R.R. Emilia-Romagna 6/2019
DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL' ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dell’Emilia-Romagna disciplina fondo, criteri e modalità di riparto degli incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016 per lavori, servizi e forniture affidati dalla Regione e dagli enti regionali. Si applica ai bandi/avvisi/inviti successivi alla sua entrata in vigore; per lavori anche dal 19 aprile 2016 e per servizi/forniture dal 1° gennaio 2019, se previsto l’accantonamento nei quadri economici.
Disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche negli appalti regionali
Disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche negli appalti regionali
Il regolamento della Regione Emilia-Romagna definisce modalità, limiti e criteri di ripartizione degli incentivi economici per le funzioni tecniche previste dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016. La disciplina riguarda gli appalti di lavori, servizi e forniture gestiti dalla Regione e dagli istituti e agenzie regionali interessati.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica quando la Regione o gli istituti e le agenzie regionali indicati dalla legge regionale sull’organizzazione svolgono il ruolo di stazione appaltante. Possono beneficiarne il personale in servizio che concorre istituzionalmente alle attività tecniche connesse all’appalto e, nei casi previsti, anche dipendenti di altre stazioni appaltanti incaricati dalla Regione.
Sono inclusi:
- il responsabile unico del procedimento;
- gli incaricati delle funzioni e attività tecniche connesse a lavori, servizi e forniture, compresi gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità;
- i collaboratori tecnici, giuridici o amministrativi formalmente individuati.
Le attività affidate a personale dirigenziale non danno titolo agli incentivi.
Funzioni e attività incentivabili
Gli incentivi riguardano le prestazioni connesse a:
- programmazione della spesa;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabilità unica del procedimento;
- direzione lavori, inclusi coordinamento sicurezza in esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaudo, collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare esecuzione e verifica di conformità;
- collaborazione tecnica o amministrativa.
Individuazione degli incaricati e criteri di scelta
I dipendenti da incaricare sono proposti dal RUP e poi individuati con atto del dirigente responsabile del servizio competente. Ogni variazione dei nominativi richiede atto motivato comunicato agli interessati.
Nella scelta devono essere considerati:
- integrazione delle diverse competenze in relazione alla prestazione;
- competenza, esperienza e risultati in incarichi analoghi;
- equa distribuzione degli incarichi;
- rispetto dei vincoli previsti per gli ordini professionali, se applicabili.
L’atto di individuazione deve indicare espressamente funzioni svolte e cronoprogramma.
Incarichi svolti per altre stazioni appaltanti e ruolo di Intercent-ER
Se mancano professionalità tecniche interne, il RUP può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.
Quando personale regionale presta attività a favore di altre stazioni appaltanti, i compensi sono trasferiti alla Regione e poi corrisposti al personale tramite cedolino stipendi, previo introito delle somme e scorporo di oneri riflessi e IRAP. Quando la Regione si avvale dell’Agenzia regionale Intercent-ER per acquisizioni di servizi o forniture, una quota del fondo è destinata alle fasi di competenza dell’Agenzia. Per i dipendenti Intercent-ER si applica la disciplina specifica della legge regionale n. 11/2004.
Limiti di cumulo e compatibilità
I soggetti individuati possono partecipare anche contemporaneamente a più appalti.
Gli incentivi complessivamente percepiti nell’anno non possono superare il 50% del trattamento economico annuo lordo del dipendente, considerando anche incarichi svolti presso altre stazioni appaltanti. Le somme eccedenti diventano economie di bilancio.
La Regione e gli enti interessati acquisiscono le informazioni sugli incarichi conferiti da altre stazioni appaltanti e sugli incentivi erogati, anche al fine di verificare il rispetto del limite.
Formazione e dotazioni strumentali
La Regione e gli istituti e le agenzie regionali devono favorire l’aggiornamento professionale del personale coinvolto e garantire adeguati spazi, arredi, strumenti informatici, mezzi operativi e beni di consumo necessari allo svolgimento delle attività.
I dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, i fabbisogni formativi e strumentali.
Proprietà degli elaborati
Gli elaborati prodotti nell’ambito delle attività incentivate sono approvati con atto amministrativo, restano di proprietà esclusiva della Regione e degli enti regionali interessati e possono essere modificati o variati in qualsiasi momento dall’amministrazione. I dipendenti che vi abbiano collaborato possono utilizzarli nel proprio curriculum professionale.
