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Circolare

Circolare numero 209 del 24-10-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica le nuove tabelle retributive imponibili per il settore della pesca marittima da applicare dal 1° settembre 1997 e dal 1° gennaio 1998, concordate tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e FEDERPESCA e estese anche alle aziende cooperative aderenti. Fornisce inoltre un richiamo alle aliquote contributive dovute al FPLD per diverse tipologie di navi da pesca, con precisazioni sull’aliquota ridotta CUAF in caso di permesso di pesca costiera, e affronta il tema del minimale di retribuzione giornaliera per il 1997, pari a lire 65.175, evidenziando le posizioni delle aziende e dell’Istituto in attesa di chiarimenti ministeriali. Viene infine richiamata una tavola sinottica delle precedenti circolari in materia.

Nuove retribuzioni imponibili per la pesca marittima dal 1° settembre 1997 e dal 1° gennaio 1998, aliquote FPLD e minimale giornaliero

Retribuzioni imponibili, aliquote contributive e minimale giornaliero nella pesca marittima

La circolare aggiorna il quadro retributivo e contributivo applicabile alla pesca marittima ai fini della legge 26 luglio 1984, n. 413. Vengono indicate le nuove tabelle di retribuzione imponibile da utilizzare dal 1° settembre 1997 e dal 1° gennaio 1998, richiamate le aliquote dovute al FPLD per le diverse fattispecie e affrontata la questione del minimale di retribuzione giornaliera per il 1997.

Nuove tabelle retributive dal 1° settembre 1997 e dal 1° gennaio 1998

Le nuove tabelle retributive sono state concordate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 413/1984, tra FLAI/CGIL, FIT/CISL e UILA/UIL, in rappresentanza dei lavoratori, e FEDERPESCA, in rappresentanza degli armatori della pesca marittima. La circolare precisa che esse si applicano anche alle aziende del settore cooperativo rappresentate da FEDERCOOPESCA, LEGA-PESCA e AICP, le quali hanno convenuto di non rinnovare il proprio CCNL per la parte relativa agli equipaggi imbarcati sulle navi da pesca e di aderire al contratto stipulato con FEDERPESCA.

Le tabelle distinguono quattro settori:

  • pesca costiera locale;
  • pesca costiera ravvicinata;
  • pesca mediterranea o d’altura;
  • pesca oltre gli stretti o oceanica.

Gli importi mensili imponibili sono esposti negli allegati 1 e 2 per il periodo dal 1° settembre 1997 e negli allegati 3 e 4 per il periodo dal 1° gennaio 1998. La circolare riporta, per immediatezza di consultazione, i principali importi da assumere a base del calcolo contributivo per le diverse qualifiche dell’equipaggio.

Importi imponibili e qualifiche

Per la pesca costiera locale, ravvicinata e mediterranea o d’altura, i profili ricorrenti sono comandante, motorista, capo pesca, marinaio, giovanotto e mozzo; per la pesca oltre gli stretti o oceanica compaiono anche direttore di macchina, primo ufficiale, secondo ufficiale, nostromo pesca oceanica e marinaio/retiere ecc.

Gli importi, espressi in migliaia di lire, variano nel tempo come segue:

  • dal 1° settembre 1997: valori compresi tra lire 1.685.000 e lire 3.872.000;
  • dal 1° gennaio 1998: valori compresi tra lire 1.726.000 e lire 3.989.000.

La circolare segnala che, nelle tabelle trasmesse da FEDERPESCA, per alcune qualifiche di base non sono riportate le qualifiche più comuni ad esse equiparate. In tali casi, per la determinazione della retribuzione imponibile, occorre fare riferimento alle indicazioni contenute nelle tabelle allegate alla circolare n. 46 del 26 febbraio 1996.

Acquacoltura in mare

In relazione ai marittimi imbarcati su navi da pesca adibite all’acquacoltura in mare, la circolare ricorda che la contrattazione collettiva non prevede valori specifici di retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Se gli impianti utilizzano navi da pesca con stazza lorda o apparato motore tali da comportare l’iscrizione degli equipaggi nel regime della legge n. 413/1984, i contributi devono essere calcolati sulla base delle tabelle della pesca costiera locale o della pesca costiera ravvicinata, a seconda della distanza dalla costa.

La precisazione non riguarda gli impianti di acquacoltura gestiti da pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie, assoggettati alla legge n. 250/1958, che operano con navi inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, salvo il caso in cui a bordo siano imbarcati marittimi dipendenti.

