Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 184/2026 - Napoli, Sezione 8

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, - della nota prot_1757_del_13_11_2025_aggiudicazione definitiva.PDF del 13.11.2025 (All. 1), mai trasmessa, con la quale il Comune di Casapulla ha approvato "i Verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e n. 5 del 28/10/2025 relativi alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel territorio comunale" e, contestualmente, ha definitivamente aggiudicato la gara per la concessione alla società "PUBLISERVIZI SRL … per l'importo complessivo di €. 776.699,82, di cui €. 167.700,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso"; - ove necessario, della nota prot_1765_del_14_11_2025_Esito_di_gara.pdf (All. 2) trasmessa in data 14.11.2025 (All.ti 3 e 4), con la quale il Comune di Casapulla ha reso noto che a valle delle operazioni di gara, "…l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, aggiudicataria, è risultata essere quella di PUBLISERVIZI SRL che ha conseguito il punteggio finale pari a 89.5…"; - di tutti i verbali di gara, e nello specifico, i verbali nn. 1, 2, 3, 4 e n. 5 del 28/10/2025 e di tutti gli atti conclusivi della procedura suddetta (All.ti 5, 6, 7, 8 e 9); - ove necessario, ed ove interpretabile in tal senso, del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte in cui non ha previsto (ovvero ha escluso) che il ribasso sul costo della manodopera dovesse imporre l'automatica verifica di anomalia dell'offerta; - ove necessario, del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte in cui, con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche, non imponga alla Commissione di pubblicare e/o rendere comunque noti, i punteggi assegnati dai commissari ai singoli sub-criteri; - di ogni altro atto premesso, connesso conseguente o presupposto, anche se allo stato attuale non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso il contratto di appalto eventualmente già stipulato con l'aggiudicataria; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO - del diritto della ricorrente ad aver aggiudicato l'appalto in oggetto; - dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'impresa contro-interessata nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 C.P.A. E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA - del Comune di Casapulla alla sottoscrizione del contratto in favore dell'impresa ricorrente, alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa impresa a subentrare nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 121, co.2, del d.lgs. 104/2010; disponibilità espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more della definizione del giudizio sia stato stipulato il contratto in favore dell'aggiudicataria; - nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l'impresa Publiservizi s.r.l., al risarcimento per equivalente ai sensi dell'art.124 C.P.A. di tutti i danni subiti dal Comune di Casapulla, nella misura in cui sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all'utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TECNO PARKING S.R.L. il 25\5\2026 : Quanto al ricorso principale PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, - della nota prot_1757_del_13_11_2025_aggiudicazione definitiva.PDF del 13.11.2025, mai trasmessa, con la quale il Comune di Casapulla ha approvato “i Verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e n. 5 del 28/10/2025 relativi alla procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel territorio comunale” e, contestualmente, ha definitivamente aggiudicato la gara per la concessione alla società “PUBLISERVIZI SRL … per l’importo complessivo di €. 776.699,82, di cui €. 167.700,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso”; - ove necessario, della nota prot_1765_del_14_11_2025_Esito_di_gara.pdf trasmessa in data 14.11.2025 , con la quale il Comune di Casapulla ha reso noto che a valle delle operazioni di gara, “…l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, aggiudicataria, è risultata essere quella di PUBLISERVIZI SRL che ha conseguito il punteggio finale pari a 89.5…”; - di tutti i verbali di gara, e nello specifico, i verbali nn. 1, 2, 3, 4 e n. 5 del 28/10/2025 e di tutti gli atti conclusivi della procedura suddetta ; - ove necessario, ed ove interpretabile in tal senso, del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte in cui non ha previsto (ovvero ha escluso) che il ribasso sul costo della manodopera dovesse imporre l’automatica verifica di anomalia dell’offerta; - ove necessario, del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte in cui, con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche, non imponga alla Commissione di pubblicare e/o rendere comunque noti, i punteggi assegnati dai commissari ai singoli sub-criteri; - di ogni altro atto premesso, connesso conseguente o presupposto, anche se allo stato attuale non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso il contratto di appalto eventualmente già stipulato con l’aggiudicataria; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO - del diritto della ricorrente ad aver aggiudicato l’appalto in oggetto; - dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’impresa contro-interessata nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 C.P.A. E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA - del Comune di Casapulla alla sottoscrizione del contratto in favore dell’impresa ricorrente, alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa impresa a subentrare nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 121, co.2, del d.lgs. 104/2010; disponibilità espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more della definizione del giudizio sia stato stipulato il contratto in favore dell’aggiudicataria; - nell’ipotesi in cui non fosse dichiarata l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’impresa Publiservizi s.r.l., al risarcimento per equivalente ai sensi dell’art.124 C.P.A. di tutti i danni subiti dal Comune di Casapulla, nella misura in cui sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all’utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione. Quanto al presente ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento, per quanto di interesse della ricorrente - di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, anche in via derivata, nonché - ove necessario, in parte qua, del Verbale di gara n. 6 del 17.04.2026 , denominato “seduta riservata - ottemperanza ordinanza cautelare TAR N. 103/2026 e successiva n° 104/2026” avente ad oggetto il “riesame dei punteggi di offerta tecnica della procedura di gara CIG: B843F9CA02 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di aree di parcheggio a pagamento nel territorio del comune di Casapulla”, mai trasmesso, pubblicato sulla piattaforma di gara in data 20.04.2026 e depositato nel fascicolo del presente giudizio in data 21.04.2026; - ove e per quanto possa occorrere, laddove lesivi dell’interesse della ricorrente, della Determinazione n. 108 del 25.09.2025, della Determinazione n. 19/2026 nonché del Decreto nomina commissione prot. 7679/2026, atti e provvedimenti richiamati nel verbale n. 6 del 17.04.2026, mai trasmessi e quindi non conosciuti e di contenuto ignoto; - ove e per quanto possa occorrere, di ogni ulteriore atto e/o provvedimento connesso e collegato, conseguente o presupposto, anche allo stato attuale ignoto e non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente, con particolare riferimento all’atto, comunque ignoto, con il quale il Comune ha riconvocato la Commissione giudicatrice investendola del potere/dovere di rivalutare i punteggi di gara come da Ordinanza cautelare n. 103/2026 del 9.01.2026 del TAR Campania – Napoli.

