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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2688

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2688 della Commissione, del 24 novembre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32023R2688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE di origine autorizzata per determinati prodotti avicoli, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e negli Stati Uniti e della cessazione delle criticità in alcune zone del Canada e del Regno Unito. Modifica inoltre una precedente numerazione di zone del Regno Unito contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2580. Le variazioni incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che costituisce la base dell’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di tali partite.

Modifica e rettifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con aggiornamento delle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da restrizioni per influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti, aggiornando le zone soggette a restrizioni o nuovamente autorizzate in funzione dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. La rettifica relativa al Regno Unito si applica retroattivamente dal 16 novembre 2023, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modifica e rettifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2688 della Commissione aggiorna gli elenchi di cui agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con riferimento alle partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento si fonda sul quadro di sanità animale del regolamento (UE) 2016/429 e risponde all’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sia consentito solo da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi previsti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 individua le prescrizioni sanitarie applicabili, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati.

Motivi dell’intervento

La Commissione prende atto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame notificati dal Canada e dagli Stati Uniti, con conseguente istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e politica di abbattimento totale. Parallelamente, Canada e Regno Unito hanno trasmesso aggiornamenti epidemiologici che hanno consentito alla Commissione di ritenere superata la minaccia sanitaria in alcune zone precedentemente sospese, rendendo possibile la riapertura del commercio per i prodotti avicoli interessati.

Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

Gli allegati V e XIV sono modificati per riflettere l’attuale situazione sanitaria.

Canada

Per il Canada sono aggiornate le zone CA–2.192, CA–2.193 e CA–2.194, con indicazione delle nuove date di applicazione delle restrizioni, e sono aggiunte le zone CA–2.206 fino a CA–2.212. Le descrizioni territoriali riportano province, coordinate geografiche e comuni coinvolti nelle zone di protezione e sorveglianza, con dettaglio delle aree interessate in Columbia britannica, Saskatchewan e Alberta.

Regno Unito

Per il Regno Unito la zona GB–2.322 è sostituita con una nuova formulazione, con effetti sia nell’allegato V sia nell’allegato XIV. La Commissione chiarisce inoltre che la rettifica della zona GB–2.323 deve applicarsi dalla data di entrata in vigore del regolamento 2023/2580, correggendo un errore sulla data finale precedentemente indicata.

Stati Uniti

Per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US–2.506 fino a US–2.525, relative a focolai localizzati in diversi Stati federati, tra cui Minnesota, Missouri, Iowa, North Dakota, South Dakota, Oregon e California. Le descrizioni delle zone indicano aree circolari di raggio 10 km centrate su coordinate GPS specifiche, coerenti con il sistema di delimitazione delle restrizioni sanitarie.

Rettifica specifica del Regno Unito

La parte II dell’allegato contiene la rettifica puntuale della voce relativa alla zona GB–2.323: nell’allegato V, parte 1, sezione B, la riga è sostituita con una nuova indicazione e nell’allegato XIV, parte 2, le righe corrispondenti sono riformulate. La data rilevante è il 23 ottobre 2023.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La rettifica contenuta nella parte II dell’allegato ha applicazione retroattiva dal 16 novembre 2023. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto sanitario

La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1 e 3. Il sistema UE prevede che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale possano entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi pertinenti.

Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per riflettere l’attuale situazione epidemiologica in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riguardano gli elenchi dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Nuove sospensioni per focolai in Canada e Stati Uniti

A seguito della notifica di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, sono inserite o aggiornate nuove zone soggette a restrizioni in Canada e negli Stati Uniti. Per il Canada sono richiamati focolai in Columbia britannica, Alberta e Saskatchewan; per gli Stati Uniti focolai in California, Iowa, Minnesota, Missouri, North Dakota, Oregon e South Dakota. Conseguentemente vengono sospesi o aggiornati i riferimenti alle zone interessate negli allegati V e XIV.

Riammissione di zone del Canada e del Regno Unito

La Commissione ritiene che le informazioni fornite dal Canada e dal Regno Unito e le misure adottate, incluse abbattimento totale, zone di restrizione e pulizia/disinfezione, offrano garanzie sufficienti per rimuovere la minaccia sanitaria in alcune zone precedentemente sospese. Ne deriva la nuovamente autorizzazione dell’ingresso nell’Unione per i prodotti avicoli provenienti da tali zone.

Rettifica della numerazione delle zone del Regno Unito

Il regolamento rettifica un errore introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2580 relativo alla numerazione di due zone del Regno Unito, in particolare la zona GB–2,323. La rettifica si applica a decorrere dal 16 novembre 2023, data di entrata in vigore del regolamento rettificato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La parte II dell’allegato, contenente la rettifica, si applica dal 16 novembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio agroalimentareimportazionisicurezza alimentarecontrolli veterinari

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