Aliquote contributive e FPLD

La circolare richiama le istruzioni già fornite in materia di aliquote contributive, in particolare quelle contenute nella circolare n. 27 del 29 gennaio 1996, integrate dalla circolare n. 103 del 15 maggio 1996 e dalla circolare n. 77 del 25 marzo 1997, successiva alla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Per le aziende armatoriali di navi da pesca iscritte nelle Matricole delle navi maggiori, la circolare richiama:

  • aliquota IVS complessiva: 33%;
  • FPLD: 32,70%;
  • assistenza malattia pensionati: 0,20%;
  • asili nido: 0,10%.

Per gli equipaggi delle navi da pesca di cui all’art. 9 della legge n. 413/1984, l’aliquota IVS complessiva in vigore al 1° gennaio 1997 è indicata nel 23,02%, con composizione:

  • FPLD: 22,50%;
  • assistenza pensionati: 0,20%;
  • asili nido: 0,10%.

Riduzione CUAF per pesca costiera su navi iscritte nelle Matricole delle navi maggiori

La circolare precisa che, per gli equipaggi delle navi iscritte nelle Matricole delle navi maggiori, limitatamente ai periodi in cui tali navi sono munite del permesso di pesca costiera locale o ravvicinata, si applica l’aliquota ridotta CUAF, pari allo 0,01% dal 1° gennaio 1996.

In tale ipotesi, l’aliquota FPLD viene riepilogata come segue:

  • dal 1° gennaio 1996: FPLD 31,72%, con quota a carico del lavoratore pari all’8,89%; aliquota complessiva IVS 32,02%.
  • dal 1° gennaio 1997: FPLD 32,22%, con quota a carico del lavoratore pari all’8,89%; aliquota complessiva IVS 32,52%.

Minimo giornaliero di retribuzione e questioni aperte

Per la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera ai fini contributivi in regime di legge n. 413/1984, la circolare richiama la circolare n. 23 del 30 gennaio 1997. In base a tale riferimento, il minimale per il 1997 è fissato in lire 65.175 giornaliere, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione dell’anno in corso, indicato in lire 686.050.

FEDERPESCA ha sostenuto che, per le retribuzioni tabellari da CCNL del settore pesca, il minimale avrebbe dovuto essere adeguato secondo il criterio dei salari medi convenzionali, con un valore giornaliero di lire 34.303, pari al 5% del trattamento minimo di pensione.

La circolare rileva che, per il periodo 1° gennaio 1997 - 31 agosto 1997, la retribuzione minima mensile risultante dal minimale di lire 65.175 è pari a lire 1.694.550, e che risultano inferiori a tale soglia alcune qualifiche indicate nella precedente circolare n. 46 del 26 febbraio 1996. Analogamente, per il periodo 1° settembre 1997 - 31 dicembre 1997, la qualifica di mozzo nelle tabelle della pesca costiera locale e ravvicinata risulta inferiore al minimale di legge.

Poiché la questione è all’esame del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le sedi devono, per i crediti dell’Istituto relativi all’anno 1997 evidenziati da note di rettifica, limitarsi a interrompere i termini di prescrizione. Rimangono salvi i casi in cui sia necessario un recupero urgente, ad esempio in caso di vendita della nave, dismissione di bandiera, vendita a stranieri o demolizione.

Rinvio alle precedenti circolari

Per facilitare la verifica delle retribuzioni imponibili applicabili al settore della pesca marittima, la circolare rinvia alla tavola sinottica delle circolari contenuta nell’allegato n. 5, che elenca i principali provvedimenti succedutisi in materia e i relativi periodi retributivi di riferimento.

Punti principali

Nuove retribuzioni imponibili dal 1° settembre 1997 e dal 1° gennaio 1998

La circolare diffonde le tabelle retributive imponibili da assumere a base del calcolo contributivo per gli equipaggi imbarcati sui pescherecci ai sensi della legge n. 413/1984, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° settembre 1997 e dal 1° gennaio 1998. Le tabelle, concordate tra FLAI/CGIL, FIT/CISL, UILA/UIL e FEDERPESCA, si applicano anche alle aziende del settore cooperativo aderenti FEDERCOOPESCA, LEGA-PESCA e AICP, che hanno rinunciato al rinnovo del proprio CCNL limitatamente agli equipaggi delle navi da pesca e aderito al contratto stipulato con FEDERPESCA.

Ambito di applicazione e qualifiche interessate

Gli importi mensili imponibili sono distinti per tipologia di pesca: pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d’altura e pesca oltre gli stretti o oceanica. Le retribuzioni vanno utilizzate per determinare i contributi dovuti in base al tipo di pesca svolta e ai periodi di imbarco risultanti dal ruolo o ruolino di equipaggio. La circolare segnala che, per alcune qualifiche di base, non sono riportate le più comuni qualifiche equiparate; per tali casi occorre fare rinvio alle indicazioni contenute nelle tabelle allegate alla circolare n. 46 del 26 febbraio 1996.

