Sentenza del 03/02/2017 n. 2864 - Corte di Cassazione
IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Coobbligato solidale - Notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro ad un solo coobbligato - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro a una sola delle parti dell'atto di compravendita, nonostante l'esistenza di più coobbligati solidali. I giudici di merito avevano annullato l'avviso ritenendo necessaria la notifica a tutti i coobbligati. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione, sostenendo che, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 1292 c.c., l'Amministrazione può scegliere uno qualsiasi dei coobbligati solidali cui richiedere l'intero pagamento, senza dover notificare l'avviso anche agli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che la notifica dell'avviso a un solo coobbligato è valida e sufficiente. Il pagamento effettuato dal coobbligato destinatario dell'avviso definisce il rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati, che non possono chiedere il rimborso all'Amministrazione. Essi possono eventualmente far valere le proprie ragioni nei rapporti interni, opponendosi all'azione di regresso o rivalsa del coobbligato che ha pagato.
Norme richiamate
Art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere denunce e gli altri soggetti indicati dalla norma.
La disposizione fonda la responsabilità solidale dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro, consentendo all'Amministrazione di rivolgersi a uno qualsiasi di essi.
Art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato insieme all'art. 57 per la disciplina dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta di registro; nel caso concreto non impone la notifica dell'avviso a tutti i coobbligati solidali.
Art. 1292 c.c.
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità.
Il creditore può scegliere il coobbligato cui chiedere l'intero adempimento; il pagamento di uno libera gli altri nei confronti del creditore.
Art. 1299 c.c.
Il coobbligato che ha pagato può esercitare il regresso nei confronti degli altri obbligati per la rispettiva quota interna.
Artt. 1301-1306 c.c.
Sono stati richiamati dall'Agenzia per contestare la decisione dei giudici di merito, ma la Cassazione ha fondato principalmente la decisione sugli effetti della solidarietà previsti dagli artt. 1292 e 1299 c.c.
Massime di principio
- Quando più soggetti sono solidalmente obbligati per un tributo, l'Amministrazione può scegliere uno solo di essi per notificare l'avviso e richiedere l'intero importo.
- La mancata notifica dell'avviso agli altri coobbligati non determina, di per sé, l'illegittimità o l'inesistenza dell'accertamento notificato al soggetto scelto.
- Il pagamento dell'intero tributo da parte di un coobbligato normalmente definisce il rapporto tributario anche nei confronti degli altri, impedendo loro di chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione.
- Gli altri coobbligati conservano possibili diritti nei rapporti interni, tra cui il diritto di regresso o la possibilità di contestare la ripartizione dell'onere nei confronti del soggetto che ha pagato.
- Il coobbligato destinatario dell'avviso deve valutare autonomamente se impugnarlo entro i termini, senza poter fare affidamento sulla mancata notifica agli altri soggetti obbligati.
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