Cassazione Civile, Ordinanza n. 16140/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato, tramite la filiale bancaria, titoli obbligazionari Parmalat Finance nel giugno 2003. In primo grado avevano chiesto la condanna della banca alla restituzione di euro 70.530,76, deducendo la violazione degli obblighi informativi e di profilatura previsti dalla disciplina dei servizi di investimento: mancata conoscenza adeguata del prodotto, omessa informazione sulla natura, sui rischi, sul rating e sulla collocazione estera dei titoli, mancata acquisizione delle informazioni sulla loro situazione finanziaria e sulla propensione al rischio, nonché inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo degli investitori. La Corte d'appello aveva però accolto l'impugnazione della banca, ritenendo provata l'avvenuta informazione e valorizzando l'ordine scritto sottoscritto da uno dei coniugi, contenente l'avviso di inadeguatezza e l'indicazione che il titolare aveva insistito nell'operazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del collegio, per asserita discordanza tra collegio verbalizzato e collegio indicato in sentenza; 2) nullità della sentenza per invalidità della composizione del collegio in ragione della partecipazione di un giudice ausiliario; 3) violazione delle norme TUF e Consob sugli obblighi informativi, sostenendo che la banca non aveva assolto gli obblighi di informazione attiva e passiva e che le clausole standard del modulo d'ordine non bastavano; 4) errata valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi, contestando la lettura della CTU, del rating BBB, del prospetto informativo e della prova dell'avvenuta informazione, oltre alla rilevanza della posizione del coniuge che non aveva sottoscritto l'ordine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo ritenendo che la difformità tra intestazione della sentenza e verbale di udienza integri solo errore materiale, salvo prova di un effettivo mutamento del collegio, prova non fornita dai ricorrenti. Ha respinto anche il secondo motivo richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 41 del 2021 sulla temporanea legittimità della partecipazione dei giudici ausiliari d'appello nel periodo transitorio, sicché la composizione del collegio non era invalida. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito e delle prove. La Corte ha ribadito i principi sugli obblighi informativi dell'intermediario, sull'onere probatorio e sulla rilevanza della sottoscrizione dell'ordine con avviso di inadeguatezza, ma ha ritenuto che, nel caso concreto, la Corte d'appello avesse motivato congruamente nel ritenere assolto l'obbligo informativo e nel valorizzare la prova della consapevolezza dell'investitore e della sua insistenza nell'operazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità da immutabilità del collegio; la Corte ha escluso la nullità in assenza di prova di effettivo mutamento del collegio
richiamato dai ricorrenti in relazione alla composizione del collegio; la Corte ha ritenuto il motivo infondato
invocato per l'asserita nullità della sentenza per composizione illegittima del collegio; il motivo è stato respinto
richiamato dai ricorrenti per censurare la composizione del collegio giudicante; la Corte ha escluso l'illegittimità nel periodo transitorio indicato dalla Corte costituzionale
art. 25 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al giudice naturale e alla composizione del collegio; la Corte non ha accolto la censura
art. 102 Cost.
richiamato in relazione alla legittimità della composizione del collegio con giudici ausiliari; la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021
art. 106 Cost.
norma costituzionale evocata per contestare la partecipazione del giudice ausiliario; la Corte ha ritenuto transitoriamente legittima la partecipazione nei limiti indicati dalla Corte costituzionale
art. 58 d.l. 21 giugno 2013, n. 69
insieme agli artt. 62 e seguenti, è stato oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 41 del 2021 richiamata dalla Corte di cassazione
artt. 62-72 d.l. 21 giugno 2013, n. 69
dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale n. 41 del 2021 nella parte indicata, con salvezza del periodo transitorio fino al completamento del riordino della magistratura onoraria
art. 32 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
richiamato quale termine per il completamento del riordino della magistratura onoraria, fino al quale è stata ammessa la composizione collegiale con giudici ausiliari nei limiti indicati
art. 1, comma 5, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
definisce i servizi e le attività di investimento rilevanti nel caso
art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
impone agli intermediari diligenza, correttezza, trasparenza e obbligo di acquisire e fornire informazioni adeguate
art. 23, comma 6, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
stabilisce l'onere della prova dell'adempimento in capo all'intermediario nei giudizi risarcitori per servizi di investimento, in armonia con l'art. 1218 c.c.
art. 28 Regolamento Consob n. 11522 del 1998
impone all'intermediario di acquisire le informazioni sul cliente e di consegnare il documento sui rischi generali, oltre a fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione
art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998
prevede che, in caso di operazione non adeguata, l'intermediario informi il cliente delle ragioni dell'inadeguatezza e, se il cliente insiste, esegua l'operazione solo con ordine scritto o registrato con esplicito riferimento alle avvertenze ricevute
richiamato come regola generale di responsabilità per inadempimento, coerente con l'art. 23, comma 6, TUF
richiamato per il riparto dell'onere probatorio nelle controversie relative ai servizi di investimento
invocato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha qualificato la censura come richiesta di nuovo esame del merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per veicolare censure di violazione di legge, dichiarate inammissibili nella parte in cui miravano a rivalutare il merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per nullità della sentenza; i relativi motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare il giudizio di merito
richiamati per la correzione dell'errore materiale relativo all'intestazione della sentenza
Corte cost. n. 41 del 2021
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della disciplina dei giudici ausiliari d'appello, ma con effetti non tali da travolgere la legittimità della composizione collegiale nel periodo transitorio considerato
Massime di principio
- La difformità tra il collegio indicato nel verbale d'udienza e quello riportato in sentenza integra, di regola, un mero errore materiale, salvo che la parte dimostri un effettivo mutamento del collegio giudicante, prova che grava su chi deduce la nullità.
- La partecipazione del giudice ausiliario al collegio della corte d'appello non determina automaticamente nullità della sentenza quando la decisione ricade nel periodo transitorio in cui la Corte costituzionale ha mantenuto ferma la legittimità della composizione collegiale nei limiti indicati.
- Nelle controversie relative ai servizi di investimento, l'intermediario deve provare di aver adempiuto agli obblighi informativi e di profilatura previsti dal TUF e dal regolamento Consob, ma l'investitore che agisce per il risarcimento deve comunque allegare l'inadempimento, il danno e il nesso causale.
- La sottoscrizione da parte del cliente di un ordine scritto recante l'avviso di inadeguatezza dell'operazione fa presumere l'adempimento dell'obbligo informativo specificamente connesso all'operazione non adeguata, ma la presunzione può essere superata se il cliente allega omissioni informative specifiche.
- L'obbligo informativo dell'intermediario non si esaurisce in formule generiche o clausole di stile: deve riguardare le caratteristiche concrete del titolo, la sua rischiosità, il soggetto emittente, il rating, il mercato di collocamento e gli altri elementi necessari a una scelta consapevole.
- Se il cliente insiste nell'operazione sconsigliata, l'intermediario può eseguirla solo dopo averlo informato in modo adeguato delle ragioni dell'inadeguatezza e aver raccolto un ordine espresso che dia conto delle avvertenze ricevute; il dissenso dell'investitore non esonera comunque la banca dalla prova dell'effettivo adempimento degli obblighi informativi.
- Le censure di violazione di legge non sono ammissibili in cassazione quando, sotto l'apparente prospettazione giuridica, mirano esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle conclusioni del giudice di merito.
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