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Legge

L.R. Emilia-Romagna 27/2019

NORME PER LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NEL PROCESSO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 27/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna l’attività dei rappresentanti di interessi presso decisori pubblici regionali, istituendo registri, requisiti di iscrizione, diritti e doveri, obblighi di trasparenza e monitoraggio. È tuttora applicabile, senza un limite temporale specifico, ma solo nel territorio regionale e con riferimento ai processi decisionali pubblici ivi indicati.

Trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi (lobbying) nel processo legislativo e amministrativo regionale

Trasparenza dell’attività di rappresentanza di interessi in Emilia-Romagna

La legge disciplina, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, l’attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici regionali, con l’obiettivo di garantire massima trasparenza nei procedimenti di formazione di atti legislativi, regolamentari e amministrativi generali. Resta ferma la disciplina già prevista dallo Statuto regionale per l’Albo delle associazioni.

Ambito di applicazione e definizioni

La norma si applica all’attività svolta nei confronti dei decisori pubblici regionali nell’ambito dei processi decisionali pubblici, cioè dei procedimenti di formazione di atti legislativi, regolamentari e amministrativi generali, inclusi pianificazione e programmazione. Per attività di rappresentanza di interessi si intende qualunque iniziativa, proposta, osservazione, studio o ricerca, anche negoziale, diretta a incidere su decisioni in corso o da avviare. Sono definiti anche i portatori di interesse, i loro rappresentanti, i decisori pubblici e i processi decisionali pubblici.

Registri dei rappresentanti e requisiti di iscrizione

È istituito un Registro dei rappresentanti dei portatori di interesse presso la Giunta regionale, gestito dal Gabinetto del Presidente senza oneri aggiuntivi, e un corrispondente Registro presso l’Assemblea legislativa. L’esercizio dell’attività di rappresentanza è consentito solo agli iscritti al Registro. L’iscrizione richiede la prova del rapporto di rappresentanza o dell’incarico e la documentazione che dimostri natura e scopi del portatore di interesse.

Per l’iscrizione sono richiesti ulteriori requisiti soggettivi: assenza di condanne definitive per determinati reati contro la pubblica amministrazione e altri interessi pubblici indicati dalla legge, e assenza di interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea. Sono inoltre esclusi dall’iscrizione, e quindi dall’attività di lobbying, gli attuali o recenti titolari di cariche regionali apicali, i membri del Governo, del Parlamento italiano o europeo, i dipendenti regionali e di enti del sistema regionale, nonché i vertici regionali e nazionali di partiti, movimenti e associazioni politiche.

Regole di funzionamento e pubblicità del Registro

Le modalità di iscrizione, cancellazione, i requisiti e la documentazione sono stabiliti con delibera di Giunta, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, secondo linee guida approvate dall’Ufficio di Presidenza e sentito il responsabile anticorruzione e trasparenza. La perdita dei requisiti o la sopravvenienza di cause di divieto deve essere comunicata tempestivamente. I dati del Registro sono pubblicati in una sezione dedicata del sito regionale, secondo le modalità del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Diritti dei rappresentanti di interessi

I rappresentanti iscritti possono chiedere audizioni o incontri informativi con i decisori pubblici, presentare proposte, studi, analisi e altre iniziative, nel rispetto dell’autonomia decisionale del decisore, e seguire i lavori delle commissioni assembleari anche telematicamente secondo il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa. I lavori della Giunta sono esclusi, salvo diversa decisione della stessa; restano ferme le altre forme di consultazione previste per l’Assemblea e per l’Albo delle associazioni.

Doveri dei rappresentanti e limiti dell’attività

I rappresentanti devono agire nel rispetto di legalità, trasparenza e correttezza istituzionale, osservare la disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono offrire o promettere doni, beni, servizi o denaro, neppure indirettamente, a decisori pubblici o ai loro familiari. Devono rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimenti e informazioni provenienti dalla Presidenza della Regione o dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e, se richiesto, presentare una relazione sulle attività svolte, con indicazione di modalità, mezzi, contenuti, decisori coinvolti e risorse impiegate. È vietato esercitare pressioni tali da coartare la libertà di giudizio, voto o determinazione dei decisori pubblici.

Doveri dei decisori pubblici e agenda pubblica

I decisori pubblici devono tenere conto dell’attività di rappresentanza degli interessi compatibilmente con l’interesse pubblico generale. In caso di violazione della legge da parte dei rappresentanti, devono informare immediatamente il capo di Gabinetto della Giunta e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ai fini di eventuali cancellazioni dal Registro o dall’Albo delle associazioni. Giunta e Ufficio di Presidenza adottano indicazioni di best practices per dare conto, nelle relazioni illustrative dei progetti di legge e di regolamento e nelle premesse degli atti amministrativi, dei soggetti consultati e delle attività svolte. Sul sito istituzionale regionale è prevista inoltre un’agenda pubblica con data, temi trattati e documentazione prodotta, nel rispetto della privacy.

Verifica e monitoraggio

La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa presentano ogni due anni alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge, sul numero degli iscritti ai Registri e all’Albo, sul grado di accoglimento delle proposte dei rappresentanti di interessi e sulle criticità emerse. Le strutture competenti di Giunta e Assemblea devono coordinarsi per assicurare il monitoraggio.

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