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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23540/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego di accesso alla definizione agevolata ("condono") ex d.l. n. 119/2018 in relazione a una cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 per l'anno d'imposta 2009; l'Agenzia aveva ritenuto la cartella atto di mera riscossione non definibile, mentre la contribuente sosteneva che la cartella costituiva il primo ed unico atto impositivo comunicante la pretesa fiscale e quindi definibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso di AFS s.r.l. avverso il provvedimento di diniego. Ha ritenuto, conformemente al principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 18298/2021), che la cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, quando costituisce il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente (come nel caso in esame, in cui l'ufficio aveva ridotto i crediti di imposta dichiarati e richiesto i relativi importi), ha natura impositiva e la relativa controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018. Poiché la contribuente aveva presentato istanza di definizione e versato la prima rata, il giudizio si è estinto automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 23/10/2018, conv. con modificazioni dalla l. n. 136/2018 (art. 6)

    "art. 6, comma 10" e "art. 6, comma 13"

    Stabilisce la definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte ha ritenuto che la controversia derivante da cartella emessa a seguito di controllo automatizzato possa rientrare nella definizione quando la cartella è il primo ed unico atto che comunica la pretesa fiscale; inoltre, se il contribuente aderisce e versa la prima rata, il giudizio si estingue automaticamente.

  • art. 36-bis del d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Regola il controllo automatizzato delle dichiarazioni e il potere rettificativo dell'Amministrazione; la cartella derivante dall'esercizio di tale potere può avere natura impositiva quando concretizza l'effetto di comunicare al contribuente l'an e il quantum della pretesa.

  • art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Prevede l'impugnabilità degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto che la cartella di cui trattasi sia impugnabile ex art. 19 anche per motivi di merito quando costituisce il primo atto comunicativo della pretesa.

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 18298 del 25/06/2021

    "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973... dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.-l. n. 119 del 2018... qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente"

    Principio di diritto centrale per la decisione: conferma la possibilità di definire le controversie relative a cartelle emesse dopo controllo automatizzato quando esse rappresentano il primo atto comunicativo della pretesa fiscale.

  • d.l. n. 137 del 28/10/2020, conv. con modificazioni dalla l. n. 176/2020 (art. 23, comma 8-bis)

    Normativa citata in relazione alle modalità di trattazione in pubblica udienza e all'intervento del pubblico ministero in Cassazione; nell'atto è richiamata per il procedimento di udienza.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 può essere considerata atto impositivo e quindi definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 quando è il primo ed unico atto che comunica al contribuente la pretesa fiscale (an e quantum).
  • Se prima della cartella non vi è stato alcun atto impositivo che abbia già comunicato la pretesa, la cartella non è mera atto di riscossione ma svolge funzione impositiva e può essere impugnata anche sul merito.
  • Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata e versa la prima rata (o adempie quanto richiesto dalla disciplina di definizione), il giudizio pendente si sospende e, se ricorrono le condizioni previste, si estingue automaticamente ai sensi dell'art. 6, comma 13.
  • L'Ufficio non può automaticamente rifiutare la definizione sostenendo che la cartella sia mera riscossione senza valutare se essa costituisca il primo atto comunicativo della pretesa; occorre valutare la concreta sequenza degli atti e la natura della contestazione.
  • Nei casi di contrasto giurisprudenziale sulla natura della cartella derivante da controllo automatizzato, la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) costituisce parametro vincolante per l'ammissibilità della definizione agevolata.

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