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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18492/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un professionista aveva convenuto la società proprietaria di un hotel deducendo di aver stipulato con essa un contratto di durata pluriennale, avente ad oggetto la predisposizione di contratti di allotment e la promozione della struttura presso tour operators per favorire la vendita delle camere. La società aveva poi comunicato la disdetta del rapporto per il mancato raggiungimento di 1600 presenze entro la scadenza pattuita; il professionista sosteneva però che la disdetta fosse tardiva e che, in realtà, l'inadempimento fosse della società, la quale avrebbe contattato direttamente i tour operators già presentati da lui nonostante l'esclusiva. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, la condanna al pagamento della penale di euro 100.000 e di ulteriori somme a titolo di compensi percentuali sul fatturato. La società contestava integralmente le domande, deduceva l'inadempimento del professionista e, in via riconvenzionale/subordinata, chiedeva di dichiarare l'invalidità o inefficacia di alcune clausole del contratto come vessatorie o comunque pregiudizievoli, oltre alla riduzione equitativa della penale. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda del professionista, ma la Corte d'appello, riformando in parte, aveva rigettato la domanda di pagamento dei compensi. In Cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) tardività della disdetta, sostenendo che il termine contrattuale scadesse il 15 ottobre 2006 e che la raccomandata, consegnata solo il 21 ottobre, non potesse considerarsi tempestiva; 2) violazione dell'art. 1335 c.c. per mancanza di prova della giacenza e della conoscenza presunta dell'atto; 3) travisamento della prova documentale relativa a una lettera del 31 luglio 2006, che secondo il ricorrente avrebbe implicato una rinuncia della società alla facoltà di disdire; 4) travisamento della consulenza tecnica d'ufficio e omessa corretta lettura delle clausole contrattuali sulla base delle quali il ricorrente riteneva dimostrato il raggiungimento dell'obiettivo delle 1600 presenze; 5) tardività/inammissibilità dell'appello incidentale della società per asserita tardiva costituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la disdetta era stata spedita entro il termine contrattuale e che, essendo il 15 ottobre 2006 domenica, la scadenza si prorogava di diritto al primo giorno non festivo; ha inoltre confermato l'applicazione dell'art. 1335 c.c. sulla presunzione di conoscenza dell'atto stragiudiziale, rilevando che dagli atti risultava il tentativo di consegna del 16 ottobre 2006 con avviso di giacenza. Ha respinto il terzo motivo perché la lettera del 31 luglio 2006 era una comunicazione interlocutoria e non conteneva alcuna rinuncia della società al diritto di disdetta, mentre il giudice di merito aveva solo valutato la prova, senza travisamento del suo contenuto oggettivo. Ha respinto il quarto motivo, evidenziando che la consulenza tecnica non dimostrava che le 2970 presenze totali fossero tutte riconducibili all'attività del ricorrente, essendo solo 975 attribuite a uno specifico operatore per conto dello studio e le altre riferite in parte a prenotazioni private e in parte ad altri tour operators; ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice è libero di disattendere le valutazioni del consulente tecnico. Ha respinto infine il quinto motivo, perché la tempestività dell'appello incidentale andava verificata sulla base della ricevuta di accettazione del deposito telematico, risultando questa generata il 4 marzo 2016 entro il termine utile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dell'autonomia contrattuale, ma la Corte non ne accoglie la censura perché la questione viene risolta sulla base dell'interpretazione del contratto e delle norme sulla comunicazione della disdetta.

  • art. 2963 c.c.

    Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 1335 c.c.

    L'atto unilaterale stragiudiziale si reputa conosciuto quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria di impossibilità incolpevole di averne notizia; la presunzione opera anche sulla base della prova del tentativo di consegna e dell'avviso di giacenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul preteso travisamento della prova, ma la Corte esclude un errore di percezione del documento o della CTU.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul preteso travisamento della prova, ma la Corte ritiene che si tratti di valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento, ma la censura viene respinta perché il ricorrente non dimostra l'inadempimento della controparte.

  • art. 1457 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza del termine contrattuale, ma la Corte conferma la tempestività della disdetta alla luce della proroga del termine scaduto in giorno festivo.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non lo ritiene decisivo nel caso concreto.

  • art. 343 c.p.c.

    La tempestività dell'appello incidentale si valuta in relazione al termine per la costituzione dell'appellato; nel caso concreto il deposito telematico è stato considerato tempestivo in base alla ricevuta di accettazione.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato per il termine di costituzione dell'appellato, ma la Corte considera decisiva la data della ricevuta di accettazione telematica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La disdetta di un contratto comunicata a mezzo raccomandata si considera tempestiva se la spedizione è avvenuta entro il termine pattuito e la scadenza ricade in giorno festivo, poiché il termine si proroga al primo giorno non festivo successivo.
  • L'atto unilaterale stragiudiziale si presume conosciuto dal destinatario quando giunge al suo indirizzo; in caso di contestazione, il giudice può valorizzare ogni elemento di prova utile, compreso l'avviso di giacenza o il tentativo di consegna risultante dalla documentazione postale.
  • Il vizio di travisamento della prova ricorre solo quando il giudice attribuisce al documento un contenuto oggettivo diverso da quello reale; non sussiste quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del significato probatorio del documento o della consulenza tecnica.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non vincola il giudice di merito, che può discostarsene quando ritenga, con motivazione, che i dati tecnici non dimostrino il fatto costitutivo allegato dalla parte.
  • Ai fini della tempestività della costituzione in appello mediante deposito telematico, rileva la ricevuta di accettazione generata dal sistema entro l'ultimo giorno utile, non il successivo momento di accettazione da parte della cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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