Costituzione del fondo e misura delle risorse
Il fondo per gli incentivi è alimentato negli atti di programmazione/contrarre dei singoli lavori, servizi o forniture. La quota massima è pari al 2% dell’importo a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
La ripartizione del fondo è:
- 80% agli aventi diritto secondo i criteri di riparto;
- 20% per beni, strumentazioni e tecnologie per innovazione, implementazione di banche dati e strumenti di controllo, nonché tirocini formativi o dottorati nel settore dei contratti pubblici, con esclusione delle risorse di provenienza europea o vincolata.
Gli incentivi comprendono oneri previdenziali, assistenziali e IRAP.
Sono previste percentuali scaglionate per la quantificazione del fondo in base all’importo a base di gara, con tabelle distinte per lavori e per servizi/forniture; per le attività di centrale acquisti di Intercent-ER destinate al Servizio sanitario regionale si applica una tabella specifica con aliquote decrescenti al crescere dell’importo.
Per i servizi e forniture il fondo è alimentato solo se è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto; per le forniture con posa in opera si applica la disciplina dei lavori. In caso di varianti o interventi supplementari il fondo è ricalcolato sul nuovo importo.
Criteri di ripartizione tra i beneficiari
Le somme sono ripartite tenendo conto di:
- competenze e responsabilità delle prestazioni;
- tipologia degli incarichi rispetto alle mansioni di inquadramento;
- complessità dell’opera, servizio o fornitura, anche per la necessità di integrazioni progettuali specialistiche.
Le tabelle allegate fissano le aliquote massime inderogabili di ripartizione.
Verifica delle attività, decurtazioni e somme non distribuite
Prima dell’erogazione occorre l’accertamento del dirigente responsabile sull’effettivo svolgimento delle attività da parte del personale incaricato. La verifica deve escludere errori o ritardi, tenendo conto delle cause di sospensione previste dal Codice.
Se vi sono errori o ritardi imputabili ai dipendenti, l’incentivo è decurtato in misura proporzionata. Per i lavori le riduzioni sono indicate in modo progressivo: 10% nei primi 30 giorni di ritardo, 20% dal 31° al 60° giorno, 40% oltre il 61° giorno. Per servizi e forniture la riduzione dipende dalla rilevanza del ritardo sull’utilità del bene o del servizio.
Le somme non percepite restano nel fondo e incrementano la quota destinata agli interventi di cui alla parte finale dell’art. 9.
Quantificazione e liquidazione degli incentivi
Il dirigente responsabile, su proposta del RUP, stabilisce le percentuali di attribuzione dell’incentivo tra le diverse figure del gruppo di lavoro.
La liquidazione avviene con atto dirigenziale, dopo:
- l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e della valutazione del lavoro svolto, per programmazione, progettazione e affidamento;
- la documentazione dello stato di avanzamento o dello stato finale, per la fase esecutiva;
- la verifica dell’esito positivo del collaudo o della conformità, per le attività finali.
Per i contratti pluriennali è prevista la liquidazione annuale in base a quanto eseguito e accertato.
L’atto di liquidazione deve attestare anche la compatibilità con l’attività ordinaria, l’assenza di ritardi o maggiori costi imputabili al personale e, se necessario, la ripartizione per competenza annuale. L’erogazione materiale avviene tramite il servizio regionale competente in materia di trattamento economico.
Ambito temporale di applicazione e disciplina transitoria
Il regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, avviso o lettera di invito siano pubblicati o trasmessi dopo la sua entrata in vigore.
Per il pregresso:
- per i lavori, la disciplina si applica anche agli interventi con bando/avviso/invito successivi al 19 aprile 2016, se nei quadri economici era stato previsto l’accantonamento delle risorse;
- per servizi e forniture, si applica agli atti successivi al 1° gennaio 2019, sempre con accantonamento previsto;
- gli incentivi relativi alle attività svolte fino al 18 agosto 2014 restano disciplinati dal regolamento regionale n. 5/2006;
- quelli relativi al periodo 19 agosto 2014-19 aprile 2016 restano disciplinati dal regolamento regionale n. 2/2016;
- l’esclusione del personale dirigenziale dagli incentivi per le prestazioni previste dal Codice opera dal 19 agosto 2014.
Abrogazioni
Dall’entrata in vigore del regolamento è abrogata la precedente disciplina regionale del 2016, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie sui lavori e sulle attività pregresse.
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