Sentenza del 13/01/2020 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Torino
Reddito d'impresa - Costi - Presenza regolari fatture - Indeducibilità - Onere della prova - Amministrazione - Spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'Amministrazione ha contestato l'inerenza/indeducibilità di costi portati in deduzione (e/o la detrazione dell'IVA) nonostante fossero documentati da fatture regolari. Il giudice ha valutato quale sia l'onere della prova in capo all'Amministrazione quando è presente documentazione fiscale formale.
La decisione
il giudice ha ritenuto che la presenza di fatture regolari comporta la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato e, pertanto, consente la deduzione del costo (o la detrazione dell'IVA). Spetta all'Agenzia delle Entrate fornire la prova contraria dell'indeducibilità (es. dimostrare la simulazione dell'operazione, l'assenza della prestazione o altri elementi che rendano il costo non inerente). In mancanza di tale prova l'impugnazione dell'Amministrazione viene respinta e la deduzione/ detrazione è ammessa.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
interpretata come fondamento della presunzione di veridicità dei documenti privati (quali le fatture): il documento contabile regolare è considerato prova idonea salvo prova contraria.
art. 22 DPR 600/73
utilizzato per affermare che l'onere della prova circa l'indeducibilità spetta all'Amministrazione finanziaria; la regolare fattura abilita, in linea di principio, la deducibilità o la detrazione IVA.
Massime di principio
- La presenza di fatture regolari crea una presunzione favorevole al contribuente: l'onere di provare l'indeducibilità spetta all'Amministrazione.
- L'Amministrazione deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare che l'operazione è simulata, inesistente o priva di inerenza; mere sospetti o argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare documentazione integrativa (contratti, ordini, DDT, pagamenti tracciabili) che confermi la realtà economica dell'operazione.
- Una fattura formalmente valida non garantisce automaticamente il diritto alla deduzione se emergono prove contrarie (es. mancanza di erogazione della prestazione, collegamento con attività illecite); tuttavia la prova di tali fatti grava sull'Amministrazione.
- Nelle verifiche IVA, la regolarità formale della fattura consente la detrazione salvo prova della mancata sussistenza del presupposto impositivo o di esclusione prevista dalla normativa IVA.
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