Importi retributivi imponibili dal 1° settembre 1997 e dal 1° gennaio 1998

Per il 1° settembre 1997 e per il 1° gennaio 1998 sono indicati specifici importi mensili imponibili, espressi in migliaia di lire, per le diverse qualifiche. Per il periodo dal 1° settembre 1997 gli importi vanno da lire 1.685.000 per il mozzo nella pesca costiera locale a lire 3.872.000 per il comandante nella pesca oltre gli stretti o oceanica. Dal 1° gennaio 1998 gli importi vengono aggiornati, con valori che vanno da lire 1.726.000 per il mozzo nella pesca costiera locale e ravvicinata a lire 3.989.000 per il comandante nella pesca oceanica. La circolare richiama integralmente gli allegati 1-4 per i dettagli tabellari.

Acquacoltura in mare e criteri di applicazione

La contrattazione collettiva non contempla valori specifici di retribuzione imponibile per i marittimi imbarcati su navi da pesca adibite all’acquacoltura in mare. Se tali impianti impiegano navi da pesca con caratteristiche dimensionali tali da comportare l’iscrizione degli equipaggi nel regime della legge n. 413/1984, le contribuzioni devono essere determinate usando le retribuzioni tabellari della pesca costiera locale o ravvicinata, in funzione della distanza dalla costa. La precisazione non riguarda gli impianti gestiti da pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie soggetti alla legge n. 250/1958, salvo la presenza a bordo di marittimi dipendenti.

Aliquota contributiva dovuta al FPLD

La circolare richiama le precedenti istruzioni in materia di aliquote contributive e integra quanto già precisato con la circolare n. 103/1996 e con la circolare n. 77/1997. Per le aziende armatoriali di navi da pesca iscritte nelle Matricole delle navi maggiori si conferma l’aliquota IVS complessiva del 33%, di cui FPLD 32,70%, assistenza malattia pensionati 0,20% e asili nido 0,10%. Per gli equipaggi delle navi di cui all’art. 9 della legge n. 413/1984, l’aliquota IVS complessiva in vigore al 1° gennaio 1997 è del 23,02%, di cui FPLD 22,50%, assistenza pensionati 0,20% e asili nido 0,10%.

Riduzione CUAF e quantificazione dell’aliquota FPLD

Per gli equipaggi delle navi iscritte nelle Matricole delle navi maggiori, limitatamente ai periodi in cui le navi sono munite di permesso di pesca costiera locale o ravvicinata, si applica l’aliquota ridotta CUAF. La circolare riepiloga così l’evoluzione dell’aliquota FPLD: dal 1° gennaio 1996 il totale FPLD è pari a 31,72% e l’aliquota complessiva IVS a 32,02%; dal 1° gennaio 1997 il totale FPLD è pari a 32,22% e l’aliquota complessiva IVS a 32,52%. In entrambi i casi è indicata una quota pari all’8,89% a carico del lavoratore.

Minimale di retribuzione giornaliera per il 1997

Per il calcolo delle contribuzioni in regime di legge n. 413/1984 la circolare richiama il minimale di retribuzione giornaliera fissato per il 1997 in lire 65.175, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione dell’anno in corso (lire 686.050), secondo quanto precisato nella circolare n. 23 del 30 gennaio 1997. La posizione della FEDERPESCA è diversa, ritenendo che il minimale debba essere determinato secondo il criterio dei salari medi convenzionali, con valore giornaliero di lire 34.303, pari al 5% del trattamento minimo di pensione.

Effetti operativi e gestione dei crediti

La circolare evidenzia che, per il periodo 1° gennaio 1997 - 31 agosto 1997, la retribuzione minima mensile derivante dal minimale giornaliero di lire 65.175 è pari a lire 1.694.550; risultano inferiori a tale soglia alcune qualifiche indicate nelle precedenti tabelle. Analogamente, per il periodo 1° settembre 1997 - 31 dicembre 1997, risulta inferiore al minimale la qualifica di mozzo per la pesca costiera locale e ravvicinata. La questione è all’esame del Ministero del lavoro; nel frattempo, per i crediti dell’Istituto evidenziati nelle note di rettifica relative all’anno 1997, le sedi devono limitarsi a interrompere i termini di prescrizione, salvo casi urgenti come vendita della nave, dismissione di bandiera, vendita a stranieri o demolizione.

Rinvio alla tavola sinottica delle circolari

Per agevolare la verifica delle retribuzioni imponibili applicabili al settore della pesca marittima nel regime della legge n. 413/1984, la circolare rinvia all’allegato n. 5, contenente una tavola sinottica delle principali circolari emanate in materia e dei rispettivi periodi retributivi di riferimento.

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