Regolamento (UE) 2023/2620
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2620 della Commissione, del 24 novembre 2023, che approva il diossido di zolfo, generato da zolfo mediante combustione, come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva, ai fini del regolamento (UE) n. 528/2012, il diossido di zolfo generato da zolfo mediante combustione come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 4. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche indicate nell’allegato, tra cui un grado minimo di purezza, una data di approvazione e una data di scadenza. L’allegato impone inoltre cautele particolari nella valutazione dei prodotti, con attenzione agli utilizzatori professionali, all’esposizione secondaria del grande pubblico e all’eventuale impatto su alimenti e mangimi.
Approva il diossido di zolfo, generato da zolfo mediante combustione, come principio attivo per l’impiego nei biocidi del tipo di prodotto 4, con condizioni specifiche di purezza, approvazione e uso.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 4, ossia disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale ai sensi dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, quando contengono diossido di zolfo generato da zolfo mediante combustione come principio attivo. L’atto riguarda l’approvazione a livello unionale del principio attivo e le condizioni che devono essere considerate nella successiva autorizzazione dei prodotti negli Stati membri. Non disciplina altri tipi di prodotto né altri usi del principio attivo; per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi rilevano anche le norme sui limiti massimi di residui richiamate nell’allegato.
Approvazione del diossido di zolfo, generato da zolfo mediante combustione, come principio attivo per biocidi di tipo 4
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2620 della Commissione approva il diossido di zolfo, generato da zolfo mediante combustione, come principio attivo ai fini dell’impiego nei biocidi del tipo di prodotto 4. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e recepisce l’esito della procedura di valutazione svolta dall’autorità competente tedesca e dal comitato sui biocidi dell’ECHA.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l’elenco dei principi attivi esistenti da valutare per un’eventuale approvazione. Il principio attivo in questione è stato valutato per i biocidi del tipo di prodotto 4, ossia disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, come definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’ECHA il 26 settembre 2022, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
Esito della valutazione e ragioni dell’approvazione
Secondo il parere dell’ECHA, i biocidi del tipo di prodotto 4 contenenti diossido di zolfo generato da zolfo mediante combustione possono soddisfare i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, a condizione che siano rispettate determinate condizioni di uso. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ritiene opportuno procedere all’approvazione del principio attivo, imponendo specifiche condizioni precauzionali.
Contenuto dell’articolo 1
L’articolo 1 dispone l’approvazione del diossido di zolfo, generato da zolfo mediante combustione, come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 4, con rinvio alle condizioni contenute nell’allegato. L’approvazione non è quindi incondizionata, ma dipende dal rispetto dei requisiti tecnici e delle cautele previste dal regolamento.
Allegato: identificazione del principio attivo e durata dell’approvazione
L’allegato specifica i dati identificativi del principio attivo e del precursore:
- precursore: zolfo;
- principio attivo: diossido di zolfo;
- numero CE del precursore: 231-722-6;
- numero CE del principio attivo: 231-195-2;
- numero CAS del precursore: 7704-34-9;
- numero CAS del principio attivo: 7446-09-5.
L’allegato fissa inoltre:
- grado minimo di purezza del principio attivo: 99,5 % p/p;
- data di approvazione: 1o ottobre 2024;
- data di scadenza dell’approvazione: 30 settembre 2034;
- tipo di prodotto: 4.
Condizioni specifiche da rispettare nella fase di autorizzazione dei prodotti
L’allegato impone che, nella valutazione del prodotto, si presti particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione;
- agli utilizzatori professionali;
- al grande pubblico in caso di esposizione secondaria.
Residui in alimenti e mangimi
Per i biocidi che possano lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, l’allegato richiede di verificare se sia necessario stabilire nuovi limiti massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti. Il richiamo è effettuato al regolamento (CE) n. 470/2009 e al regolamento (CE) n. 396/2005. In tali casi devono essere adottate misure di attenuazione del rischio adeguate per garantire che i limiti non siano superati.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il diossido di zolfo, generato da zolfo mediante combustione, come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4, subordinatamente alle condizioni stabilite nell’allegato.
Dati identificativi e parametri di approvazione
L’allegato identifica il principio attivo come diossido di zolfo generato da zolfo mediante combustione, con precursore zolfo. Sono indicati i numeri CE e CAS del precursore e del principio attivo, un grado minimo di purezza del 99,5 % p/p, la data di approvazione del 1o ottobre 2024 e la scadenza dell’approvazione al 30 settembre 2034.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei biocidi
La valutazione del prodotto deve considerare con particolare attenzione le esposizioni, i rischi e l’efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non esaminati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello UE. Occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali e al grande pubblico in caso di esposizione secondaria.
Residui in alimenti e mangimi
Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere valutata la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio adeguate per garantire che tali LMR non siano superati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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