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Provvedimento

Provvedimento del 23/03/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento estende dal 1° giugno 2015 l’uso del modello F24 per il pagamento delle somme dovute in seguito ad avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, includendo tributi speciali catastali, sanzioni, interessi e altre spese correlate. Sono esclusi i versamenti in compensazione di eventuali eccedenze e restano ferme le regole già previste per la rendita presunta.

Estensione del modello F24 ai pagamenti per avvisi di accertamento catastali

Estensione del modello F24 per i pagamenti catastali

Il provvedimento dispone l’estensione delle modalità di versamento unitario previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ai pagamenti dovuti a seguito di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale. L’obiettivo è rendere utilizzabile il modello F24 per una serie di somme riscosse dall’Agenzia delle entrate, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei pagamenti.

Ambito di applicazione

Dal 1° giugno 2015 il modello F24 è utilizzato per i pagamenti conseguenti ad avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, purché tali avvisi siano prodotti successivamente a tale data. L’estensione riguarda le somme da riscuotersi a cura degli Uffici Provinciali - Territorio, con esclusione delle fattispecie già disciplinate dall’articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Somme versabili con F24

Con il modello F24 possono essere pagati:

  • tributi speciali catastali;
  • sanzioni amministrative irrogate in attuazione dell’ordinamento catastale;
  • interessi sui tributi speciali catastali;
  • imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali;
  • recupero spese per volture;
  • spese di notifica di atti catastali;
  • oneri accessori per operazioni catastali;
  • altre spese per operazioni catastali.

Esclusioni e limiti

Il provvedimento stabilisce espressamente che non è ammessa la compensazione di eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti relativi alle somme sopra elencate. Pertanto, l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata in compensazione.

Regole già esistenti che restano ferme

Per il pagamento delle somme correlate al procedimento di attribuzione della rendita presunta restano applicabili le disposizioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia del territorio, del 24 febbraio 2012. La nuova disciplina non incide su tale specifico ambito.

Codici tributo e istruzioni operative

Il provvedimento rinvia a una successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate per:

  • l’istituzione dei codici tributo da utilizzare per i pagamenti;
  • la definizione delle istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Motivazioni dell’intervento

La base normativa è individuata nell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, che disciplina i versamenti unitari e prevede, alla lettera h-ter del comma 2, la possibilità di estendere tali modalità ad altre entrate con decreto ministeriale. In attuazione di tale previsione, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011 ha esteso il sistema anche ai tributi speciali catastali, ai relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché alle somme dovute per inosservanza della normativa catastale.

Il provvedimento attua quindi tale estensione, introducendo una modalità di pagamento più efficiente e coerente con l’uso già diffuso del modello F24 da parte dei contribuenti.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti indicati figurano:

  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011;
  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390;
  • decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 23-quater, comma 1;
  • decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 19, comma 10;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 361.

Pubblicazione ed efficacia

È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007. Il provvedimento è datato Roma, 23 marzo 2015.

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