Cassazione Civile, Sentenza n. 11000/2021 del 26/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso prima dell'udienza pubblica, accettata dai difensori dei lavoratori; la Corte ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. con compensazione integrale delle spese tra le parti e senza pronuncia sul merito della cassazione. Non è stata disposta la maggiorazione del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato il diritto dei lavoratori (dipendenti di Q.Eco, consorziata GE.S.A.R.) ad essere assunti dalla Cooperativa Concordia quale soggetto subentrante nell'appalto del servizio di raccolta rifiuti, sulla base dell'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente (e della normativa sulla continuità dell'appalto), con conseguente risarcimento per la mancata assunzione e regolarizzazione contributiva. Inoltre censurata in via preliminare la presunta nullità per violazione del contraddittorio in relazione a un ricorso cautelare presentato nel merito.
Norme richiamate
art. 6 CCNL Fise Assoambiente
Riconosciuta applicabilità dell'art. 6 nel senso che, in caso di successione nell'appalto, il soggetto subentrante può essere tenuto ad assumere i lavoratori che abbiano prestato servizio per il periodo richiesto (qui, comprovati 240 giorni antecedenti), trasferendo di fatto l'obbligo contrattuale di continuità occupazionale
Interpretato come norma che ammette che un consorzio possa eseguire lavori anche tramite enti consorziati, con effetto di collegare la continuità dell'appalto tra il consorzio e il soggetto subentrante e quindi rendere applicabili obblighi verso i lavoratori
Applicati per dichiarare l'estinzione del processo a seguito della rinuncia del ricorrente accettata dalla controparte; la rinuncia determina l'estinzione senza decisione di merito e con la possibilità di disciplina delle spese secondo le norme indicate (qui compensazione integrale e nessun provvedimento sulle spese ai sensi dell'art. 391, ultimo comma)
art. 13, comma l-quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato in negativo: la Corte ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In caso di successione contrattuale in appalti pubblici per servizi (es. raccolta rifiuti), il subentrante può essere obbligato ad assumere i lavoratori del precedente appaltatore se sussiste continuità dell'appalto e i lavoratori dimostrano il periodo di servizio richiesto dal CCNL applicabile
- L'articolazione tra contratto collettivo e norme sul funzionamento dei consorzi può giustificare l'estensione degli obblighi occupazionali anche verso lavoratori di imprese consorziate che hanno effettivamente reso il servizio per il committente
- Proceduralmente, la rinuncia al gravame del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza decisione sul merito: per ottenere una pronuncia definitiva bisogna evitare la rinuncia o negoziare espressamente una transazione con effetti sostanziali
- La valutazione della nullità per violazione del contraddittorio richiede che si dimostri effettivo pregiudizio; la mera presentazione di atti cautelari nei termini del procedimento principale non determina automaticamente la nullità se le parti hanno potuto esercitare le loro difese
- Sulle spese e sul contributo unificato: la compensazione delle spese può essere concordata tra le parti al momento della rinuncia; il raddoppio del contributo unificato si applica solo se sussistono le condizioni previste dalla norma e non di automatico
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