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Provvedimento

Provvedimento del 20/03/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna le istruzioni del modello 730/2015 con correzioni materiali e adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, intervenendo su varie sezioni del modello e inserendo la tabella dei partiti ammessi al due per mille IRPEF.

Modifiche alle istruzioni del modello 730/2015

Modificazioni alle istruzioni del modello 730/2015

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2015 introduce una serie di modifiche alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2015 già approvato con provvedimento del 15 gennaio 2015. Le variazioni servono sia ad adeguare le istruzioni a nuove disposizioni normative sopravvenute, sia a correggere errori materiali rilevati dopo la pubblicazione del modello.

Oggetto degli interventi sulle istruzioni

Le modifiche riguardano numerosi punti delle istruzioni del modello, con aggiornamenti testuali, integrazioni, soppressioni di parti di testo e sostituzioni di riferimenti normativi o tecnici. In particolare, gli interventi incidono su:

  • vantaggi sui controlli;
  • soggetti che possono presentare il 730;
  • modalità di presentazione;
  • rimborsi, trattenute e pagamenti;
  • novità del modello;
  • destinazione del due per mille IRPEF;
  • disciplina dei terreni esenti IMU;
  • alcune colonne e righi relativi a redditi, oneri e detrazioni;
  • addizionale regionale e eventi eccezionali;
  • tabella dei partiti politici ammessi al beneficio del due per mille.

Principali modifiche testuali e interpretative

Nel paragrafo sui "Vantaggi sui controlli" viene precisato che, in caso di dati trasmessi da soggetti specifici, non è effettuato il controllo preventivo per i rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro. Nel paragrafo "A chi si presenta" viene chiarito il riferimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato che prestano assistenza fiscale. Nel capitolo "Quando e come si presenta" viene eliminata la parola "con" dopo "si presenta".

Nel capitolo "Rimborsi, trattenute e pagamenti" viene precisato che i controlli preventivi non vengono effettuati se il modello è stato presentato tramite CAF o professionista abilitato, oppure se è stato presentato il relativo modello nei modi indicati. Nel capitolo "Cosa c’è di nuovo" viene eliminato un punto elenco relativo ai nuovi codici per agevolazioni regionali sull’addizionale regionale.

Destinazione del due per mille dell’IRPEF

Nella sezione dedicata alla scelta per la destinazione del due per mille dell’IRPEF viene aggiornato il rinvio informativo: invece di una generica comunicazione successiva, viene indicato che l’elenco è riportato nella tabella "Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef" nella penultima pagina delle istruzioni.

Viene inoltre inserita la tabella con i partiti politici ammessi e i relativi codici, tra cui: Centro Democratico (A10), Die Freiheitlichen (B11), Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale (C12), Lega Nord per l’Indipendenza della Padania (D13), MAIE (E14), Movimento Politico Forza Italia (F15), Movimento Stella Alpina (G16), Nuovo Centrodestra (H17), PATT (K18), Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea (L19), Partito Democratico (M20), Partito Liberale Italiano (N21), Partito Socialista Italiano (R22), Popolari per l’Italia (S23), Scelta Civica (T24), Sinistra Ecologia Libertà (U25), SVP (W26), Union Valdôtaine (Y27), Unione per il Trentino (Z28).

Terreni esenti IMU

Una modifica rilevante riguarda il precedente paragrafo "Terreni non affittati", che viene rinominato in "Terreni esenti Imu". Viene sostituito il testo introduttivo con un riferimento espresso al decreto interministeriale del 28 novembre 2014 e al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, precisando che le esenzioni IMU valgono per l’anno 2014.

Vengono elencate due fattispecie di esenzione:

  • terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni totalmente montani secondo l’elenco ISTAT;
  • terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, o a questi concessi in comodato o affitto, ubicati nei comuni parzialmente montani secondo lo stesso elenco ISTAT.

In tali casi deve essere barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9). Di conseguenza, nelle istruzioni alla colonna 9 viene sostituito il riferimento al codice con l’indicazione che la casella va barrata, e vengono soppressi i punti elenco riferiti ai tre codici originariamente previsti.

Rettifiche a righi e colonne del modello

Il provvedimento contiene anche una serie di correzioni puntuali alle istruzioni di specifici righi e colonne:

  • a pagina 22, nelle istruzioni alla colonna 1 (Rendita catastale), viene corretto un refuso da "indica" a "indicata";
  • a pagina 48, nel codice "3" della colonna 2 del rigo E26, viene eliminata una frase ripetuta due volte;
  • a pagina 51, per il rigo E32, viene precisato che gli interessi passivi da indicare sono quelli "maturati nell’anno" e viene sostituita la frase finale con il rinvio a futuri decreti attuativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • a pagina 58, prima delle istruzioni ai righi da E61 a E63, il richiamo alla circolare passa da 28/E a 29/E; nelle istruzioni al codice 1 della colonna 1 vengono eliminate alcune parole relative a specifiche tipologie di intervento; nella colonna 6 (Rateazione) il numero 4 viene sostituito con 5;
  • a pagina 64, nelle istruzioni al rigo F11 (Detrazioni incapienti rimborsate), l’anno 2015 viene sostituito con 2014;
  • a pagina 78, la dicitura "del disabile" viene sostituita con "della persona con disabilità".

Addizionale regionale ed eventi eccezionali

Nella voce d’appendice "Addizionale regionale casi particolari", con riferimento alla Regione Lazio, viene aggiunta la precisazione che la soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.

Nella voce d’appendice "Eventi eccezionali", nelle istruzioni relative al codice 3, il riferimento normativo viene corretto sostituendo il numero 3 con il numero 10 nel richiamo all’articolo pertinente al 31 dicembre 2014.

Motivazioni e base normativa

Le modifiche vengono giustificate dall’esigenza di adeguare le istruzioni a disposizioni normative intervenute dopo l’approvazione del 15 gennaio 2015 e di correggere errori materiali rilevati successivamente alla pubblicazione del modello sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento richiama, quali riferimenti per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia e il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. Richiama inoltre come disciplina normativa di riferimento il provvedimento del 15 gennaio 2015 relativo all’approvazione dei modelli 730 e delle relative istruzioni.

Pubblicazione ed efficacia

È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 20 marzo 2015, e reca la sottoscrizione del Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.

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