione di anzianità;
  • le pensioni liquidate ai superstiti di titolari di trattamento di prepensionamento;
  • le pensioni di reversibilità dei titolari di pensione di invalidità disciplinate dalla normativa vigente prima della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La circolare osserva infatti che, per tali prestazioni, il divieto di cumulo non risulta operante.

Assegno ordinario di invalidità

Per l’assegno ordinario di invalidità il divieto di cumulo resta applicabile. Tuttavia, la circolare chiarisce che tale divieto non può estendersi alla pensione liquidata al superstite del titolare di assegno di invalidità.

La ragione è che l’assegno di invalidità, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 222/1984, non è reversibile ai superstiti; a questi ultimi spetta invece la pensione di reversibilità secondo le norme previste per la gestione previdenziale competente.

Ambito applicativo definitivo

La conclusione operativa della circolare è che l’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995, come interpretato dalla Cassazione, deve essere riferito esclusivamente alla pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità.

Sono quindi escluse dal divieto di cumulo:

  • le pensioni ai superstiti di titolari di pensione di vecchiaia;
  • le pensioni ai superstiti di titolari di pensione di anzianità;
  • le pensioni ai superstiti di titolari di trattamento di prepensionamento;
  • le pensioni ai superstiti di titolari di pensione di invalidità ante legge n. 222/1984;
  • le pensioni indirette;
  • le pensioni ai superstiti di titolare di assegno ordinario di invalidità.

Limiti temporali della disciplina

La circolare precisa che sono escluse dal divieto anche le pensioni di reversibilità derivanti da pensioni di inabilità il cui titolare sia deceduto anteriormente al 17 agosto 1995, in quanto non soggette al divieto di cumulo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 73, comma 1, e dell’art. 78, commi 20 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° luglio 2000 il divieto di cumulo di cui all’art. 1, comma 43, non è più operante. Di conseguenza, la modifica dei criteri riguarda esclusivamente il periodo compreso tra il 1° settembre 1995 e il 30 giugno 2000.

Domande pendenti, arretrati e giudicati

Le domande pendenti devono essere definite applicando i criteri illustrati dalla circolare. Per domande pendenti devono intendersi anche quelle per le quali i Comitati Amministratori abbiano annullato le decisioni dei Comitati Provinciali, rinviando alla Sede il riesame in caso di modifica dei criteri da parte dell’Istituto.

Per le pensioni già in pagamento, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti su domanda degli interessati, nei limiti della prescrizione ordinaria, sempre che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che abbia affermato l’incumulabilità dei trattamenti pensionistici con la rendita vitalizia INAIL.

In tale ultima ipotesi, i ratei di pensione sono dovuti a partire dal mese successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza.

Esclusione della decadenza

La circolare precisa infine che non opera la decadenza, poiché la questione riguarda importi da porre in pagamento relativi a una prestazione pensionistica il cui diritto è già stato riconosciuto.

Punti principali

Norma originaria e ambito del divieto di cumulo

L’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 prevede l’incumulabilità, fino a concorrenza della rendita INAIL, tra le pensioni di inabilità, di reversibilità e l’assegno ordinario di invalidità liquidati dall’assicurazione generale obbligatoria e la rendita vitalizia riconosciuta per lo stesso evento invalidante ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965. Restano salvi i trattamenti più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Il divieto opera, in linea generale, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995.

Orientamento INPS e successivo intervento della Cassazione

Un precedente messaggio INPS aveva esteso l’incumulabilità anche al caso di pensione ai superstiti del titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito dell’evento lavorativo che ha dato luogo alla rendita. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 16128, 16132 e 16136 del 2000, ha invece affermato che il divieto non riguarda i trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia, poiché la morte del lavoratore non costituisce un evento invalidante nel sistema IVS ma il presupposto ordinario della reversibilità.

Estensione dell’esclusione dal divieto ai superstiti di altre pensioni

Nel solco dell’interpretazione della Cassazione, il divieto di cumulo non opera anche per le pensioni ai superstiti di titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento, in quanto prestazioni escluse dal divieto. È inoltre esclusa l’applicazione del divieto alle pensioni di reversibilità dei titolari di pensione di invalidità disciplinate dalla normativa anteriore alla legge n. 222/1984, perché per tali prestazioni il divieto non era operante.

Assegno ordinario di invalidità e pensione ai superstiti

Per l’assegno ordinario di invalidità il divieto di cumulo resta operante nei confronti del titolare. Tuttavia, la circolare precisa che tale divieto non si estende alla pensione liquidata al superstite del titolare di assegno di invalidità, poiché l’assegno, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 222/1984, non è reversibile e ai superstiti spetta la pensione di reversibilità secondo le regole della gestione previdenziale competente.

Ambito applicativo definitivo secondo la circolare

Alla luce dell’interpretazione richiamata, l’art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995 deve considerarsi riferito esclusivamente alla pensione di reversibilità derivante da pensione di inabilità. Sono quindi escluse dal divieto le pensioni ai superstiti di titolari di pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento e invalidità ante legge n. 222/1984, nonché le pensioni indirette, comprese quelle ai superstiti di titolare di assegno di invalidità.

Limiti temporali e trattamento delle situazioni pregresse

La circolare precisa che vanno escluse dal divieto anche le pensioni di reversibilità derivanti da pensioni di inabilità il cui titolare sia deceduto prima del 17 agosto 1995, perché non soggette al divieto di cumulo. Inoltre, ai sensi della legge n. 388/2000, dal 1° luglio 2000 il divieto di cumulo non è più operante. Ne consegue che la modifica dei criteri riguarda soltanto il periodo dal 1° settembre 1995 al 30 giugno 2000.

Domande pendenti, arretrati e giudicati

Le domande pendenti devono essere definite secondo i criteri illustrati, includendo anche i casi in cui i Comitati Amministratori abbiano annullato decisioni dei Comitati Provinciali con rinvio alla Sede in attesa di eventuale modifica dei criteri. Per le pensioni già in essere, gli arretrati devono essere pagati su domanda degli interessati nei limiti della prescrizione ordinaria, salvo il caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che abbia affermato l’incumulabilità; in tale ipotesi, i ratei sono dovuti dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza. La circolare precisa inoltre che la decadenza non opera, trattandosi di questioni relative a importi dovuti su una prestazione pensionistica il cui diritto è stato riconosciuto.

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