Ordinanza n. 2920/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado, nell’ambito della procedura di gara identificata dal CIG B6613A1241. Dal testo emergono controversie relative alla tempestività dell’impugnazione e alla necessità di eventuali approfondimenti tecnici sulla conformità dell’offerta dell’originaria aggiudicataria alle prescrizioni di gara. La stazione appaltante non si è costituita in appello; si è costituita la controinteressata Draeger Italia S.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio ha ritenuto che le questioni controverse, inclusa la tempestività dell’impugnazione e la conformità tecnica dell’offerta dell’originaria aggiudicataria, richiedano un approfondimento nel merito, per il quale era già fissata udienza dinanzi al TAR. Nelle more, ha attribuito prevalenza all’interesse a un sollecito avvio della fornitura, lasciando tuttavia all’Amministrazione la scelta, sotto la propria responsabilità, se attendere l’esito del giudizio oppure avviare l’esecuzione del contratto con l’operatore individuato all’esito dell’intervento in autotutela. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le questioni relative alla tempestività dell’impugnazione e alla conformità tecnica dell’offerta richiedono approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito.
- In presenza di un interesse concreto e attuale all’avvio sollecito di una fornitura, tale interesse può prevalere, in sede cautelare, sull’esigenza di sospendere gli effetti degli atti di gara, ferma restando la definizione delle questioni controverse nel giudizio di merito.
- Quando il giudice cautelare non sospende l’esecuzione e lascia all’amministrazione la scelta se avviare il contratto, l’amministrazione assume i rischi derivanti dall’eventuale esito sfavorevole del giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →