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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20364/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. eccepiva un errore percettivo della Corte di Cassazione nella mancata rilevazione della prescrizione del reato maturata durante il giudizio di legittimità. Si sosteneva che il reato (bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi dell'art. 216 l.f.) si era concretizzato con la sentenza di fallimento del 10 maggio 2013 e, avendo pena edittale da tre a dieci anni, la prescrizione sarebbe maturata il 10 novembre 2025 (considerati gli effetti interruttivi), quindi anteriore alla trattazione in Cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la questione coinvolgesse valutazioni giuridiche (non un mero errore percettivo): era stata infatti riconosciuta nei gradi di merito un'aggravante ad effetto speciale ex art. 219 l.f. ("per aver provocato un danno patrimoniale ingente"), qualificazione non contestata in appello. Tale aggravante aumenta la pena fino alla metà, portando il termine di prescrizione ordinario da 10 a 15 anni (termine indicato nel provvedimento come 10 maggio 2028) e, tenendo conto dell'interruzione (art. 161 c.p.) e dell'aumento minimo di un quarto, il termine interrotto è risultato estendersi fino al 10 febbraio 2032; alla somma è stato poi aggiunto un periodo di sospensione di 14 giorni maturato in primo grado, per cui il termine finale di prescrizione è stato individuato nel 24 febbraio 2032. Per questi motivi il rimedio straordinario non poteva essere accolto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    art. 216, primo comma, nn. 1-2

    Testo incriminatore del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; è il titolo del reato per il quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente.

  • art. 219 legge fallimentare

    Aggravante ad effetto speciale (aumenta la pena "fino alla metà") per il conseguimento di un danno patrimoniale grave; la Corte l'ha ritenuta accertata e ha applicato il conseguente aumento del termine di prescrizione.

  • art. 157, comma secondo, codice penale

    art. 157, comma secondo, c.p.

    Principio per cui l'aumento di pena per l'aggravante speciale incide sui termini di prescrizione; la Corte ha utilizzato questa norma per calcolare il nuovo termine prescrizionale maggiorato.

  • art. 161 codice penale

    Norma sull'interruzione della prescrizione; la Corte ha considerato gli effetti interruttivi e l'aumento previsto per il termine interrotto nel calcolo complessivo della data finale di estinzione del reato.

  • art. 625-bis codice di procedura penale

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto in Corte di Cassazione; la Corte ha ricordato i limiti del rimedio, ammissibile solo per errori percettivi o svista non per valutazioni giuridiche.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti di motivazione del ricorso straordinario; il ricorrente ha enunciato il motivo nei limiti strettamente necessari ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse di valutazione giuridica e non di mera percezione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi (svista o equivoco) che hanno determinato una diversa percezione dei fatti; non può correggere valutazioni giuridiche o apprezzamenti di fatto autonomi della Corte.
  • Se nei precedenti gradi di giudizio è stata accertata e non impugnata una circostanza aggravante ad effetto speciale, questa incide sul calcolo della pena edittale e, conseguentemente, sul termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.; perciò il termine prescrizionale può risultare significativamente più lungo rispetto al calcolo senza aggravante.
  • Nella determinazione del termine di prescrizione vanno considerati gli effetti dell'interruzione (art. 161 c.p.) e i periodi di sospensione validamente concessi (es. impedimenti legittimi), che allungano ulteriormente il termine finale.
  • Per contestare con successo la mancata rilevazione della prescrizione in sede di legittimità tramite il rimedio straordinario, il ricorrente deve dimostrare che la Corte concreta-mente abbia commesso una svista nella lettura degli atti interni e che la statuizione sulla prescrizione derivi esclusivamente da tale svista, non da una valutazione giuridica.
  • La mancata deduzione o impugnazione nei gradi di merito di circostanze rilevanti (es. aggravanti già accertate) indebolisce le argomentazioni in un successivo ricorso straordinario finalizzato a ottenere dichiarazione di prescrizione.
  • L'uso ingiustificato o manifestamente infondato del rimedio straordinario può comportare la condanna al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa delle ammende quando emerga colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

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