Ordinanza n. 921/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto del Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 549 del 30/06/2025, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia per la Regione Emilia-Romagna, nella misura in cui non ha incluso la sig.ra Maria Rosaria Campellone in virtù della riserva posseduta ai sensi dell'art. 13, co. 9 e 10 del D.M. 205/2023; - del decreto del Direttore generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 969 del 30/07/2025, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado su posto comune con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia per la Regione Emilia-Romagna, ad integrazione della precedente graduatoria di merito recata dal D.D.G. n. 549 del 30/06/2025, nella misura in cui non ha incluso la sig.ra Maria Rosaria Campellone in virtù della riserva posseduta ai sensi dell'art. 13, co. 9 e 10 del D.M. 205/2023; - nonché di ogni atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi gli atti istruttori; Nonché per l'accertamento dell'interesse e del diritto della ricorrente ad essere utilmente ricompresa nella graduatoria di merito dei candidati approvata, dapprima, con D.D.G. dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 549 del 30/06/2025 e, successivamente, con D.D.G. dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna n. 969 del 30/07/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito del concorso docenti per la classe A022, nella parte in cui non hanno incluso la candidata beneficiaria della riserva del 30%
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato i decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna che hanno approvato, prima e ad integrazione, la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado, classe A022. Ha dedotto che l’Amministrazione non avrebbe riconosciuto in suo favore la riserva del 30% prevista dall’art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 205/2023, nonostante avesse maturato oltre 45 mesi di servizio presso istituzioni scolastiche nel periodo indicato in ricorso. Ha chiesto, oltre all’annullamento degli atti nella parte lesiva, l’accertamento dell’interesse e del diritto a essere utilmente ricompresa nella graduatoria. Una controinteressata si è costituita, mentre le amministrazioni intimate non si sono costituite.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenendo necessario acquisire elementi ufficiali sui fatti di causa e sulle contestazioni formulate, anche alla luce delle difese della controinteressata, ha disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna producano una relazione sui fatti entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata per la discussione all’udienza pubblica del 25 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 13, commi 9 e 10, D.M. 205/2023
La ricorrente invoca tali disposizioni quale fondamento della riserva concorsuale collegata al servizio maturato presso le istituzioni scolastiche; il TAR non ne ha ancora definito l’applicazione concreta.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando la controversia sull’inserimento in una graduatoria concorsuale dipende dalla verifica di periodi di servizio e dell’applicabilità di una riserva, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione dell’amministrazione prima di decidere il merito.
- In presenza di amministrazioni non costituite e di difese articolate da una controinteressata, il giudice può richiedere all’amministrazione una relazione sui fatti e sulle doglianze, al fine di completare il quadro istruttorio.
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