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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26885/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per l’anno d’imposta 2011 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, con iscrizione a ruolo di IRES, IVA, interessi e sanzioni per asserito indebito utilizzo in compensazione di crediti non effettivi e omessi versamenti IVA. La società contribuente aveva contestato in primo grado la pretesa senza entrare nel merito della ripresa, attribuendo l’eventuale inadempimento alla società incaricata della gestione contabile e chiedendo in via subordinata l’esclusione delle sanzioni per fatto esclusivamente imputabile al terzo. In appello aveva poi dedotto anche carenza di motivazione della cartella, mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, assenza di responsabilità propria, mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice e illegittimità autonoma delle sanzioni. Nel ricorso per cassazione ha censurato la sentenza regionale per aver omesso di valutare varie doglianze e per aver ritenuto legittima la pretesa e le sanzioni, sostenendo: che la cartella era priva di adeguata motivazione; che il contraddittorio endoprocedimentale era mancato; che non vi era colpa della contribuente, essendo i fatti ascrivibili alla società intermediaria che gestiva la contabilità e avrebbe falsificato i modelli F24; che l’esimente dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 avrebbe dovuto operare in presenza di denuncia penale del terzo; che il giudice tributario avrebbe dovuto acquisire d’ufficio documentazione bancaria; e che le sanzioni non erano sorrette da autonoma motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative a motivazione della cartella e contraddittorio preventivo perché formulate in modo generico, non autosufficiente e non attinente al decisum, oltre che in parte riferite a un vizio motivazionale non più deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Nel secondo motivo ha dichiarato inammissibili le doglianze per difetto di specificità e, quanto alla responsabilità della contribuente, ha comunque ritenuto infondata la censura, affermando che l’esimente per fatto del terzo richiede la prova dell’assenza di colpa anche sotto il profilo della culpa in vigilando e dell’adempimento dell’onere di vigilanza sull’intermediario. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sui poteri istruttori del giudice per carenza di autosufficienza e perché il potere officioso non può supplire alle carenze probatorie della parte. La doglianza sulla motivazione autonoma delle sanzioni è stata ritenuta inammissibile perché nuova e, in ogni caso, infondata, dato che la motivazione per relationem è sufficiente quando le sanzioni siano irrogate contestualmente all’atto impositivo. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    norma richiamata quale base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi e dell’emissione della cartella

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    norma richiamata quale base del controllo automatizzato ai fini IVA

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    in appello non possono essere proposte domande o eccezioni nuove; le doglianze nuove sono state dichiarate inammissibili

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge richiede l’indicazione della norma violata e il confronto con la sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione nei termini di insufficienza/contraddittorietà non è più censurabile nel regime applicabile alla sentenza impugnata

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’atto impositivo

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di motivazione dell’atto

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    l’esimente per fatto del terzo opera solo se l’inadempimento è esclusivamente imputabile al terzo e il contribuente prova di non aver tenuto condotta colpevole nemmeno sotto il profilo della vigilanza

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    il potere istruttorio del giudice tributario è integrativo e non può supplire alle carenze probatorie della parte

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    l’obbligo di autonoma motivazione della sanzione vale quando la sanzione sia irrogata con atto separato, non quando sia contestuale all’atto impositivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e riferito esattamente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche, astratte o sganciate dalla motivazione della decisione sono inammissibili.
  • La denuncia di violazione di legge richiede l’indicazione della norma asseritamente violata, l’esame del suo contenuto precettivo e il confronto con la concreta statuizione del giudice di merito; non spetta alla Corte ricercare d’ufficio la norma pertinente o integrare le carenze del motivo.
  • Il vizio di motivazione nei termini di mera insufficienza o contraddittorietà non è più deducibile quando il regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile lo escluda.
  • In materia di sanzioni tributarie, l’esimente per fatto esclusivamente imputabile a terzi opera solo se il contribuente dimostra non solo la condotta fraudolenta del terzo e la denuncia all’autorità giudiziaria, ma anche di aver adempiuto all’obbligo di vigilanza sull’incaricato; la culpa in vigilando impedisce l’applicazione dell’esimente.
  • Nel processo tributario il potere officioso di acquisizione delle prove non può essere utilizzato per colmare le carenze probatorie della parte, ma solo per integrare il quadro istruttorio in situazioni di oggettiva incertezza.
  • Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Quando la sanzione tributaria è irrogata contestualmente e unitamente all’atto di accertamento o di liquidazione, la motivazione può essere assolta per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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