Giustizia amministrativa202507170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento in favore di Publiservizi S.r.l., nonché gli atti di gara e il verbale di riesame dei punteggi tecnici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva disposta dal Comune di Casapulla in favore di Publiservizi S.r.l., gli atti e i verbali della procedura e, con motivi aggiunti, il verbale di gara n. 6 del 17 aprile 2026, adottato in seduta riservata per il riesame dei punteggi dell'offerta tecnica in esecuzione di precedenti ordinanze cautelari. Sono state inoltre contestate, ove lesive, le disposizioni del disciplinare relative alla mancata previsione dell'automatica verifica di anomalia in caso di ribasso sul costo della manodopera e alla mancata ostensione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari ai sub-criteri dell'offerta tecnica, nonché gli ulteriori atti richiamati nel verbale di riesame. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Ai fini della decisione, il Collegio ha ritenuto necessario verificare la documentazione relativa all'avvalimento utilizzato dall'aggiudicataria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto un incombente istruttorio. Ha ordinato al Comune di Casapulla di depositare, entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, copia dei contratti di avvalimento tra Publiservizi S.r.l. e Gemis S.r.l., fornendo la prova della data certa dei contratti e, soprattutto, della loro inclusione nella busta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara. L'adempimento è stato disposto ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.; ogni valutazione sulla legittimità dell'aggiudicazione, sui motivi aggiunti, sull'eventuale inefficacia del contratto, sul subentro e sul risarcimento è stata rinviata.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal giudice amministrativo.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della richiesta di acquisizione della documentazione necessaria per decidere.

  • art. 121, comma 2, c.p.a.

    Indicato nelle domande della ricorrente relative al subentro nel contratto eventualmente stipulato.

  • art. 122 c.p.a.

    Indicato nella domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Indicato nella domanda subordinata di risarcimento per equivalente.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dalla verifica della tempestiva e regolare produzione di contratti di avvalimento, il giudice amministrativo può ordinare alla stazione appaltante il deposito dei contratti e della documentazione idonea a dimostrarne la data certa e l'inserimento nella busta di gara pertinente.
  • La verifica della collocazione dei contratti di avvalimento nella documentazione di gara può essere rilevante ai fini della legittimità della partecipazione dell'operatore economico e dell'aggiudicazione, sicché il giudice può acquisire d'ufficio tale documentazione prima di pronunciarsi sul merito.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAvvalimento
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.