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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10672/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore, titolare di un credito di euro 480.000 ricondotto a un lodo arbitrale irrituale e a un conseguente decreto ingiuntivo, ha agito ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato nel marzo 2013 dai coniugi debitori. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda e la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione. I coniugi hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) deduzione di violazione degli artt. 81 c.p.c., 168 c.c. e 346 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che uno dei coniugi sarebbe stato privo di legittimazione passiva per alcuni beni espressamente rimasti di esclusiva proprietà dell'altro, e che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato riproposte questioni della parte appellata rimasta contumace; 2) deduzione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse dichiarato inammissibile la contestazione sulla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo e avesse omesso di dare ragione della rilevanza del lodo arbitrale irrituale e del decreto ingiuntivo; 3) deduzione di violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., negando la scientia damni e sostenendo che l'atto fosse stato compiuto senza consapevolezza di pregiudicare i creditori, nell'interesse della famiglia, e che il creditore non avesse provato i presupposti dell'azione revocatoria. La parte intimata non si è difesa in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi e li ha tutti disattesi. Sul primo ha ribadito il principio secondo cui la legittimazione passiva nel giudizio di revocatoria avente ad oggetto un fondo patrimoniale sussiste anche in capo al coniuge non proprietario, perché beneficiario dei frutti del vincolo, richiamando la propria giurisprudenza recente; ciò ha assorbito anche la censura sulla riproposizione delle questioni da parte del contumace. Sul secondo ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che gli stessi ricorrenti avevano indicato fatti che dimostravano l'anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo e che la censura relativa alla natura irrituale dell'arbitrato introduceva un rilievo in parte fattuale e in parte nuovo, comunque non decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata. Sul terzo ha dichiarato inammissibile la parte fattuale della censura e infondata la parte in cui si sosteneva, in via generale, che l'azione revocatoria non potesse colpire il fondo patrimoniale in mancanza di un credito contratto per bisogni della famiglia, ritenendo tale limitazione estranea al testo dell'art. 2901 c.c. In dispositivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; non ha pronunciato sulle spese per mancata difesa dell'intimato e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere aggredito con l'azione revocatoria ordinaria quando ricorrano i relativi presupposti; non emerge dalla norma un limite generale che circoscriva l'azione ai soli crediti contratti per i bisogni della famiglia.

  • art. 168 c.c.

    Nel giudizio di revocatoria relativo al fondo patrimoniale la legittimazione passiva del coniuge può sussistere anche quando egli non sia proprietario di uno specifico bene conferito, poiché è comunque beneficiario dei frutti del vincolo, salvo diversa pattuizione risultante dall'atto costitutivo.

  • art. 81 c.p.c.

    La censura sulla legittimazione passiva è stata esaminata come questione di legittimazione a contraddire e respinta alla luce della giurisprudenza sulla revocatoria del fondo patrimoniale.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto assorbito il profilo relativo alla riproposizione delle questioni da parte della parte rimasta contumace, una volta affermata la sussistenza della legittimazione passiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge prospettate nel ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per la dedotta nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità della sentenza impugnata, rilevando che la motivazione della Corte d'appello era comunque comprensibile e che le doglianze introdotte in cassazione non scalfivano la decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La censura sull'insufficienza motivazionale è stata respinta perché la motivazione della Corte territoriale non era mancante nei termini denunciati.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è stata ritenuta infondata/inammissibile nei limiti in cui pretendeva di sovvertire l'accertamento in fatto e di introdurre un limite non previsto per l'azione revocatoria ordinaria.

  • art. 143 c.c.

    Richiamato solo dalla parte ricorrente per sostenere la finalità familiare del fondo patrimoniale; la Corte non ne ha tratto un limite alla revocatoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto un fondo patrimoniale, la legittimazione passiva può spettare a entrambi i coniugi anche se l'atto costitutivo attribuisca alcuni beni in proprietà esclusiva a uno solo di essi, perché il vincolo produce effetti che investono entrambi i coniugi e i relativi frutti.
  • La doglianza di omessa motivazione o di nullità della sentenza non può essere accolta quando la motivazione d'appello, pur sintetica, consenta di comprendere la ratio decidendi e il ricorrente si limiti a riproporre la propria tesi senza confrontarsi con la decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è possibile trasformare in censure di diritto questioni sostanzialmente fattuali o introdurre profili nuovi non desumibili dalla disciplina applicabile e dalla sentenza impugnata.
  • L'azione revocatoria ordinaria non è, per principio generale, confinata ai soli crediti sorti per bisogni della famiglia: tale limitazione non deriva automaticamente dall'art. 2901 c.c.
  • Le contestazioni sull'elemento soggettivo della revocatoria e sull'onere probatorio devono confrontarsi con gli accertamenti di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione mediante una mera diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieTransazionePossesso
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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