Sentenza n. 14645/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno n. 47814 del 04.12.2025, prot. n. 91078;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 4 dicembre 2025 per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento, poiché, decorso il termine previsto dalla legge, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendo la piena partecipazione alle graduatorie dei docenti abilitati. È stata inoltre richiesta, in via cautelare, l’adozione di misure volte a preservare l’inserimento con riserva nelle GPS della Provincia di Caserta, con conservazione del punteggio e partecipazione alle procedure di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda contro il silenzio, ritenendo integrati i presupposti dell’azione: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di una decisione. Ha rilevato che l’Amministrazione non si era pronunciata sulla domanda del 4 dicembre 2025, in violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a pronunciarsi con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Il procedimento dovrà essere svolto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sul riconoscimento delle qualifiche professionali. È stata invece respinta la domanda cautelare relativa alla conservazione della posizione nelle GPS, poiché tale posizione risultava già positivamente validata, seppure con riserva, dall’Ufficio scolastico regionale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni
Il termine generale di conclusione del procedimento è richiamato quale parametro dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 31 c.p.a.
La pronuncia applica l’azione contro il silenzio-inadempimento, accertando l’illegittimità dell’inerzia e ordinando all’Amministrazione di provvedere.
Massime di principio
- L’azione contro il silenzio-inadempimento è fondata quando siano presenti una formale istanza del privato, la scadenza del termine per la conclusione del procedimento e l’assenza di un provvedimento espresso dell’Amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
- Non occorre adottare ulteriori misure cautelari per preservare una posizione nelle graduatorie scolastiche quando tale posizione sia già stata positivamente validata dall’Amministrazione, sia pure con riserva.
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